Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Per le attività culturali oggetto di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 22 a 27, della L.R. 23/2013.
3Modificato il titolo della legge da art. 7, comma 14, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Legge abrogata da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 1
Nell'attesa di una organica disciplina in materia di educazione permanente, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale.
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al precedente comma, gli enti locali, singoli o associati, nonché gli enti ed istituzioni privati senza fine di lucro con finalità educativo - culturali.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 14, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 2
Le domande di contributo per l' attuazione di corsi di orientamento musicale devono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno e, per il 1983, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge, all' Amministrazione provinciale competente per territorio.
A corredo delle istanze dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, una particolareggiata relazione illustrativa del programma dei corsi e un prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, ivi comprese le quote di iscrizione ai corsi medesimi.
Le domande dovranno inoltre indicare il numero e il tipo dei corsi programmati, il numero di ore di insegnamento e quello degli allievi e la sede delle attività didattiche.
Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell' ente o associazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 3
Le Amministrazioni provinciali, entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, invieranno tutte le richieste di contributo pervenute alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali con il proprio parere sulla validità e sulla qualificazione culturale delle iniziative.
Le Amministrazioni provinciali potranno, se del caso, formulare una graduatoria di priorità acquisendo anche il parere della sezione regionale Friuli - Venezia Giulia dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome e dell' Unione società corali del Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 4
I contributi sono vincolati all' attuazione dei corsi per i quali sono stati accordati e non possono essere cumulati con altri finanziamenti regionali tesi al perseguimento di scopi identici o similari.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 5
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dell' istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1079 con la denominazione: << Contributi a enti locali, singoli e associati, nonché a enti ed istituzioni privati per il finanziamento di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 100 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 1079 viene altresì iscritto l' ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.