LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 giugno 1983, n. 44

Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull' ordinamento dei Consorzi di bonifica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/06/1983
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 1
 Norma generale
La Regione attua programmi regionali di bonifica finalizzati allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell' ambiente rurale, coordinando l' attività dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e, per quanto non disposto, dalle norme del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 Determinazione del territorio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' esecuzione di opere di bonifica integrale e montana, di tutela e ripristino ambientale su tutto il territorio regionale, accordando la concessione dei lavori ai Consorzi di bonifica integrale ed ai Consorzi per l' ufficio di economia e di bonifica montana.
Il territorio regionale è suddiviso in Comprensori di bonifica, montana ed integrale, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell' ambito di unità idrografiche di convenienti dimensioni e funzionalità.
L' Amministrazione regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, disporrà le opportune rettifiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale delle vigenti delimitazioni dei Comprensori di bonifica.
Di norma una stessa area non può essere contemporaneamente inserita in Comprensorio di bonifica montana ed integrale.
Le rettifiche delle delimitazioni sono disposte senza alcuna ulteriore formalità, salva la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale consegue anche l' adeguamento degli statuti dei Consorzi di bonifica sovraordinati all' area medesima.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, può essere motivatamente disposto che su una determinata area del territorio regionale non possono essere svolte le attività previste dalla legislazione vigente in materia di bonifica.
Dal provvedimento suddetto consegue l' effetto, con decorrenza dall' esercizio finanziario immediatamente successivo, dell' adeguamento degli statuti dei Consorzi di bonifica eventualmente sovraordinati all' area medesima.
Art. 3
 Comprensorio di bonifica
Sul Comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi del precedente articolo 2, è costituito ed opera un unico Consorzio di bonifica.
Nell' ambito di un unico Comprensorio possono temporaneamente operare più Consorzi di bonifica, se aggregati in un unico Consorzio di secondo grado.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, è approvato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il programma di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale e di derivazione, formati da Enti locali, esistenti, da attuare entro i successivi cinque anni, mediante fusioni, scissioni, ampliamenti territoriali, aggregazioni di Consorzi ora esistenti ed anche mediante la costituzione di nuovi Consorzi di bonifica.
I singoli provvedimenti attuativi del programma di riordinamento di cui al precedente comma sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
Art. 4
 Comitato di Coordinamento
Ai fini di coordinare l' attività dei Consorzi di bonifica integrale, è costituito il Comitato regionale di coordinamento della bonifica integrale.
Spetta al suddetto Comitato di esprimere parere sul programma regionale delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario da eseguire nel triennio ed annualmente, sul programma di riordinamento di cui al precedente articolo 3, terzo comma, sugli schemi di bilancio di cui al successivo articolo 20, terzo comma, sulle proposte di statuto e di regolamento di amministrazione dei singoli Consorzi per le parti aventi rilevanza comune ed anche, al fine del loro coordinamento, in ordine all' esecuzione ed all' esercizio di opere interessanti più Comprensori.
Il Comitato è presieduto dall' Assessore regionale all' agricoltura ed è composto dai presidenti e da un consigliere di ciascun Consorzio di bonifica.
Per il coordinamento di cui al secondo comma, fanno parte del Comitato anche i presidenti dei Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana.
Art. 5
 Natura dei Consorzi
I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili situati nei singoli Comprensori di bonifica.
I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti.
Art. 6
 Consorzio di secondo grado
I Consorzi di bonifica di uno stesso Comprensorio possono, ai sensi del precedente articolo 3, comma secondo, costituirsi in Consorzio di bonifica di secondo grado, per provvedere con organizzazione unitaria e coordinata all' esercizio più efficiente delle proprie funzioni.
Il Consorzio di secondo grado è persona giuridica pubblica.
Art. 7
 Funzioni dei Consorzi
I Consorzi di bonifica, in attuazione di programmi pluriennali, provvedono in particolare alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di:
a) opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo;
b) impianti di derivazione, adduzione, distribuzione di acque a fini irrigui;
c) opere di ricomposizione fondiaria;
d) opera di tutela e di ripristino naturalistico - ambientale del territorio rurale;
e) opere di miglioramento fondiario;
f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica ed irrigazione.

Inoltre, in concorso con gli Enti competenti ai sensi della vigente legislazione, i Consorzi provvedono alla tutela dall' inquinamento delle acque, sulle quali esercitano le proprie funzioni, al fine di una loro utilizzazione per usi agricoli.
Ai Consorzi di bonifica può essere affidata dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, l' esecuzione di opere pubbliche non comprese in programmi di bonifica.
I Consorzi possono assumere incarichi operativi per conto di Enti locali.
I Consorzi sono anche strumenti di partecipazione dei consorziati all' azione programmatoria regionale e degli Enti locali, in particolare concorrendo alla redazione dei programmi regionali di sviluppo agricolo e di intervento sul territorio, dei piani urbanistici regionali e locali, nonché dei piani di conservazione e di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e di tutela dall'inquinamento, interessanti il rispettivo comprensorio di bonifica.
Art. 8
 Progetti di conservazione e ricostituzione vegetale
I Consorzi di bonifica nella predisposizione dei piani di riordino fondiario o di irrigazione dovranno adottare misure volte a proteggere e migliorare le aree boscate - ed eventualmente prevederne la costituzione - le rive arborate dei corsi d' acqua e comunque salvaguardare gli ambienti naturali in quanto in grado di svolgere azione ecologica positiva nei confronti della flora e fauna locali, oltreché rispetto alla stessa produttività agricola.
Conseguentemente i piani di riordino fondiario o di irrigazione dovranno contenere, oltre agli elaborati necessari per la loro approvazione, anche il progetto di conservazione e di ricostituzione vegetale, corredato dalla relazione sui tempi e sulle modalità di ripristino ambientale.
I Comuni, sul cui territorio si eseguiranno piani di riordino fondiario, nonché la Direzione regionale delle foreste esprimono parere, entro 60 giorni dalla presentazione, sui piani di cui al precedente comma; decorso il termine precitato, i Consorzi di bonifica possono prescindere dal suddetto parere.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede ad approvare prescrizioni e direttive cui i Consorzi dovranno attenersi nella stesura dei surrichiamati progetti.
Art. 9
 Interventi di emergenza
I Consorzi possono essere incaricati dalla Regione e dagli altri Enti competenti di predisporre, in relazione alle opere di bonifica, servizi di emergenza nonché di eseguire interventi di somma urgenza, per prevenire e per far fronte alle conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 10
 Oneri a carico dei consorziati
Alle spese per la esecuzione delle opere che non siano a totale carico della Regione, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle altre attività consortili, alle spese di funzionamento dei Consorzi, concorrono i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli che traggono un beneficio dall' attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro ente o amministrazione per i beni di pertinenza, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l' obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto.
La ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della quota di spesa è fatta sulla base di indici estimativi del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell' attività consortile.
In via transitoria il riparto e l' imputazione di spesa può essere riferito a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
Le deliberazioni consortili di ripartizione delle spese, sono pubblicate sugli albi pretori dei Comuni interessati e sull' albo consortile per quindici giorni consecutivi.
Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso all' Assessore regionale dall' agricoltura entro trenta giorni consecutivi dalla data di ultimata pubblicazione della suddetta deliberazione.
L' Assessore decide sugli eventuali ricorsi ed approva la deliberazione di riparto.
Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
 Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio di bonifica:
- l' Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio dei delegati;
- la Deputazione amministrativa;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.
Art. 12
 Assemblea
L' Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile di cui al precedente articolo 10.
Hanno diritto all' iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell' Assemblea anche gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare contributi consortili.
Ogni componente l' Assemblea ha diritto al voto attivo e passivo.
L' Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
Art. 13
 Fasce di contribuenza
Ai fini dell' elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in non meno di tre e in non più di cinque, costituenti sezioni elettorali.
Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio, approvata dall' Assessore regionale all' agricoltura.
La deliberazione deve indicare i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
Art. 14
 Sezioni elettorali
Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui all' articolo precedente, verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.
I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.
L' elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candiati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di trenta consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il dieci per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
Alla lista dei candidati, che all' interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all' unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa, Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti espressi. In difetto, l' intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all' interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.
L' elezione è valida qualunque sia il numero dei voti espressi.
Art. 15
 Diritto al voto
Ogni elettore ha diritto ad un voto.
Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell' Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammessa più di una delega.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall' amministrazione.
In caso di comunione l' elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Art. 16
 Ricorsi
I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione regionale all' agricoltura entro otto giorni dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei Comuni del Comprensorio e all' albo consortile.
Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali devono essere presentati all' Assessore regionale all' agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei risultati.
L' Assessore decide sui ricorsi. Qualora vengano accertate irregolarità essenziali, l' annullamento di ufficio delle elezioni è disposto dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
Art. 17
 Consiglio dei delegati
Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e da membri di diritto.
Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, il numero comunque non inferiore a venti e non superiore a sessanta.
Sono membri di diritto:
- il rappresentante dell' Assessore regionale all' agricoltura;
- il rappresentante dell' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- i rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricada totalmente o prevalentemente all' interno del perimetro consortile, designato fra i sindaci o i loro delegati in apposita adunanza dei sindaci da convocarsi dal presidente del Consorzio di bonifica o da colui che sarà chiamato a presiedere l' Assemblea dei consorziati.

I rappresentanti degli Assessori regionali sono prescelti fra i dipendenti dell' Amministrazione regionale e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su designazione dell' Assessore regionale competente.
Il numero dei rappresentanti dei Comuni è determinato nello statuto di ciascun Consorzio e non può essere superiore ad un decimo dell' intera composizione del Consiglio.
Il Consiglio può utilmente funzionare e deliberare anche se nessuna delle designazioni sia pervenuta.
Le designazioni successivamente effettuate sono comunque valide fino alla scadenza del Consiglio dei delegati.
Il membro elettivo del Consiglio dei delegati che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.
Art. 18
 Nomina del presidente
e della Deputazione amministrativa
Il Consiglio dei delegati elegge il presidente del Consorzio fra i propri membri elettivi.
Il Consiglio elegge, in conformità allo statuto consortile, gli altri componenti della Deputazione amministrativa assicurando la partecipazione di un rappresentante dell' Amministrazione regionale, di almeno un rappresentante dei Comuni e di almeno un delegato eletto in ciascuna sezione elettorale.
Art. 19
 Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio dei delegati anche tra persone estranee al Consorzio di bonifica.
Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Per i revisori iscritti all' Albo la cancellazione o la sospensione dal medesimo è causa di decadenza.
Il Collegio semestralmente trasmette all' Assessore regionale all' agricoltura e al presidente del Consorzio una relazione sull' andamento amministrativo e finanziario del Consorzio.
Art. 20
 Tutela, controllo e vigilanza
La Regione esercita sui Consorzi di bonifica funzioni di tutela, controllo e vigilanza.
Sono sottoposte al controllo di legittimità, esercitato dall' Assessore regionale all' agricoltura, tutte le deliberazioni dei Consorzi di bonifica, escluse quelle di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.
Sono inoltre sottoposti al controllo di merito dell' Assessore regionale all' agricoltura:
a) i bilanci preventivi, da redigere in conformità allo schema predisposto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, le eventuali variazioni ed i conti consuntivi;
b) le deliberazioni di impegno poliennale per prestiti e mutui;
c) i regolamenti di amministrazione.

L' Assessore regionale all' agricoltura per questioni di merito, può, con ordinanza motivata, disporre il rinvio dell' atto per nuovo esame.
In sede di riesame dell' atto rinviato, la conferma integrale o parziale dello stesso può essere disposta solo con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante.
Il riesame dell' atto è limitato al solo controllo di legittimità.
Le deliberazioni di cui sopra sono trasmesse, dopo essere state pubblicate, non oltre cinque giorni consecutivi dall' adozione, all' albo consortile per la durata di sette giorni consecutivi.
L' Assessore regionale all' agricoltura decide sulle deliberazioni trasmesse entro i quindici giorni consecutivi successivi al ricevimento.
Qualora in questo lasso di tempo non sia stato assunto alcun provvedimento contrario, la relativa deliberazione è esecutiva.
Art. 21
 Amministrazione commmissariale
Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l' esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.
Con lo stesso decreto di scioglimento si provvede alla nomina del Commissario regionale incaricato dell' amministrazione dell' Ente e della Consulta commissariale. Il Commissario deve convocare, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l' Assemblea dei consorziati per l' elezione del nuovo Consiglio.
Il Commissario regionale rimane in carica fino all' insediamento dei nuovi organi consortili.
Solo in caso di comprovata necessità è consentita la proroga del termine di cui al secondo comma, per un periodo non superiore ad un anno.
Il Commissario regionale è assistito da una consulta composta da non più di undici membri, nominati con il provvedimento di cui al comma primo, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:
a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;
b) convocazione dell' Assemblea per il ripristino dell' amministrazione ordinaria;
c) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull' ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
d) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;
e) programmi di attività del Consorzio;
f) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
g) bilancio preventivo e variazioni;
h) bilancio consuntivo;
i) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
l) partecipazione ad enti, società od associazioni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso della costituzione di un nuovo Consorzio di bonifica.
Art. 22
 Statuto
Lo Statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.
Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l' altro, determinati gli scopi e le funzioni dell' ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili, nonché gli emolumenti dovuti agli stessi e ai revisori dei conti.
Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al primo comma.
Art. 23
 Concorso regionale
Tutte le spese eventualmente da sostenere per le operazioni di riordinamento dei Consorzi di cui all' articolo 3 sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale.
Qualora un Consorzio di bonifica estenda la propria superficie consorziata, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio per l' esercizio delle funzioni istituzionali sul territorio incorporato.
Il concorso regionale non può superare la misura massima del novanta per cento delle spese dei primi due anni di attività, come risultano dai conti consuntivi regolarmente approvati.
Art. 24
 Sopportabilità economica della contribuenza
L' Amministrazione regionale, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici cui le opere di bonifica sono destinate, partecipa alle spese, in quanto previste nei relativi bilanci di previsione, per la gestione e l' esercizio degli impianti, per i servizi di vigilanza nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di interesse consortile, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuenza deliberata per lo stesso fine dagli organi consortili.
Gli stanziamenti di cui al presente e al precedente articolo sono disposti annualmente con legge regionale di bilancio.
Art. 25
 Servitù di banchina
La larghezza della fascia di terreno riservata all' accesso dei mezzi meccanici dei Consorzi di bonifica per l' esecuzione dei lavori di manutenzione non può superare i 4 metri dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde dei canali di scolo o di irrigazione. La stessa distanza è prescritta per il divieto di piantagioni arboree od arbustive.
Per la costituzione delle servitù e per la liquidazione dei relativi indennizzi si applicano le norme statali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 26
 Norma transitoria sulle elezioni
Le norme della presente legge sulla elezione dei Consigli dei delegati si applicano alla scadenza dei Consigli attualmente in carica, come prevista dai rispettivi statuti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
I Consigli dei delegati sono peraltro integrati con i membri di diritto di cui ai precedenti articoli, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge. A tale scopo ed in attesa delle relative modifiche statuarie, il Consiglio dei delegati stabilirà, con delibera sottoposta all' approvazione dell' Assessore regionale all' agricoltura, il numero dei membri di diritto ai sensi del precedente articolo 17.
Art. 27
 Norma transitoria sulle opere
L' Amministrazione regionale può finanziare l' esecuzione delle opere di bonifica indipendentemente dal piano generale di bonifica.
In via transitoria, l' Amministrazione regionale può finanziare ed autorizzare l' esecuzione delle opere di sistemazione agraria connesse ad un piano di riordino fondiario anche in pendenza dell' approvazione dello stesso.