Art. 1
Finalità generali
La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione economica regionale, provvede a realizzare interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale, ai sensi del
DPR 26 agosto 1965, n. 1116 e
DPR 25 novembre 1975, n. 902, con la predisposizione di programmi annuali delle opere relative.
Art. 2
Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1 hanno lo scopo di assicurare il buon regime idraulico dei corsi d' acqua, ivi compresi i canali lagunari, e di prevenire le esondazioni.
Essi in particolare riguardano:
- sistemazione degli alvei, delle ripe, delle sponde e delle arginature;
- manufatti per la regolazione dei corsi d' acqua.
Art. 3
Programmazione
I programmi annuali di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, d' intesa con l' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo per la montagna per gli interventi nei bacini montani, e d' intesa con l' Assessore regionale all' agricoltura per gli interventi nei comprensori di bonifica.
Ai fini di un coordinamento degli interventi regionali in materia di opere idrauliche, analoga intesa con l' Assessore regionale ai lavori pubblici dovrà essere assicurata dall' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo per la montagna, e dall' Assessore regionale all' agricoltura per l' attuazione degli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
Art. 4
Attuazione degli interventi
Gli interventi previsti dall' articolo 2 della presente legge sono a totale carico della Regione, che provvede alla loro realizzazione direttamente o attraverso la concessione ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, a Consorzi idraulici, ed anche ad Enti locali e loro Consorzi.
I lavori concernenti opere realizzate direttamente dalla Regione, sono eseguiti, di norma, a cura delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che anche gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 8223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione viene così modificata: << Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale >>.
Per le finalità previste dal medesimo articolo 2 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.954.500.000 per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8225 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche di competenza regionale (fondi statali) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.954.500.000 per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.954.500.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi degli articoli 7, secondo comma e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle Finanze n. 18/Rag. dd. 23 marzo 1983.
Sul precitato capitolo 8225 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.