LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 39

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Integrazione alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, concernente << Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi e riconosciuti prima dell' entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, beneficeranno, su richiesta, delle contribuzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - sostituito con l' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22 - è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
La predetta spesa fa carico al capitolo 5201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 - istituito ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 15, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12/Rag., di data 4 marzo 1983 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte come segue:
- per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione;
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.

Art. 3
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato nell' esercizio 1980 con l' articolo 24 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall' esercizio finanziario 1983.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 ter della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - aggiunto con l' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1970, n. 22, e sostituito con l' articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71 - è autorizzato nell' esercizio finanziario 1983 un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di lire 900 milioni si provvede come segue: per lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) e per lire 600 milioni - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8375 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 5206 viene altresì iscritto l' ulteriore stanziamento in termini di cassa di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 5
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche nel periodo che va dal 31 luglio 1982 alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, ad eccezione di quelli rurali, destinati ad uso abitativo o ad attività produttive nonché per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, applicando le procedure e le modalità previste nella legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
Art. 6
 
Gli oneri previsti dall' articolo 25 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dal precedente articolo 5 fanno carico, con riguardo ai rispettivi settori di intervento, ai capitoli 8393, 7867, 8113 e 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.