LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 1983, n. 34

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 - << Legge elettorale regionale >> e successive variazioni e aggiunte.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/1983
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 
Al testo del primo periodo del secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole:
<< ovvero da una delle persone indicate al secondo comma dell' articolo 10. >>.

Art. 2
 
Il testo dell' articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, così come sostituito con l' articolo 17 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e poi modificato, in parte, con l' articolo 8 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è ora sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
Tutte le spese conseguenti alla applicazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se incontrate da altre Amministrazioni pubbliche.
Per le spese di cui al precedente comma che i Comuni andranno a sostenere in attuazione della presente legge si provvede con una assegnazione forfettaria anticipata pari a lire 1.200.000 per ogni sezione elettorale. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, l' assegnazione forfettaria anzidetta verrà ridotta in conformità con le disposizioni statali al momento vigenti.
In occasione delle future successive elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale l' importo indicato al secondo comma del presente articolo verrà aggiornato, di volta in volta, con atto amministrativo, dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, tenuto conto degli indici ISTAT concernenti l' aumento del costo della vita. >>.

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.