LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1983, n. 33

Interventi a favore dell' agriturismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/05/1983
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 1
 Finalità
La Regione Friuli - Venezia Giulia sostiene le attività agrituristiche al fine di integrare i redditi degli operatori agricoli ed altresì di valorizzare i prodotti tipici delle varie zone, di favorire la ricettività turistica mediante il recupero dell' edilizia rurale nonché di sviluppare i rapporti tra la cultura urbana e quella rurale.
Art. 2
 Definizione
Per agriturismo si intendono le attività di ricezione ed ospitalità svolte dall' imprenditore agricolo attraverso l' utilizzazione degli edifici, dei mezzi e dei prodotti della sua azienda, purché dette attività non siano prevalenti rispetto a quella agricola.
Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme e nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Ai fini dell' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, il lavoro svolto nell' attività agrituristica ed il relativo reddito sono equiparati a quelli agricoli.
Art. 3
 Elenco operatori agrituristici
Chiunque eserciti o intenda esercitare attività agrituristica, usufruendo delle insegne, dell' assistenza e degli incentivi ad essa preordinati, deve iscriversi in un apposito elenco tenuto, per ciascuna provincia, dalle Commissioni provinciali per l' Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
Possono iscriversi nell' elenco degli operatori agrituristici i soggetti iscritti all' Albo professionale di cui al comma precedente e, limitatamente alle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, anche coloro che direttamente provvedono alla coltivazione di un fondo, alla selvicoltura, all' allevamento di bestiame e attività connesse, purché dette attività congiuntamente a quella agrituristica divengano prevalenti rispetto ad altre.
Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale, la qualifica di operatore agrituristico sarà certificata a termini dell' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.
Art. 4
 Iscrizione nell' elenco
Le domande di iscrizione nell' elenco di cui all' articolo precedente dovranno essere presentate alla Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale degli imprenditori agricoli per il tramite del Comune ove l' interessato intende esercitare l' agriturismo, indicando le attività svolte e/o da svolgere. I Comuni, nel trasmettere le domande alla Commissione, acquisiscono il parere della Commissione di cui all' articolo 3/bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esprimono altresì parere in merito allo svolgimento nel proprio ambito dell' attività agrituristica da parte del richiedente.
La Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo professionale, integrata da un rappresentante designato dall' Assessore regionale al turismo, provvederà all' iscrizione nell' elenco degli operatori agrituristici dei soggetti le cui domande siano suffragate dal parere favorevole dei Comuni. Sulle domande per le quali il parere non è stato espresso o è negativo la Commissione deciderà autonomamente.
Avverso il diniego dell' iscrizione è dato ricorso alla Commissione regionale di cui all' articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure previste dall' articolo 6 di detta legge regionale.
Per quant' altro attiene all' elenco degli operatori agrituristici, non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
 Aree di incentivazione agrituristica
Nella prima applicazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a favorire le iniziative agrituristiche promosse nell' ambito dei territori montani delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, per il restante territorio, negli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale e nei parchi naturali istituiti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
L' applicazione dei benefici della presente legge potrà essere estesa ad altre parti del territorio regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione provinciale, richiamata al secondo comma del precedente articolo 4.
Art. 6
 Interventi ammessi a contributo
I contributi di cui al successivo articolo 7 possono essere concessi per:
a) la sistemazione e l' arredamento di vani per l' alloggio facenti parte di fabbricati rurali;
b) la sistemazione e l' arredamento di fabbricati aziendali o sociali da utilizzare per la vendita al dettaglio e per la somministrazione in loco di prodotti agricoli tipici lavorati in proprio, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) la creazione di aree attrezzate per il campeggio in adiacenza a fabbricati rurali;
d) la realizzazione di impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per gli interventi di cui ai precedenti punti.

Il soggetto beneficiario non potrà disporre di più di 10 posti letto o di 5 posti tenda o roulotte per campeggio.
Art. 7
 Contributi
Per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo precedente possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80% della spesa ammessa per gli interventi da realizzare negli ambiti di tutela ambientale previsti dal PUR e nei parchi naturali istituiti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, inseriti nelle zone montane; nella misura massima del 65% per gli interventi da realizzare nelle restanti zone montane; nella misura massima del 50% per gli interventi da realizzare nel rimanente territorio. È ammissibile a contributo una spesa massima di 50 milioni di lire.
I contributi previsti nel presente articolo sono cumulabili solo con le agevolazioni per le attività extra agricole disposte dall' articolo 27 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, limitatamente all' importo non ammesso a mutuo agevolato.
Art. 8
 Domande
Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi, corredate da una relazione illustrativa, dai disegni e dal computo metrico estimativo degli interventi, dovranno essere presentate ai Comuni di residenza che le trasmetteranno, con proprio parere, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio.
I contributi potranno essere concessi solo per opere da iniziare e/o per acquisti da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda.
Art. 9
 Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
La destinazione agrituristica degli interventi assistiti dai contributi previsti dalla presente legge dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni. L' inosservanza di tale norma comporta, salvo causa di forza maggiore, la restituzione del contributo percepito.
I contributi saranno inoltre revocati qualora il beneficiario venga escluso, per perdita dei requisiti, dall' Albo professionale degli imprenditori agricoli e/o dall' elenco degli operatori agrituristici entro 5 anni dalla data di concessione del contributo.
Art. 10
 Attività promozionale
L' Amministrazione regionale concede contributi nella misura massima dell' 80% della spesa sostenuta da parte di Associazioni fra operatori agrituristici per iniziative, dalle stesse svolte, a carattere promozionale e di propaganda dell' agriturismo.
Le domande, per i fini suddetti, corredate dalla documentazione attestante l' attività svolta e le conseguenti spese sopportate, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' agricoltura.
Art. 11
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.763 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l' esercizio 1983, lire 432 milioni per l' esercizio 1984 e lire 300 milioni per l' esercizio 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- il capitolo 7392 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi nel settore dell' agriturismo - fondi statali - (articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.163 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l' esercizio 1983 e lire 132 milioni per l' esercizio 1984; e:
- il capitolo 7393 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi nel settore dell' agriturismo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Art. 12
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dall' articolo 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2317 con la denominazione: << Contributi ad Associazioni fra operatori agrituristici per iniziative a carattere promozionale e di propaganda dell' agriturismo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2317 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 13
 Norma finanziaria
Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, viene ridotto di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
All' onere complessivo previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge si provvede come segue:
- per lire 1.163 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l' esercizio 1983 e lire 132 milioni per l' esercizio 1984, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell' importo di lire 1.031 milioni, relativo all' esercizio 1983, la somma di lire 838 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi degli articoli 7, II comma e 11, VIII comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 18, del 23 marzo 1983;
- per lire 50 milioni relative all' esercizio 1983, mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del II comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983;
- per le restanti lire 700 milioni, suddivise in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, mediante storno, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, dal capitolo 8388 del più volte citato stato di previsione della spesa.