LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 aprile 1983, n. 25

Norme per l' attuazione della Convenzione Italo - Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/04/1983
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
La Regione finanzia l' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia affinché detto Ente possa, secondo quanto prevede la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla difesa antigrandine firmata a Trieste il 6 aprile 1982, sostenere gli oneri relativi all' attuazione del sistema comune di difesa antigrandine e ogni altro onere conseguente all' applicazione della suddetta Convenzione per l' intero periodo di durata della stessa.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito, al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7391 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2200 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 2200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8, dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7391 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 3
 
Per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1985, al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV, il capitolo 2316 con la denominazione: << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per spese di funzionamento del sistema comune antigrandine italo - jugoslavo >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >>, dal precitato stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 lo stanziamento del precitato capitolo 2316 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 4, L. R. 64/1988
Art. 4
 
L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA), per assicurare l' applicazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, effettuerà le spese necessarie secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario previsto dalla Convenzione stessa, essendo, a tal fine e per quanto necessario, autorizzato a derogare alle norme di contabilità vigenti per gli Enti funzionali della Regione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993