LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 22

Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente: << Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/03/1983
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 2, L. R. 29/1996
Art. 1
Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal CER e dal CIPE, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l' impegno e l' erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa.
Le assegnazioni disposte ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno iscritte nel bilancio regionale con la procedura prevista dall' articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli interventi nei settori dell' edilizia convenzionata e dell' edilizia agevolata, previa apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la ripartizione delle assegnazioni medesime tra i settori di intervento citati nel rispetto degli indirizzi programmatici generali di cui al precedente primo comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2 ter, L. R. 13/1998 nel testo modificato da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 68, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.