Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' ulteriore spesa necessaria alle Amministrazioni provinciali per l' erogazione dei contributi annui costanti in esecuzione di provvedimenti di concessione disposti dalle medesime in qualità di amministrazioni delegate ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, incluse in apposito elenco approvato dal Consiglio provinciale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1 ottobre 1982.
Potranno essere inserite nell' elenco di cui al precedente comma e beneficiare del contributo regionale anche le opere pubbliche o di interesse pubblico non comprese nei piani di ripartizione approvati dalla Giunta regionale, purché oggetto di formale provvedimento di concessione da parte delle Amministrazioni delegate e purché i relativi lavori risultino iniziati alla data prevista dal precedente primo comma.
Art. 2
Le domande di finanziamento, corredate dalla deliberazione del Consiglio provinciale di approvazione dell' elenco delle opere beneficiarie del contributo regionale, dovranno pervenire alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima deliberazione consiliare le Province dovranno acclarare:
a) per ogni singola opera:
- l' ente beneficiario e l' ente mutuante;
- il costo dell' opera e la spesa ritenuta ammissibile;
- gli estremi del provvedimento di concessione del contributo;
- la data di inizio dei lavori;
- l' entità definitiva del contributo per effetto dell' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo;
- il numero e l' ammontare delle annualità corrisposte e da corrispondere al 31 dicembre 1982. b) l' ammontare complessivo delle annualità loro spettanti al 31 dicembre 1982 determinate con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 4.
Art. 3
La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi del precedente articolo 2 e del terzo comma del successivo articolo 4, provvede con propria deliberazione all' assegnazione alle Province dei fondi necessari.
Con la medesima deliberazione viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto alle Province a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate di cui alla
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Con un primo provvedimento verrà erogato l' importo complessivo corrispondente alla differenza tra quanto finora somministrato dalla Regione alle Amministrazioni delegate ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto dalle stesse dovuto sino al 31 dicembre 1982 per far fronte alla corresponsione dei contributi annui costanti concessi per la realizzazione di tutte le opere ricomprese nell' elenco approvato con deliberazione dal Consiglio provinciale ai sensi dei precedenti articoli.
Successivamente, e con le modalità di cui al precedente comma, verrà erogato l' importo necessario alle Amministrazioni provinciali per la corresponsione delle annualità in scadenza nel corso dell' anno 1983.
Con i medesimi criteri, su richiesta delle Amministrazioni provinciali da presentarsi alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il 30 aprile di ogni anno, sarà fatto luogo all' erogazione degli importi afferenti alle annualità in scadenza negli anni successivi.
Art. 5
Le Amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati ai sensi della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, disporranno la revoca di tutte le concessioni di contributi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico i cui lavori non abbiano avuto inizio in data anteriore al 1 ottobre 1982.
Art. 6
In presenza di opere fruenti del contributo regionale iniziate in data anteriore al 1 ottobre 1982, che i beneficiari non ritengano di portare ad ultimazione per motivate ragioni, le Amministrazioni provinciali, valutate le predette ragioni, ridetermineranno l' ammontare dei contributi concessi sulla base della presentazione da parte degli enti beneficiari delle contabilità relative ai lavori effettivamente eseguiti.
Spetta alle Province approvare l' apposita relazione acclarante i rapporti tra le Amministrazioni provinciali ed i beneficiari del contributo, redatta dal collaudatore ovvero dal capo Ufficio tecnico provinciale nell' ipotesi di certificato di regolare esecuzione.
Spetta, altresì, alle Province approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo, ivi compresa la revisione prezzi, per le opere i cui beneficiari del contributo siano soggetti di diritto privato.
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'
articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici.
Le domande di concessione dei contributi, corredate dal progetto esecutivo, debbono indicare i mezzi di finanziamento dell' opera ed essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro cinque mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e la prima annualità sarà posta in scadenza il 1 settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
Art. 8
Le annualità dei limiti d' impegno autorizzati con l'
articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, vengono complessivamente ridotte:
per ciascuno degli esercizi dal
1983 al 1985 di lire | 1.401.000.000 |
per l' esercizio 1986 di lire | 1.124.500.000 |
per l' esercizio 1987 di lire | 829.300.000 |
per l' esercizio 1988 di lire | 547.800.000 |
per l' esercizio 1989 di lire | 261.600.000 |
Art. 9
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 71.350 milioni, di cui lire 7.605 milioni per l' esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascun esercizio dal 1984 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8404 con la denominazione: << Finanziamenti annui alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.315 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, di cui lire 7.605 milioni per l' esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 14.315 milioni si provvede come segue:
- per lire 4.250 milioni, relative all' esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;
- per le restanti lire 10.065 milioni (3.355 milioni per ciascun esercizio 1983- 1985), mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, degli importi annui a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti alle riduzioni disposte dal precedente articolo 8:
cap. | Importi |
8337 | 1.701.000.000 |
8338 | 1.221.500.000 |
8341 | 432.500.000 |
Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi medesimi.
Sul precitato capitolo 8404 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 3.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo di riserva e di cassa) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 10
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Art. 11
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 210 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la denominazione: << Contributi annui costanti ad Enti ed istituzioni per l' esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'
articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.
All' onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo 10 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7828 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.