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Indice:
L.R. n. 18/1983
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
25 febbraio 1983
, n.
18
Modifiche della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, già modificata con legge regionale 25 febbraio 1981, n. 13. Riforma dell' organizzazione turistica periferica.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 26/02/1983, N. 022
Data di entrata in vigore:
26/02/1983
Materia:
230.01
-
Organizzazione turistica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
La
lettera << c >> dell' articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34
e successive modifiche, viene così sostituita:
<< c) dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo >>.
Art. 2
Nell'
articolo 21 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34
e successive modifiche, dopo il primo comma viene inserito il seguente:
<< Al componente del comitato esecutivo che sostituisce, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 18 della presente legge, il presidente dell' azienda, spetta, per ogni giorno di effettiva sostituzione, un' indennità determinata in ragione di un trentesimo dell' indennità spettante mensilmente al presidente dell' azienda. >>.
Art. 3
All'
articolo 24 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34
e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
<< Le deliberazioni non concernenti le materie di cui all' articolo 13 della presente legge possono essere dichiarate immediatamente esecutive per ragioni di particolare urgenza, purché adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante, fermo restando l' obbligo della pubblicazione nei termini di cui al precedente comma. >>.
Art. 4
Il terzo e
quarto comma dell' articolo 25 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34
e successive modifiche, vengono così sostituiti:
<< Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, l' Assessore regionale al turismo l' approva o la restituisce all' azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell' organo deliberante.
A fronte di vizi di legittimità l' Assessore regionale al turismo provvede all' annullamento dell' atto viziato con espressa indicazione delle norme violate, anche con riferimento ai principi generali dell' ordinamento giuridico.
Appartiene alla competenza della Giunta regionale il controllo sui bilanci di previsione e relative variazioni, nonché sui conti consuntivi delle aziende, da effettuarsi nei termini e nei modi del presente articolo.
I rilievi e i provvedimenti di annullamento sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori dell' azienda. >>.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative