Art. 1
Programma degli interventi regionali
Al fine di favorire una coordinata attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale per quanto attiene l' istituzione di parchi naturali e gli ambiti di tutela ambientale, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio di concerto con la Direzione regionale delle foreste, tenendo anche conto delle condizioni socio - economiche ed etniche delle popolazioni interessate, sentito il Comitato tecnico regionale, Sezione quinta - bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico - forestali, protezione dell' ambiente naturale, piani economici di gestione ed assestamento - e seconda - urbanistica -, approva, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un programma degli interventi nel settore dei beni naturali suindicati.
Gli interventi, da attuare secondo indicazioni di priorità, possono consistere:
1) nella concessione di contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per gli oneri da sostenere da parte delle Comunità montane, dei Comuni e dei loro Consorzi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo considerati al successivo Titolo II e dei piani particolareggiati di attuazione degli ambiti di tutela ambientale, considerati all' articolo 39, ultimo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale;
2) nella concessione, a Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, di contributi fino al 90% delle spese ritenute ammissibili per l' istituzione e gestione di parchi e per l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale secondo le indicazioni e modalità precisate nel programma stesso;
3) nell' assunzione diretta, in casi eccezionali, da parte della Regione degli oneri relativi alla progettazione, all' istituzione ed alla gestione di parchi naturali in zone appositamente individuate ed all' attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale in materia di ambiti di tutela ambientale.
Nelle more di approvazione del primo programma di cui al presente articolo il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto delle istanze locali, formula un elenco di parchi e ambiti di tutela ambientale da attuare anche parzialmente e finanziare immediatamente secondo le priorità indicate nella relazione del Piano urbanistico regionale e nel Piano regionale di sviluppo.
I contributi di cui al precedente comma verranno concessi, anche in attesa della redazione dei piani attuativi, a quei Comuni che, qualora siano interessati da ambiti di tutela ambientale, abbiano provveduto all' adeguamento dei loro strumenti urbanistici generali ai sensi dell' articolo 4, quarto comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 12, terzo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 11, L. R. 27/1985
Art. 2
Modalità di concessione ed erogazione
dei benefici regionali
Le domande di concessione dei contributi previsti al precedente articolo 1, devono essere presentate alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell' oggetto del contributo richiesto, da un preventivo di massima della spesa da sostenere, nonché dagli elaborati progettuali, ove necessari.
Il provvedimento di concessione dei contributi dovrà indicare l' ammontare della spesa ritenuta ammissibile, la misura del contributo e le modalità d' erogazione dello stesso.
Per i finanziamenti di cui al precedente articolo 1, secondo comma, punto 1), l' erogazione avrà luogo:
a) nella misura massima del 50% del contributo all' atto della concessione;
b) nella misura restante ad avvenuta adozione del piano entro il termine massimo stabilito.
Qualora l' adozione non abbia luogo nel rispetto del termine suindicato, si provvede, al solo fine della conservazione della quota erogata, alla fissazione di un nuovo termine massimo, trascorso inutilmente il quale il contributo s' intende di diritto revocato.
Qualora il finanziamento riguardi l' esecuzione di opere, è ammessa la presentazione di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti all' eventuale revisione dei prezzi contrattuali, limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa al contributo principale.
In tale caso i contributi integrativi sono erogati in un' unica soluzione.
Qualora il finanziamento riguardi la gestione dei parchi, lo stesso viene erogato annualmente, in un' unica rata, entro il 31 marzo di ciascun anno.