LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11

Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1983
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

TITOLO I
 INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEI
PARCHI NATURALI E DEGLI AMBITI DI TUTELA
AMBIENTALE
Art. 1
 Programma degli interventi regionali
Al fine di favorire una coordinata attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale per quanto attiene l' istituzione di parchi naturali e gli ambiti di tutela ambientale, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio di concerto con la Direzione regionale delle foreste, tenendo anche conto delle condizioni socio - economiche ed etniche delle popolazioni interessate, sentito il Comitato tecnico regionale, Sezione quinta - bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico - forestali, protezione dell' ambiente naturale, piani economici di gestione ed assestamento - e seconda - urbanistica -, approva, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un programma degli interventi nel settore dei beni naturali suindicati.
Gli interventi, da attuare secondo indicazioni di priorità, possono consistere:
1) nella concessione di contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per gli oneri da sostenere da parte delle Comunità montane, dei Comuni e dei loro Consorzi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo considerati al successivo Titolo II e dei piani particolareggiati di attuazione degli ambiti di tutela ambientale, considerati all' articolo 39, ultimo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale;
2) nella concessione, a Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, di contributi fino al 90% delle spese ritenute ammissibili per l' istituzione e gestione di parchi e per l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale secondo le indicazioni e modalità precisate nel programma stesso;
3) nell' assunzione diretta, in casi eccezionali, da parte della Regione degli oneri relativi alla progettazione, all' istituzione ed alla gestione di parchi naturali in zone appositamente individuate ed all' attuazione delle previsioni del Piano urbanistico regionale in materia di ambiti di tutela ambientale.

Nelle more di approvazione del primo programma di cui al presente articolo il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto delle istanze locali, formula un elenco di parchi e ambiti di tutela ambientale da attuare anche parzialmente e finanziare immediatamente secondo le priorità indicate nella relazione del Piano urbanistico regionale e nel Piano regionale di sviluppo.
I contributi di cui al precedente comma verranno concessi, anche in attesa della redazione dei piani attuativi, a quei Comuni che, qualora siano interessati da ambiti di tutela ambientale, abbiano provveduto all' adeguamento dei loro strumenti urbanistici generali ai sensi dell' articolo 4, quarto comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 12, terzo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 11, L. R. 27/1985
Art. 2
 Modalità di concessione ed erogazione
dei benefici regionali
Le domande di concessione dei contributi previsti al precedente articolo 1, devono essere presentate alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell' oggetto del contributo richiesto, da un preventivo di massima della spesa da sostenere, nonché dagli elaborati progettuali, ove necessari.
Il provvedimento di concessione dei contributi dovrà indicare l' ammontare della spesa ritenuta ammissibile, la misura del contributo e le modalità d' erogazione dello stesso.
Per i finanziamenti di cui al precedente articolo 1, secondo comma, punto 1), l' erogazione avrà luogo:
a) nella misura massima del 50% del contributo all' atto della concessione;
b) nella misura restante ad avvenuta adozione del piano entro il termine massimo stabilito.

Qualora l' adozione non abbia luogo nel rispetto del termine suindicato, si provvede, al solo fine della conservazione della quota erogata, alla fissazione di un nuovo termine massimo, trascorso inutilmente il quale il contributo s' intende di diritto revocato.
Qualora il finanziamento riguardi l' esecuzione di opere, è ammessa la presentazione di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti all' eventuale revisione dei prezzi contrattuali, limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa al contributo principale.
In tale caso i contributi integrativi sono erogati in un' unica soluzione.
Qualora il finanziamento riguardi la gestione dei parchi, lo stesso viene erogato annualmente, in un' unica rata, entro il 31 marzo di ciascun anno.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI SUI PARCHI E SUGLI AMBITI DI
TUTELA AMBIENTALE
CAPO I
 Attuazione delle previsioni
del Piano urbanistico regionale
Art. 3
 Perimetrazione territoriale e modalità
per l' istituzione di parchi naturali
Per le aree comprese nel perimetro delle parti del territorio regionale, così come individuato dall' articolo 28 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, l' attuazione delle previsioni e prescrizioni del Piano stesso e la conseguente istituzione dei parchi naturali, hanno luogo attraverso l' adozione degli appositi piani di conservazione e sviluppo contemplati dall' articolo 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.
Per la formazione dei piani suindicati non trova applicazione l' articolo 10 bis della citata legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, inserito con l' articolo 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, Tali piani sono approvati dall' Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dall' articolo 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previo parere delle Comunità montane ovvero, per i parchi ed ambiti di tutela o loro parti esterne al territorio delle Comunità montane, previo parere delle Province territorialmente competenti; qualora tali pareri non pervengano all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dal giorno in cui le Comunità montane ovvero le Province interessate abbiano ricevuto copia dei suddetti piani, non se ne tiene conto nell'iter di approvazione.
Il parere del Comitato tecnico regionale sui piani particolareggiati di conservazione e sviluppo è espresso dalle sezioni seconda e quinta riunite.
I piani di conservazione e sviluppo dei parchi e i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale la cui istituzione, ai sensi degli articoli 5, terzo comma, e 6 della presente legge sia riservata alla Regione, sono adottati e approvati secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente per i piani particolareggiati di competenza dell' Amministrazione regionale.
Art. 4
 Contenuto ed elementi del piano di conservazione
e sviluppo delle aree di parco naturale
I piani di conservazione e sviluppo di cui all' articolo 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sono costituiti da:
1) planimetrie in numero e tipo convenienti comprendenti la delimitazione definitiva delle aree di parco;
2) la relazione illustrativa delle caratteristiche fisiche, naturalistiche, ricreative, economiche e produttive delle aree oggetto del piano, nonché delle caratteristiche di questo, degli interventi proposti e dello sviluppo socio - economico che si prevedono con la realizzazione del parco;
3) le norme per l' esecuzione del piano, ivi comprese quelle relative alle forme di organizzazione e di gestione del parco naturale; tali norme dovranno anche prevedere la costituzione di una commissione tecnico - scientifica, nella quale sia assicurata la rappresentanza delle associazioni naturalistiche e di quelle degli imprenditori agricoli, funzione consultiva dell' Ente cui compete la gestione del parco;
4) gli elementi catastali delle aree di proprietà di Enti pubblici e delle aree eventualmente da acquisire;
5) un programma di opere e di interventi suddiviso in fasi;
6) una relazione contenente la previsione di massima degli oneri finanziari per l' esecuzione del programma, ivi compreso l' onere per l' istituzione e la gestione dei parchi.

I piani di cui al presente articolo, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.
Entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale determinerà i criteri metodologici ai quali ci si uniformerà nella predisposizione degli elaborati di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
 Formazione dei piani di conservazione e sviluppo.
Istituzione e gestione dei parchi
La formazione dei piani attuativi previsti al precedente articolo 3, la istituzione e la gestione dei parchi sono devolute ai Comuni singoli od associati, a seconda che l' area interessata dal parco naturale ricada o meno nell' ambito della circoscrizione territoriale di uno o più Comuni.
Per il raggiungimento di tali fini i Comuni o loro Consorzi possono delegare le Province o le Comunità montane e, limitatamente alla gestione, l' Azienda regionale delle foreste.
In via eccezionale, in carenza di iniziativa locale e per il raggiungimento di speciali obiettivi, qualora l' entità ed il pregio delle aree di parco richiedano interventi conservativi, protezionistici o d' incentivo di particolare natura o rilevanza, la Giunta regionale può stabilire all' atto dell' approvazione del programma e dell' elenco di cui al precedente articolo 1, sentito il Comune o i Comuni interessati, le zone nelle quali l' istituzione del parco naturale mediante il piano di conservazione e sviluppo rimane riservata alla Regione, la quale può delegare la gestione agli stessi Comuni, alle Comunità montane o alle Province.
Art. 6
 Formazione dei piani particolareggiati
degli ambiti di tutela ambientale
Per la formazione dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale trovano applicazione, in quanto compatibili, i precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge.
Art. 7
 Norme transitorie di salvaguardia
delle aree di parco naturale
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta della Direzione regionale della pianificazione e bilancio e sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni, singoli od associati, interessati, potrà essere formulato un elenco di parchi naturali e loro parti, fra quelli compresi negli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge, in cui vigeranno, sino a quando non si sarà provveduto alla formazione dei piani di conservazione e sviluppo, e per un termine massimo di tre anni, le seguenti norme transitorie di salvaguardia:
1) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sarà consentita l' esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d' acqua, salvo l' esecuzione di opere di preminente interesse pubblico o di irrilevante impatto ambientale, appositamente autorizzate dalla Giunta regionale, sentita la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la Direzione regionale dei lavori pubblici e la Direzione regionale delle foreste;
2) non sarà consentita l' adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l' estensione delle aree edificabili, nonché, all' interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.

Nei parchi e loro parti il cui perimetro sia stato recepito negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti per mezzo di varianti approvate, le suddette norme di salvaguardia vigeranno entro i perimetri indicati nei piani comunali.
Fino all' entrata in vigore dei regolamenti di gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, prescritti dal combinato disposto dell' articolo 4, primo comma, punto 3) e dell' articolo 6 della presente legge, i Sindaci potranno, con apposito provvedimento, disciplinare l' uso di tali aree per quanto riguarda l' accesso, la circolazione, l' accensione di fuochi, ed altre azioni che potranno essere di nocumento all' ambiente naturale, secondo le indicazioni che l' Amministrazione regionale formulerà entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
 Prescrizioni di carattere generale
Art. 8
 Territori soggetti a speciale protezione
Le parti del territorio regionale perimetrato, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 6 della presente legge, costituiscono, a tutti gli effetti, luoghi soggetti a speciale protezione.
Art. 9
 Obbligo della restituzione
in pristino ed esecuzione d' ufficio
Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero delle prescrizioni del piano di conservazione e sviluppo del parco naturale o del piano particolareggiato dell' ambito di tutela ambientale, ovvero in qualsiasi modo manometta od alteri o deturpi le località o le cose protette da tali norme, è tenuto alla restituzione in pristino ed al risarcimento dei danni.
Sono solidalmente responsabili il committente e l' esecutore.
Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la restituzione in pristino è eseguita d' ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 10
 Sanzioni amministrative
Fatte salve le eventuali sanzioni penali e quelle disposte da altre leggi statali e regionali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie considerate al precedente articolo 9, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dagli strumenti dalla stessa indicati, ovvero stabiliti dagli Enti gestori delle aree soggette alla presente legge, soggiace alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 5.000.000.
L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha luogo da parte degli Enti gestori, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
Art. 11
 Vigilanza
Salvo il potere di vigilanza in materia di tutela ambientale e/o naturalistica devoluto ad altri organi statali o regionali, la vigilanza sull' osservanza dei divieti e delle prescrizioni poste dalla presente legge è esercitata dagli enti gestori delle aree soggette alla presente legge.
Art. 12
 Esercizio della caccia e della pesca
Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale costituiti in forza della presente legge, nonché nei territori di cui all' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, spetta all' Ente cui ne è affidata la gestione disporre l' eventuale divieto dell' esercizio venatorio e della pesca previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale.
Nei territori suddetti l' Ente può anche, previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale, permettere soltanto la caccia di selezione agli ungulati.
In mancanza dei divieti o delle limitazioni sopra precisati, relativi all' esercizio venatorio, i terreni in questione verranno a far parte, a tutti gli effetti, delle locali riserve di caccia di diritto.
Art. 13
 Priorità dei finanziamenti regionali
Nei territori dei parchi per i quali siano in vigore norme transitorie di salvaguardia di cui all' articolo 7 della presente legge, e nei parchi istituiti ai sensi dell' articolo 3 della presente legge, nelle riserve naturali istituite negli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale generale ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della presente legge nonché, al di fuori di tali aree, quando si tratti di iniziative connesse con la tutela o lo sviluppo dei parchi stessi, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali:
1) per i Comuni relativamente a:
- recupero dei nuclei abitati rurali e dei nuclei ed edifici di valore storico e ambientale;
- opere igieniche ed idropotabili;
- viabilità rurale;
- opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- ricerche scientifiche culturali nei campi di interesse del parco (o riserva naturale);
- agriturismo escursionistico e naturalistico;
2) per i privati, relativamente a iniziative produttive o di servizio in campo agro - silvo - pastorale e turistico compatibili con le finalità del parco.

In applicazione di tali priorità saranno, con successivo provvedimento, determinate le misure integrative rispetto ai contributi erogati dalle leggi regionali operanti nei diversi settori.
Art. 14
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' esercizio 1982, di lire 600 milioni per l' esercizio 1983 e di lire 600 milioni per l' esercizio 1984, e più precisamente:
- lire 300 milioni - di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1982, lire 100 milioni per l' esercizio 1983 e lire 100 milioni per l' esercizio 1984 - per le finalità di cui ai commi secondo, punto 3), e terzo;
- lire 1.700 milioni - di cui lire 700 milioni per l' esercizio 1982, lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e lire 500 milioni per l' esercizio 1984 - per le finalità di cui ai commi secondo, punti 1) e 2), terzo e quarto.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 12 - i seguenti capitoli:
- alla Categoria IX - il capitolo 8756 con la denominazione: << Spese dirette per la progettazione, l' istituzione e la gestione di parchi naturali e l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984 di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1982, lire 100 milioni per l' esercizio 1983 e lire 100 milioni per l' esercizio 1984;
- alla Categoria XI - il capitolo 8781 con la denominazione: << Contributi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo e dei piani particolareggiati e per l' istituzione e la gestione di parchi e l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.700 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984 di cui lire 700 milioni per l' esercizio 1982, lire 500 milioni per l' esercizio 1983 e lire 500 milioni per l' esercizio 1984.

All' onere di lire 2.000 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.900 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 700 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982;
- per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il precitato decreto dd. 11 febbraio 1982 dell' Assessore alle finanze. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei sopracitati capitoli 8756 e 8781 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.