Art. 6
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8bis, 8 ter e 8 quater della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla
legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, devono intendersi nel senso che l' assegnazione in locazione con patto di futura vendita può avere ad oggetto, oltre agli alloggi, anche i locali con destinazione diversa da quella abitativa, già di proprietà, ovvero posseduti dall' ente soppresso e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell'
articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall' ente soppresso.
Art. 11
Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell' ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel
quarto comma dell' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata l' istituzione presso la Tesoreria regionale di una apposita contabilità speciale intestata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, alimentata con fondi attinti ai capitoli 1705 e 1706 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1983 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri e con i proventi dell' attività ricettiva, da svolgersi secondo modalità e condizioni che saranno fissate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale ed alle attività e ai beni ambientali e culturali, di concerto con l' Assessore alle finanze.
Gli ordini di pagamento relativi alla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma di un funzionario della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, di qualifica non inferiore a quella di segretario, a ciò delegato dal Direttore regionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto con esso compatibili si applicheranno le norme di cui agli articoli 585 e seguenti del RD 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 12
La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell' Ente Nazionale per i Lavoratori Rimpatriati e Profughi o la cui costruzione sia stata iniziata dopo tale data in esecuzione di programmi edilizi dell' ente medesimo, nonché la prima riassegnazione, entro il termine di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, degli alloggi di risulta fra quelli di cui all'
articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate a favore dei profughi di cui all' articolo 1, punto 2, della
legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Qualora, ai fini dei precedenti commi, non vi siano richiedenti aventi la qualifica di profugo, gli alloggi vengono assegnati con le procedure previste dalla
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 13
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1980, con l'
articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a decorrere dall' esercizio finanziario 1983. Di conseguenza le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge e per quelli derivanti dall' ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari previsti dall' articolo 16, ultimo comma, della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificato dall' articolo 10 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2012.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 8374 del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6712 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.