LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 42

Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 giugno 1980, n. 19 e 23 giugno 1980, n. 14, concernenti rispettivamente << Norme per la disciplina della contabilità, l' utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali >> e << Istituzione delle Unità Locali dei servizi sanitario e socio - assistenziali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale
24 giugno 1980, n. 19
Art. 1
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono sostituiti dal seguente:
<< Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono ripartite secondo lo schema di classificazione adottato per il bilancio annuale di previsione ai sensi dei successivi articoli 23 e 25. >>.

Nell' ultimo comma del medesimo articolo le parole << di investimento >> sono sostituite dalle parole << in conto capitale >>.
Art. 2
 
L' ultimo comma dell' art. 12 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso.
Art. 3
 
Nel primo comma dell' articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole << Gli atti >> sono sostituite dalle parole << I programmi >>.
Il secondo comma è soppresso.
Art. 4
 
L' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 
Le entrate dell' Unità Sanitaria Locale sono ripartite nei seguenti titoli:
Tit. 1 -Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Tit. 2 -Entrate varie
Tit. 3 -Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Tit. 4 -Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Tit. 5 -Entrate per partite di giro.


Nell' ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
Le categorie economiche di cui al comma precedente, distinte per titoli, sono le seguenti:
TITOLO I
Cat. 1a -Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione di appartenenza
Cat. 2a -Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei comuni
Cat. 3a -Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato
TITOLO II
Cat. 1a -Proventi per servizi resi
Cat. 2a -Altre entrate
Cat. 3a -Concorsi, rimborsi e recuperi
Cat. 4a -Poste correttive e compensative delle spese
TITOLO III
Cat. 1a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto o costruzione di immobili
Cat. 2a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto di impianti ed attrezzature tecnico - scientifiche sanitarie
Cat. 3a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto di altri beni mobili
Cat. 4a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili
Cat. 5a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili
TITOLO IV
Cat. 1a -Anticipazioni del tesoriere
Cat. 2a -Altre eventuali accensioni di prestiti
TITOLO V
Cat. 1a -Ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre entrate per conto terzi.


Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli. >>.

Art. 6
 
L' articolo 25 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 25
 
Le spese dell' Unità Sanitaria Locale sono ripartite nei seguenti titoli:
Tit. 1 -Spese correnti
Tit. 2 -Spese in conto capitale
Tit. 3 -Spese per rimborso di prestiti
Tit. 4 -Spese per partite di giro.


Nell' ambito di ciascun titolo, le spese sono ripartite in categorie secondo l' analisi economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
Le categorie economiche di cui al comma precedente, distinte per titoli, sono le seguenti:
TITOLO I
Cat. 1a -Organi istituzionali
Cat. 2a -Personale dipendente
Cat. 3a -Acquisto di beni e servizi
Cat. 4a -Trasferimenti correnti
Cat. 5a -Interessi passivi
Cat. 6a -Poste correttive e compensative delle entrate
Cat. 7a -Somme non attribuibili
TITOLO II
Cat. 1a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto o alla costruzione di immobili
Cat. 2a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto di impianti ed attrezzature tecnico - scientifiche sanitarie
Cat. 3a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' acquisto di altri beni mobili
Cat. 4a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata all' adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili
Cat. 5a -Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti attrezzature ed altri beni immobili
TITOLO III
Cat. 1a -Rimborso di anticipazione di tesoreria
Cat. 2a -Rimborso di altri eventuali prestiti
TITOLO IV
Cat. 1a -Versamento, ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre spese per conto terzi.


Le spese correnti sono classificate per funzioni in conformità all' allegato B del DPR 14 luglio 1980, n. 595.
Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell' allegato A del DPR 14 luglio 1980, n. 595.
Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l' aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall' allegato B del DPR 14 luglio 1980, n. 595.
Anche per le reversali di incasso è obbligatoria l' aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l' entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore 000. >>.

Art. 7
 
L' articolo 26 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 26
 Specificazione delle entrate e delle spese
I capitoli di entrata e di spesa, costituenti l' unità fondamentale del bilancio possono avere un numero d' ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico e possono altresì essere suddivisi in articoli ai fini di una più completa analisi dell' oggetto di entrata o di spesa.
Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:
1) l' ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell' anno in cui il bilancio si riferisce;
3) l' ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell' anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate di cui al precedente punto 3) è iscritto l' ammontare presunto del fondo di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all' allegato A del DPR 14 luglio 1980, n. 595.
I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando le distinzioni fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate. >>.

Art. 8
 
L' articolo 27 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
Il bilancio di previsione deve contenere, sia in termini di competenza che di cassa, un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per categorie e per titoli, nonché un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico - funzionale da realizzarsi, rispettivamente in conformità degli allegati F e G al DPR 14 luglio 1980, n. 595. >>.

Art. 9
 
Nel primo comma dell' articolo 31 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole << della stessa sezione o da una sezione all' altra. >>
L' ultimo comma è sostituito dal seguente:
<< Gli storni di fondi previsti dal presente articolo, fermo restando l' equilibrio di cui al precedente articolo 16, sono disposti con deliberazione del Comitato di Gestione da sottoporre a ratifica dell' Assemblea generale nella prima riunione successiva. >>.

Art. 11
 
L' articolo 33 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 33
 
Le variazioni di bilancio comportanti l' iscrizione di nuove o maggiori entrate e delle spese correlative sono deliberate dall' Assemblea generale su proposta del Comitato di Gestione, fermo restando l' equilibrio di cui all' articolo 16.
Le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in relazione a nuove o maggiori assegnazioni dello Stato o della Regione vincolate a scopi specifici devono essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno. >>.

Art. 12
 
Al settimo comma dell' articolo 42, dopo le parole << nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore >> vengono aggiunte le seguenti parole: << e comunque non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione >>.
È soppresso il nono comma dello stesso articolo 42.
Art. 13
 
Il secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dall' Unità Sanitaria Locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando previsto, dall' organo di controllo, sempreché la relativa delibera venga assunta entro il termine dell' esercizio. >>.

Art. 15
 
Nel primo comma dell' articolo 55 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole << a 90 giorni >> sono sostituite dalle parole << entro 90 giorni >>.
Nel quinto comma del medesimo articolo 55, dopo le parole << solo per le minute spese di economato >> vengono aggiunte le parole << e per i servizi di economato >>.
Art. 16
 
Nel secondo comma dell' articolo 60 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la disposizione inserita alla lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell' Istituto Tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente con spese a suo carico mediante piego postale ordinario se d' importo non superiore a L. 100.000 ed in piego raccomandato con avviso di ricevimento se d' importo superiore >>;

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:
<< Il Presidente del Comitato di Gestione può, nell' interesse del servizio, ordinare che la commutazione di cui alla lettera b) del precedente comma sia disposta d' ufficio con spesa a carico dell' Unità Sanitaria Locale. >>.

L' ultimo comma è soppresso.
Art. 17
 
Nel secondo comma dell' articolo 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono soppresse le parole << la firma sui titoli di pagamento, nonché sugli adempimenti di cui al successivo articolo 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell' ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo >>.
Art. 18
 
Nell' articolo 67 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il settimo comma è soppresso e l' ultimo comma è inserito dopo il quarto.
Art. 19
 
All' articolo 72 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l' inciso << da parte dei competenti uffici dei Comuni associati interessati >>.
Art. 20
 
Il terzo comma dell' articolo 76 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< I rendiconti delle casse economali sono sottoposti, tramite il servizio che svolge le attività tecnico - economali e di approvvigionamento, al riscontro contabile del servizio bilancio e ragioneria ed all' approvazione del Comitato di Gestione. >>.

Art. 21
 
Nell' ultimo comma dell' articolo 77 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 la parola << 6a >> è sostituita dalla parola << 3a >>.
Art. 22
 
L' articolo 81 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 81
 Classificazione dei beni
Agli effetti della presente legge i beni mobili ed immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio in base all' ubicazione dei beni, sono classificati in:
a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali. >>.


Art. 23
 
Dopo l' articolo 81 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 viene inserito il seguente articolo:
<< Art. 81 bis
 Patrimonio destinato alla Unità Sanitaria
Locale per il servizio sanitario
Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui al successivo articolo 137 della presente legge, assegnato alla Unità Sanitaria Locale per i fini sanitari, i seguenti beni:
1. beni immobili a) edifici e loro pertinenze b) impianti
2. beni mobili:
a) macchine d' ufficio e mobilio b) automezzi c) strumentario d) attrezzatura tecnico - sanitaria compresa quella diagnostica e) attrezzatura tecnico - economale f) attrezzature tecniche per manutenzione g) fondi pubblici e privati h) altri beni mobili, comprese le opere d' arte, ammortizzabili ai sensi dell' articolo 68, penultimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico - economali e di approvvigionamento. >>.

Art. 24
 
L' articolo 82 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 82
 Assunzione in carico dei beni immobili destinati alle
Unità Sanitarie Locali
I beni immobili di cui alla lettera a) del precedente articolo 81, nonché quelli di nuova acquisizione, anch' essi imputati al patrimonio comunale, sono assunti in carico in apposite sezioni dell' inventario dei Comuni nel cui territorio sono ubicati, da tenersi a cura delle Unità Sanitarie Locali cui sono destinati.
L' inventario dei beni immobili delle Unità Sanitarie Locali deve, tra l' altro, contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione, l' ubicazione, l' uso specifico cui i beni sono destinati;
c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;
d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati. >>.

Art. 25
 
L' articolo 83 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Art. 83
 Assunzione in carico dei beni mobili destinati alle
Unità Sanitarie Locali
I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente articolo 81, nonché quelli di nuova acquisizione, anch' essi imputati al patrimonio comunale, sono assunti in carico in apposite sezioni dell' inventario dei Comuni in cui sono collocati, da tenersi a cura delle Unità Sanitarie Locali cui sono destinati.
L' inventario dei beni mobili delle Unità Sanitarie Locali deve, tra l' altro, contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l' indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in << nuovo >>, << usato >>, << fuori uso >>;
f) il valore, da determinare come segue:
- per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) del punto 2) del precedente articolo 81 bis, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;
- per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell' inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;
- non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall' obbligo della registrazione nell' inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 116 lettera e). >>.

Art. 26
 
Dopo l' articolo 83 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 vengono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 83 bis
 Amministrazione e manutenzione ordinaria
e straordinaria dei beni destinati alle
Unità Sanitarie Locali
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 81 spetta alle Unità Sanitarie Locali a cui i beni sono destinati.
L' amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera b) del precedente articolo 81, spetta ai Comuni ove i beni sono collocati. >>.
<< Art. 83 ter
 Svincolo di destinazione
I beni trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, anch' essi imputati al patrimonio comunale, possono essere svincolati dalla destinazione alle Unità Sanitarie Locali soltanto agli effetti del reimpiego, alienazione o trasformazione di essi, con l' osservanza di quanto stabilito all' articolo 28 - settimo e ottavo comma - della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
In caso di svincolo agli effetti della alienazione del bene, il Comune può disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria dell' operazione con l' Unità Sanitaria Locale, la quale rinuncia conseguentemente all' alienazione, sempre che la regolamentazione medesima non sia più sfavorevole all' Unità Sanitaria Locale del ricorso all' alienazione.
Parimenti, l' Unità Sanitaria Locale rinuncia all' alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizione da parte degli altri Comuni ricompresi nella stessa associazione intercomunale o comunità montana, della provincia, della regione. A tali effetti l' Unità Sanitaria Locale medesima fa pervenire a detti enti lettera di manifestazione dell' intento ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell' operazione. >>.

Art. 27
 
Nel secondo comma dell' articolo 86 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso alla lettera a) l' inciso successivo alla parola << economo >>.
Art. 29
 
Nel terzo comma dell' articolo 99 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 le parole << la gara è dichiarata deserta >> sono sostituite dalle parole << la gara può essere dichiarata deserta >>.
Art. 30
 
Nel primo comma dell' articolo 102 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 1) è sostituito dal seguente:
<< 1) quando l' asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte >>.

Nello stesso primo comma il punto 9) è sostituito dal seguente:
<< 9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, con l' esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture ed i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni e, qualora si tratti di spesa continuativa, l' ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso >>.

Nel secondo comma sono soppresse le seguenti parole:
<< e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9) >>.

Art. 31
 
Il primo comma dell' articolo 104 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Tutti gli atti per i quali la legge prescrive la pubblicità della forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile del servizio affari generali. >>.

Art. 32
 
Nel quarto comma dell' articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è soppresso l' inciso << sentita la competente commissione consiliare >>.
Art. 33
 
L' ultimo comma dell' articolo 112 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal seguente:
<< Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a quello annualmente stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma. >>.

Art. 34
 
All' articolo 113 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
<< l) acquisto di generi alimentari;
m) acquisto di prodotti farmaceutici ed altro materiale sanitario >>.

Art. 35
 
Nel primo comma dell' articolo 115 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 alla lettera e) sono aggiunte le parole << del tesoriere >> e la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<< f) i giornali delle casse economali >>.

Art. 36
 
Nel primo comma dell' articolo 116 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 sono inserite alla lettera e), dopo la locuzione << specie di >> le parole << materiale bibliografico >>.
Art. 38
 
Nell' articolo 125 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l' inciso che precede la lettera a) è sostituito dal seguente: << Gli amministratori ed i responsabili dell' ufficio di direzione rispondono in proprio ed in solido, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti all' Unità Sanitaria Locale quando: >>.
Art. 39
 
Nell' articolo 126 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l' inciso che precede il punto 1) è sostituito dal seguente: << Il titolare del servizio bilancio e ragioneria risponde in proprio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti all' Unità Sanitaria Locale quando: >>.
Art. 40
 
Nel primo comma dell' articolo 127 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 l' inciso che precede le parole << diano corso >> è sostituito dal seguente: << I dipendenti sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivanti all' Unità Sanitaria Locale quando: >>.
Art. 42
 
Il titolo dell' articolo 131 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 è sostituito dal titolo
 << Responsabilità per altri danni >>.

Art. 43
 
Nel primo comma dell' articolo 137 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19 il punto 2) è sostituito dal seguente:
<< 2) la dimostrazione dei punti di concordanza fra il conto finanziario e il conto del patrimonio >>.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Per le attrezzature di cui alle lettere d) e f) dell' articolo 81 bis, primo comma, punto 2), debbono essere indicati nello stato descrittivo:
a) il servizio al quale sono assegnati;
b) il periodo presunto di utilizzo. >>.


CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale
23 giugno 1980, n. 14
Art. 44
 
Nel primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
<< e) approvare piani e programmi di attività che impegnino più esercizi e loro eventuali modifiche;
f) approvare le convenzioni che impegnino il bilancio per più di un anno solare >>.

CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale 6 novembre 1981, n.
74 - Norme per la valorizzazione del volontariato
Art. 45
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 74 è aggiunto il seguente comma:
<< Le convenzioni di cui al precedente articolo 4 possono essere inviate anche successivamente alla data indicata nel comma precedente, purché pervengano prima dell' adozione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla ripartizione dei fondi. >>.

CAPO IV
 Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43
- Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica
Art. 46
 
Nel secondo comma dell' articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 le parole << dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità, in veste di Presidente; >> sono sostituite dalle parole << dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell' igiene e della sanità in veste di Presidente; >>.
Art. 47
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.