I beni mobili di cui alla lettera a) del precedente articolo 81, nonché quelli di nuova acquisizione, anch' essi imputati al patrimonio comunale, sono assunti in carico in apposite sezioni dell' inventario dei Comuni in cui sono collocati, da tenersi a cura delle Unità Sanitarie Locali cui sono destinati.
L' inventario dei beni mobili delle Unità Sanitarie Locali deve, tra l' altro, contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l' indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in << nuovo >>, << usato >>, << fuori uso >>;
f) il valore, da determinare come segue:
- per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) del punto 2) del precedente articolo 81 bis, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;
- per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell' inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;
- non si procede a valutazione del materiale bibliografico.
Dall' obbligo della registrazione nell' inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 116 lettera e). >>.