LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9

Attribuzione all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge << quadrifoglio >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificato il titolo della legge da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
È autorizzata, nell' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 2.650.277.463 per la concessione da parte dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) nella Regione Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole nonché di consorzi di bonifica che versino in particolare stato di difficoltà al fine di ripianarne la passività.
Per passività, ai soli fini dell' applicazione della presente legge, si intende:
- ogni forma di operazione creditizia derivante da finanziamenti bancari a breve, medio o lungo termine in essere alla data del 31 marzo 1989;
- i prestiti da soci, cioè tutti quegli apporti - escluso il capitale sociale - risultanti dall' ultimo bilancio approvato;
- le perdite di esercizio, risultanti dall' ultimo bilancio approvato anche se trasportate da esercizi precedenti, per la copertura delle quali non sia stato contratto finanziamento bancario di cui in precedenza.

Non saranno considerate passività ripianabili i prestiti o i mutui assistiti da concorso pubblico negli interessi.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative ed i consorzi, per fruire della provvidenza, dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto - a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo - in 10 quote annuali.
La somma come sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dai beneficiari. I predetti dovranno altresì versare direttamente all' ERSA, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall' Ente, un importo pari al 5% della quota annuale rimborsata, importo che resterà all' ERSA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 74/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
3Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
4Parole sostituite al secondo comma da art. 62, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
5Parole sostituite al secondo comma da art. 89, comma 1, L. R. 25/1989
6Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7454 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >> e con lo stanziamento di lire 2.650.277.463 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.650.277.463 si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Per il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente articolo 1, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1981-1983, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 915 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse all' ERSA per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative e consorzi di bonifica >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
È autorizzata, nell' esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 400 milioni per la concessione, da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che gestiscono caseifici realizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 1976, in attuazione dei programmi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e con le provvidenze previste dal Regolamento comunitario n. 1505/76 del 21 giugno 1976.
L' agevolazione di cui al comma precedente potrà essere, altresì, concessa anche a favore di altre cooperative del medesimo comparto che rinnovino i propri impianti al fine di migliorare la lavorazione del latte e la commercializzazione dei prodotti.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilirà direttive e criteri per l' attuazione di tali interventi.
Le cooperative dovranno impegnarsi a rimborsare all' Ente di sviluppo l' importo ottenuto in 10 quote annuali a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo a quello dell' erogazione del medesimo e dovranno altresì versare direttamente all' ERSA un importo pari al 5% della quota rimborsata a titolo di rimborso spese sostenute dal predetto Ente.
La provvidenza di cui al presente articolo non pregiudica l' eventuale titolo della cooperativa a fruire di provvidenze creditizie o contributive per far fronte alle spese di gestione.
La somma sopra reintroitata dall' ERSA verrà restituita alla Regione in 10 quote annuali proporzionate ai versamenti effettuati dalle cooperative, restando all' Ente l' anzidetto rimborso spese.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
Per le finalità di cui al precedente articolo 3, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 7455 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative agricole che gestiscono caseifici >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Per il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente articolo 3, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario 1981-1983, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 916 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse all' ERSA per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative agricole che gestiscono caseifici >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.