LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85

Ulteriori modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/1982
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Nell' art. 3, terzo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione << e la Direzione regionale del commercio >>, è sostituita dalla locuzione << e la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali >>.
Art. 2
 
L' art. 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
La Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali comprende:
1) il Servizio dell' istruzione e dell' assistenza scolastica, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' istruzione ed in particolare all' istruzione professionale ed all' assistenza scolastica, nonché alle infrastrutture scolastiche;
2) il Servizio della formazione professionale, con il compito di promuovere e coordinare nella regione le attività formative professionali di ogni tipo, comprese quelle relative alla qualificazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare, nonché quelle concernenti l' orientamento e la qualificazione professionali dei minorati;
3) il Servizio delle attività culturali, con il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di curare la trattazione degli affari relativi ai musei, alle biblioteche, alle antichità e belle arti, alla toponomastica, nonché alla ricerca scientifica e agli scambi culturali;
4) il Servizio dei beni ambientali e culturali, con il compito di trattare gli affari relativi alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio ambientale e culturale del Friuli - Venezia Giulia ed inoltre di coordinare gli interventi regionali in materia di tutela e di conservazione dell' ambiente. >>


Art. 3
 
L' art. 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 
La Direzione regionale del commercio comprende il Servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all' annona, alle esposizioni ed alle fiere. >>.

Art. 4
 
Nell' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 9) è sostituito dal seguente: << 9) all' Assessore al commercio la Direzione regionale del commercio >>.
Art. 5
 
Nell' articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 13 bis) è sostituito dal seguente:
<< 13 bis) istruzione, formazione professionale, attività culturali, beni ambientali e culturali >>.

Art. 6
 
Nell' articolo 7, quarto comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione << al Presidente della Giunta od all' Assessore da lui delegato >> è sostituito dalla locuzione << all' Assessore al commercio >>.
Dopo il quinto comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente comma:
<< Quando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore all' istruzione alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali, la menzione s' intende riferita al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato. >>.

Art. 7
 
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1982 ed al bilancio pluriennale 1982-1984.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.