LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84

Norme transitorie per l' Albo professionale degli imprenditori agricoli nella Provincia di Trieste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1982
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 1
 
Per il territorio della Provincia di Trieste le provvidenze gestite dalla Regione, per le quali è richiesta l' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, sono concesse - fino alla costituzione della relativa Commissione provinciale per la tenuta dell' Albo - con certificazione del possesso, da parte dei beneficiari delle stesse, dei requisiti previsti per l' iscrizione all' Albo dalla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni.
Art. 2
 
La certificazione del possesso dei requisiti per l' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui al precedente articolo 1, rilasciata dal Direttore dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura di Trieste, sentita una Commissione composta dai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole esistenti nella Provincia (in ragione di un rappresentante per ogni Organizzazione) e da un funzionario dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
La Commissione consultiva sarà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, dietro proposta dell' Assessore all' agricoltura, su conforme segnalazione delle Organizzazioni professionali agricoli e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.
Art. 3
 
Fino all' entrata in vigore della presente legge per la Provincia di Trieste è prorogata l' esenzione dell' iscrizione all' Albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 5 e successive modificazioni.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.