LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82

Integrazione della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, concernente contributi annuali a favore delle Aziende autonome del turismo della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/12/1982
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Articolo unico
 
Nell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 31, viene aggiunto il seguente comma:
<< All' inizio di ciascun anno solare - nelle more della determinazione definitiva dei contributi previsti dal precedente articolo 1, secondo i criteri indicati al precedente comma - possono essere concessi, a titolo di anticipo, contributi in misura non superiore al 70% dell' entità dei singoli contributi erogati a ciascuna azienda nell' anno precedente o, in difetto del riferimento accennato, non superiore a lire 35.000.000. L' importo complessivo dei contributi da concedersi a titolo di anticipo non può eccedere il 65% dello stanziamento iscritto nel bilancio dell' esercizio finanziario dell' anno in corso. >>.