Art. 9
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 8, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi di bacino di traffico nonché il Comitato di cui all'
articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il limite delle somme assegnate annualmente dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al
Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, delibera:
1) il programma annuale per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per l' anno successivo, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione, ovvero, in via transitoria, agli altri servizi in concessione provvisoria, e formulato con le seguenti determinazioni economico - finanziarie:
a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbana nonché, in concorso con gli Enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all' esercizio dei servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera a);
2) l' eventuale assestamento del programma annuale di esercizio relativo all' anno in corso, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) contenute nella formulazione iniziale del programma di cui al punto 1), in relazione a situazioni od esigenze sopravvenute.
Art. 10
In relazione all' elaborazione del programma annuale per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto costituite ai sensi del RD 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenute a deliberare e trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione per l' anno successivo, oltre che ai rispettivi organi comunali, provinciali o consortili per la relativa approvazione di competenza, anche alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed al competente Consorzio di bacino di traffico.
Ai fini della presente legge i Consorzi di Enti locali, costituiti ai sensi del TU 3 marzo 1934, n. 383, e che provvedono alla gestione di servizi di trasporto pubblico locale, sono equiparati alle Aziende speciali di trasporto di cui al precedente comma.
I suddetti bilanci di previsione debbono essere redatti conformemente alla vigente normativa in materia, nonché alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Sempre ai medesimi fini ed entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenute a presentare alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale e contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso, riferite a ciascuna unità di gestione assegnata ai sensi della
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché agli altri servizi, anche in concessione provvisoria.
Le Aziende pubbliche di trasporto e le imprese concessionarie private debbono allegare rispettivamente ai propri bilanci di previsione ovvero alla relazione di cui ai commi precedenti, una tabella di raffronto tra i propri costi ed i costi economici standardizzati di cui alla lettera a) del punto 1) del precedente articolo 9.
Le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto sono tenute a deliberare e trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo relativo all' anno precedente.
Le imprese private concessionarie, costituite in società di capitali, sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termini di legge, da parte dell' Assemblea ordinaria. In mancanza dell' approvazione da parte dell' Assemblea, viene trasmesso entro il termine medesimo il bilancio con la relativa relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale e ai Consorzi di bacino citati, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Le imprese private concessionarie, individuali o costituite in forma di Società di persone, sono tenute a trasmettere il proprio inventario, redatto nei termini di legge, entro 10 giorni dalla scadenza fissata dalla medesima.
Le altre imprese concessionarie che, a termini di legge, non siano obbligate alla redazione del bilancio o dell' inventario sono tenute a trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario relativo ai servizi in concessione esercitati nell' anno precedente.
Le Aziende di trasporto, pubbliche e private, sono altresì tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati che fossero richieste dalla Direzione regionale e dai Consorzi di bacino citati.
Art. 11
A decorrere dal 1 gennaio 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, i contributi stabiliti dal programma annuale di cui al primo comma del precedente articolo 9.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle Aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui alla lettera c), terzo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, in rapporto ai servizi effettivamente prestati;
- per le percorrenze effettuate, esclusivamente nell' ambito del territorio della Regione, dalle Aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.
L' erogazione dei contributi alle singole Aziende viene effettuata attraverso i Consorzi di bacino di traffico:
- in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità al programma annuale di cui al punto 1) del precedente articolo 9, mediante rate anticipate fino all' 80% dell' ammontare dei contributi medesimi;
- con successivo saldo, posteriormente al 15 ottobre di ciascun anno, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma annuale, eventualmente assestato come previsto dal punto 2) del precedente articolo 9.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio di cui al comma precedente non può superare in nessun caso il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale di cui al
Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi restano a carico delle singole Aziende di trasporto, pubbliche e private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie Aziende speciali di trasporto che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci, senza la possibilità di rimborso da parte dello Stato e della Regione.