LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8

Disciplina dei trasporti pubblici locali nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e norme di attuazione dei Titoli II e III della legge 10 aprile 1981, n. 151.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 6 SETTEMBRE 1974, N. 47
Art. 1
 
L' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
I trasporti pubblici locali comprendono i servizi di linea adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti, con esclusione dei servizi di trasporto di competenza dello Stato.
Nel territorio del Friuli - Venezia Giulia le linee di trasporto pubblico locale si suddividono in:
1) regionali;
2) comprensoriali.

Sono regionali:
a) le linee che collegano località della regione comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente articolo 3;
b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;
c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico attivate in casi di emergenza o di calamità ovvero per particolari esigenze o in situazioni eccezionali di carattere economico sociale.

Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate ai Consorzi di bacino di traffico con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, sentiti i Consorzi di bacino interessati. >>.

Art. 2
 
L' articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
Sono comprensoriali:
a) le linee che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alla lettera c) dell' articolo 4;
b) le linee che collegano un bacino di traffico con determinate località sedi di stazioni ferroviarie, situate in un Comune confinante con il bacino di traffico stesso.

Ai fini e per gli effetti della presente legge, le linee regionali, delegate ai Consorzi di bacino di traffico, ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 4, sono considerate comprensoriali.
La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.
Le linee comprensoriali possono essere urbane o extraurbane.
Sono classificate urbane:
- le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito di centri abitati anche se appartenenti a Comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
- le linee che collegano uno o più Comuni contermini ad un Comune capoluogo di provincia, oppure ad un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da alto indice di pendolarità e di frequenza da un limitato percorso complessivo nonché dall' applicazione della tariffa urbana, strutturata in due o più tratte.

Sono classificate extraurbane tutte le altre linee. >>.

Art. 3
 
L' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
All' ordinato svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate ai Consorzi di bacino;
b) i Consorzi di bacino, per le linee comprensoriali nonché per le linee regionali delegate ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 4.

Le linee regionali di cui al precedente articolo 4 sono gestite in regime di concessione da Aziende pubbliche o private; le linee comprensoriali di cui all' articolo 5 sono gestite mediante Aziende speciali, comunali o consortili, oppure in regime di concessione da Aziende pubbliche o private. >>.

Art. 4
 
L' articolo 16 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 8 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
Il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico - sociale e della pianificazione territoriale regionale ed in attuazione dei medesimi:
a) definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;
b) stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee regionali;
c) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano regionale dei trasporti è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, di concerto con l' Assessore alla pianificazione ed al bilancio, previo parere del Comitato regionale di cui all' articolo 26 e sentita la Commissione consiliare competente. >>.

Art. 5
 
Il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Il piano comprensoriale dei trasporti:
a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale;
b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera a). >>.


Art. 6
 
Il punto 4 del primo comma dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, dall' articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, e dall' articolo 12 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, è sostituito dal seguente:
<< Il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali >>.

Art. 7
 
A partire dal 1 gennaio 1982 sono abrogati:
- il secondo comma dell' articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47;
- l' articolo 33 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9 e dall' articolo 13 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82;
- l' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 24, dall' articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 2 e dall' articolo 16 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.

TITOLO II
 NORME DI ATTUAZIONE DEI TITOLI II E III
DELLA LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151
CAPO I
 Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti
pubblici locali
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 9, il programma annuale per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, allo scopo di assicurare l' attuazione del piano regionale e dei piani comprensoriali di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il migliore svolgimento dei servizi in essi previsti, sulla base di una previsione economico - finanziaria ispirata a criteri di rigorosa ed efficiente gestione.
Alla realizzazione di tale programma si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubbliche e private, previsto dal Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
A tal fine la Regione, in collaborazione con i Consorzi di bacino di traffico di cui all' articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, con gli Enti locali e con le Aziende di trasporto, compie annualmente le rilevazioni necessarie ai fini della determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 9
 
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 8, la Giunta regionale, sentiti i Consorzi di bacino di traffico nonché il Comitato di cui all' articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche e integrazioni, entro il 15 ottobre di ciascun anno ed entro il limite delle somme assegnate annualmente dallo Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, delibera:
1) il programma annuale per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale per l' anno successivo, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione, ovvero, in via transitoria, agli altri servizi in concessione provvisoria, e formulato con le seguenti determinazioni economico - finanziarie:
a) il costo economico standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali ed ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe, ordinarie e di abbonamento, per i servizi di linea extraurbana nonché, in concorso con gli Enti locali interessati, le tariffe per i servizi urbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti di qualsiasi tipo connessi all' esercizio dei servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti, secondo la suddivisione di cui alla precedente lettera a);
2) l' eventuale assestamento del programma annuale di esercizio relativo all' anno in corso, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) contenute nella formulazione iniziale del programma di cui al punto 1), in relazione a situazioni od esigenze sopravvenute.

Art. 10
 
In relazione all' elaborazione del programma annuale per l' esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto costituite ai sensi del RD 15 ottobre 1925, n. 2578, sono tenute a deliberare e trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione per l' anno successivo, oltre che ai rispettivi organi comunali, provinciali o consortili per la relativa approvazione di competenza, anche alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed al competente Consorzio di bacino di traffico.
Ai fini della presente legge i Consorzi di Enti locali, costituiti ai sensi del TU 3 marzo 1934, n. 383, e che provvedono alla gestione di servizi di trasporto pubblico locale, sono equiparati alle Aziende speciali di trasporto di cui al precedente comma.
I suddetti bilanci di previsione debbono essere redatti conformemente alla vigente normativa in materia, nonché alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Sempre ai medesimi fini ed entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese private concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenute a presentare alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale e contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso, riferite a ciascuna unità di gestione assegnata ai sensi della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché agli altri servizi, anche in concessione provvisoria.
Le Aziende pubbliche di trasporto e le imprese concessionarie private debbono allegare rispettivamente ai propri bilanci di previsione ovvero alla relazione di cui ai commi precedenti, una tabella di raffronto tra i propri costi ed i costi economici standardizzati di cui alla lettera a) del punto 1) del precedente articolo 9.
Le Commissioni amministratrici delle Aziende speciali di trasporto sono tenute a deliberare e trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo relativo all' anno precedente.
Le Aziende speciali di trasporto sono tenute a presentare il proprio conto consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Le imprese private concessionarie, costituite in società di capitali, sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed ai Consorzi di bacino citati, il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termini di legge, da parte dell' Assemblea ordinaria. In mancanza dell' approvazione da parte dell' Assemblea, viene trasmesso entro il termine medesimo il bilancio con la relativa relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale e ai Consorzi di bacino citati, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Le imprese private concessionarie, individuali o costituite in forma di Società di persone, sono tenute a trasmettere il proprio inventario, redatto nei termini di legge, entro 10 giorni dalla scadenza fissata dalla medesima.
Le altre imprese concessionarie che, a termini di legge, non siano obbligate alla redazione del bilancio o dell' inventario sono tenute a trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario relativo ai servizi in concessione esercitati nell' anno precedente.
Le Aziende di trasporto, pubbliche e private, sono altresì tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati che fossero richieste dalla Direzione regionale e dai Consorzi di bacino citati.
Art. 11
 
A decorrere dal 1 gennaio 1982, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, i contributi stabiliti dal programma annuale di cui al primo comma del precedente articolo 9.
Per le Aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all' articolo 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle Aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui alla lettera c), terzo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, in rapporto ai servizi effettivamente prestati;
- per le percorrenze effettuate, esclusivamente nell' ambito del territorio della Regione, dalle Aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.

Le linee regionali di gran turismo di cui alla lettera b), terzo comma, dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, così come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo.
L' erogazione dei contributi alle singole Aziende viene effettuata attraverso i Consorzi di bacino di traffico:
- in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità al programma annuale di cui al punto 1) del precedente articolo 9, mediante rate anticipate fino all' 80% dell' ammontare dei contributi medesimi;
- con successivo saldo, posteriormente al 15 ottobre di ciascun anno, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma annuale, eventualmente assestato come previsto dal punto 2) del precedente articolo 9.

L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio di cui al comma precedente non può superare in nessun caso il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi restano a carico delle singole Aziende di trasporto, pubbliche e private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie Aziende speciali di trasporto che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci, senza la possibilità di rimborso da parte dello Stato e della Regione.
CAPO II
 Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali
Art. 12
 
In conformità con il Piano regionale ed i Piani comprensoriali di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale predispone e adotta:
1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;
2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

I programmi suddetti costituiscono progetti organici di sviluppo, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, e dell' art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente la programmazione regionale, e vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.
All' attuazione dei programmi suddetti si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, previsto dal Titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151. Il programma pluriennale di cui al punto 1) tiene altresì conto dell' utilizzazione dei mezzi finanziari di cui agli articoli 13 e 48 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27.
Art. 13
 
In conformità al programma di cui al punto 1) del precedente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle Aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 70% della spesa, IVA compresa, ritenuta ammissibile per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, di tipo unificato, ai sensi dell' articolo 17 del Decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone.
La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.
I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:
1) debbono essere dotati, a cura delle Aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali;
2) debbono essere adibiti, da parte delle Aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni;
3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell' Amministrazione regionale.

La misura dei contributi già concessi ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, sui fondi di cui agli articoli 13 e 48 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, può essere elevata, con deliberazione della Giunta regionale, fino alla misura massima prevista dal presente articolo.
Art. 14
 
In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 12 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei Consorzi di bacino di traffico, degli Enti locali e dei loro Consorzi, delle Aziende pubbliche di trasporto e fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile a favore delle Imprese concessionarie private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisto delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
CAPO III
 Sanzioni amministrative
Art. 15
 
Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano i trasporti pubblici locali, si applicano le sanzioni previste nel DPR 11 luglio 1980, n. 753, nonché le relative modalità di accertamento, irrogazione ed esazione; gli organi regionali rispettivamente competenti sono quelli indicati nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
CAPO IV
 Disposizioni finanziarie
Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, Categoria IV, il capitolo 515 con la denominazione << Contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubbliche e private ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 >> e con lo stanziamento di lire 106 miliardi.
Al predetto onere di lire 106 miliardi si fa fronte con l' entrata di pari importo prevista, ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 635 con la denominazione << Assegnazioni sul Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Imprese di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento di lire 106 miliardi.
Art. 17
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 11, settimo comma, lo stanziamento del capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 - pari a lire 19.400 milioni relativamente agli esercizi 1982 e 1983 - viene ridotto a zero ed il citato capitolo viene conseguentemente soppresso.
In relazione al disposto del precedente comma e dell' articolo 9, quinto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, viene conseguentemente ridotto di pari importo lo stanziamento del capitolo 650 dello stato di previsione dell' entrata del Piano medesimo.
Art. 18
 
In relazione al disposto del precedente articolo 13, la denominazione del capitolo 5554 dello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio 1981 viene così modificata: << Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone >>.
Art. 19
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13, viene iscritto sul capitolo 5562 dello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 l' ulteriore stanziamento complessivo di lire 19.565 milioni, di cui lire 9.365 milioni per l' esercizio 1982 e lire 10.200 milioni per l' esercizio 1983.
Nell' esercizio 1984 verrà iscritto sul corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo l' importo di lire 10.200 milioni.
In relazione al disposto del precedente articolo 13 la denominazione del citato capitolo 5562 viene così modificata: << Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone - fondi statali >>.
Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio 1981 viene istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5591 con la denominazione: << Contributi per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture e di impianti fissi al servizio del trasporto pubblico locale e di officine - deposito con le relative attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981, lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982 e lire 2.500 milioni per l' esercizio 1983.
Nell' esercizio 1984 verrà iscritto sul corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo l' importo di lire 2.500 milioni.
Art. 21
 
All' onere complessivo di lire 25.065 milioni previsto dai precedenti articoli 19 e 20 si fa fronte:
- per lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981 iscritti sul capitolo 5591 dello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio 1981 istituito con il precedente articolo 20, mediante storno di pari importo dal capitolo 5562 del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 23.065 milioni, per il Piano, con l' entrata di pari importo prevista, ai sensi dell' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, sul capitolo 630 dello stato di previsione dell' entrata del Piano finanziario per gli esercizi 1981- 83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 23.065 milioni.

Alla spesa prevista per l' esercizio 1984 si fa fronte con l' assegnazione statale di pari importo sul capitolo di bilancio regionale per l' esercizio medesimo corrispondente al citato capitolo 630 dell' entrata.
Art. 22
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio a favore dei servizi di carattere speciale e straordinario di cui al terzo comma, lettera c), dell' articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, con le procedure e le modalità di cui al precedente articolo 11.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il Piano 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983.
Nello stato di previsione della spesa del Piano finanziario per gli esercizi 1981-83 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 516 con la denominazione: << Contributi per i servizi di trasporto di carattere speciale e straordinario >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni.
Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.
Art. 23
 
Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge potranno venire opportunamente modificati, con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione al medesimo, in relazione alle diverse determinazioni eventualmente adottate dallo Stato per i diversi esercizi in ordine alle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico del Fondo nazionale per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
CAPO V
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 24
 
Nella fase di prima attuazione del Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, le Commissioni amministratrici delle Aziende pubbliche di trasporto nonché le Imprese concessionarie private sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al primo e rispettivamente quarto comma del precedente articolo 10 entro il 28 febbraio 1982; la Giunta regionale, a sua volta, delibera per l' anno 1982 il programma annuale di cui al punto 1) del precedente articolo 9 entro il 31 marzo 1982.
Nell' esercizio 1982 l' Amministrazione regionale, in attesa dell' attuazione degli adempimenti di cui al Capo I del Titolo II della presente legge, è autorizzata ad erogare alle singole Aziende pubbliche ed alle Imprese private esercenti i servizi di trasporto pubblico locale anticipazioni trimestrali sui contributi di cui al precedente articolo 11, commisurate all' ammontare complessivo delle somme concesse alle Aziende ed Imprese medesime, per l' anno 1981, dallo Stato a titolo di copertura delle perdite di gestione ai sensi del decreto - legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, dalla Regione a titolo di contributi ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della legge regionale 8 luglio 1981, n. 41, nonché dagli Enti locali sui propri bilanci.
Art. 25
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.