LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 79

Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
240.04 - Cooperazione

PARTE I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
 
La Regione riafferma il ruolo e la funzione sociale della Cooperazione, sulla quale in conformità dello Statuto speciale ha una particolare competenza legislativa anche in materia di vigilanza, e pone il suo sviluppo fra gli obiettivi prioritari da perseguire nell' ambito della politica di piano.
Art. 2
 
La presente legge disciplina le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di vigilanza sulle cooperative, trasferite all' Amministrazione regionale con DPR 9 agosto 1966, n. 808, con DPR 25 novembre 1975, n. 902 e con la legge 5 agosto 1978, n. 457.
Predispone inoltre particolari interventi per favorire l' associazionismo cooperativo e per promuovere iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione.
PARTE II
 LA VIGILANZA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE
CAPO I
 Registro regionale delle cooperative
Art. 3
 
È istituito il Registro regionale delle cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.
Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle cooperative sono svolte da un dipendente, di livello non inferiore al settimo, del Servizio medesimo nominato dalla Giunta regionale.
Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) consumo
b) produzione e lavoro
c) agricoltura
d) edilizia
e) trasporto
f) pesca g) miste.

L' iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.
La mancanza d' iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura - comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attività delle cooperative - in conformità all' articolo 16 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 4
 
Per ottenere l' iscrizione nel Registro regionale delle cooperative, gli enti cooperativi devono presentare domanda al Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, allegando i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell' atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal Cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della Cancelleria dell' adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;
b) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l' ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti, stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l' appartenenza alla cooperativa;
c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci ed, eventualmente, del direttore in carica, con l' indicazione dell' amministratore il quale abbia la rappresentanza dell' ente e la firma sociale;
d) eventuale regolamento interno.

L' Ufficio, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall' atto costitutivo, che l' Ente riveste i caratteri della mutualità senza fini di speculazione privata e possiede i requisiti richiesti dalle leggi tributarie, sentito il parere del Comitato competente di cui al successivo articolo 13, richiede al Conservatore l' iscrizione nel Registro regionale delle cooperative.
Art. 5
 
Le iscrizioni nel Registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate d' ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L' Ufficio dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal Registro regionale ai fini della relativa annotazione nello Schedario Generale.
L' Ufficio, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, cura la trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della pubblicazione sul BUSC (Bollettino Ufficiale Società Cooperative) degli atti sociali relativi alle società cooperative aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 6
 
L' iscrizione degli enti cooperativi è effettuata nel Registro regionale per ordine progressivo. L' iscrizione dovrà indicare:
- la sede legale;
- gli estremi del rogito notarile di costituzione;
- gli estremi dei provvedimenti di omologazione e trascrizione;
- la categoria di appartenenza;
- la durata della società;
- il numero dei soci, la quota sociale o od il taglio delle azioni sociali;
- i dati relativi alla pubblicazione nel BUSC;
- le eventuali modifiche statutarie;
- l' associazione di rappresentanza cui l' ente eventualmente aderisce;
- gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
- ogni altra annotazione.

Qualora l' ente cooperativo esplichi più di una delle attività contemplate nel precedente articolo 3, comma terzo, sarà annotata l' attività prevalente.
Il Conservatore è responsabile della tenuta del Registro regionale e dovrà convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge; rilascia d' ufficio il certificato di iscrizione. Non sono ammesse cancellazioni od abrasioni.
In caso di assenza od impedimento egli è sostituito da un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, nominato in conformità all' articolo 3, secondo comma.
Art. 7
 
Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare al Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative:
a) le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità indicate nel precedente articolo 4, lettera a);
b) le cariche sociali e le variazioni relative alla compagine sociale, quest' ultime contestualmente all' invio del bilancio annuale;
c) il bilancio di esercizio, in duplice copia con allegati: relazione del consiglio di amministrazione, relazione del collegio sindacale, verbale dell' assemblea dei soci.

Gli atti di cui sopra debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell' avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale competente.
Art. 8
 
In difetto dei requisiti richiesti le domande di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative sono respinte con provvedimento dell' Assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, da notificarsi alla cooperativa interessata mediante lettera raccomandata.
Avverso il provvedimento è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 9
 
La cancellazione dal Registro regionale è disposta dall' Assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative con provvedimento da notificarsi all' ente mediante lettera raccomandata:
a) in caso di cessazione della cooperativa per scioglimento od altra causa di estinzione;
b) in caso di carenza dei requisiti richiesti per l' iscrizione;
c) quando la cooperativa, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto, entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall' Ufficio.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso con le modalità di cui al precedente articolo 8.
CAPO II
 Commissione regionale per la Cooperazione
Art. 10
 
È istituita presso il Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative la Commissione regionale per la cooperazione, organismo consultivo dell' Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) provvedere alla raccolta ed al coordinamento delle proposte, dei programmi e dei piani pluriennali interessanti il movimento cooperativo regionale, ai fini del loro inserimento nella programmazione regionale e nel piano regionale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;
b) esprimere parere sui progetti di legge e di regolamento in materia di cooperazione;
c) proporre provvedimenti, inchieste, studi e iniziative in materia di cooperazione;
d) esprimere parere su tutte le questioni per le quali sia prescritto da legge o regolamento o venga richiesto;
e) esprimere parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale delle cooperative, nei casi di scioglimento, qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti e dalla dalle leggi vigenti;
f) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544, 2545 del Codice civile;
g) esaminare i problemi prospettati dai Comitati di cui al successivo articolo 13 anche al fine di assicurare l' uniformità di indirizzo.

Art. 11
 
La Commissione regionale per la cooperazione è composta:
1) dall' Assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, che la presiede;
2) dal Direttore del Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
3) da un dipendente di livello non inferiore al settimo per ciascuno degli Uffici dell' Amministrazione regionale competenti in materia di: agricoltura, industria, commercio, lavori pubblici, pianificazione e bilancio;
4) da un dipendente di livello non inferiore al settimo in servizio presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) e da un dipendente in servizio presso l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato ( ESA );
5) da sei rappresentanti effettivi e sei supplenti designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell' articolo 16. I sei rappresentanti effettivi e supplenti di cui al punto 5 vengono ripartiti nella misura di tre, due ed uno fra le citate Associazioni secondo una graduatoria formata in base al numero di società cooperative aderenti alle stesse. 6) da 20 componenti effettivi e 20 supplenti, designati dalle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell' articolo 16, in rappresentanza delle cooperative di settore secondo la secondo la seguente suddivisione:
a) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore agricolo;
b) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore edilizio;
c) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore consumo;
d) 5 effettivi e 5 supplenti per il settore lavoro, trasporto, pesca e miste. Le nomine dei componenti di cui al punto 6 avvengono, nell' ambito di ciascun settore, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle rispettive Associazioni, nel modo seguente:
- un componente effettivo ed un componente supplente per ciascuna delle tre associazioni di cooperative;
- un componente effettivo ed un componente supplente per l' associazione di cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente abbia nell' ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi associati;
- un componente effettivo ed un componente supplente per l' associazione di cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente abbia nell' ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi considerandosi, in questa ipotesi, soltanto il 50% degli enti cooperativi aderenti per quella associazione ottenuto due componenti effettivi e due componenti supplenti;
7) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti espressi dal Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Art. 12
 
La Commissione regionale per la cooperazione è costituita, su proposta dell' Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed in caso di sua assenza od impedimento da altro dipendente anche esso appositamente designato, entrambi di livello non inferiore al quinto.
Art. 13
 
Nell' ambito della Commissione regionale per la cooperazione sono costituiti quattro Comitati per la trattazione degli affari riguardanti le società cooperative dei diversi settori di attività economica e precisamente:
- un Comitato per le cooperative del settore agricolo;
- un Comitato per le cooperative del settore edilizio;
- un Comitato per le cooperative di consumo;
- un Comitato per le cooperative di produzione - lavoro, trasporto, pesca e miste.

Sono compiti di ciascun Comitato, nei confronti delle cooperative appartenenti al relativo settore, i seguenti:
1) esprimere parere sulla iscrizione e sulla cancellazione degli enti cooperativi nel Registro regionale;
2) esaminare i bilanci annuali;
3) esprimere parere su tutte le iniziative di settore dell' Amministrazione regionale nei confronti delle società cooperative;
4) predisporre gli atti istruttori e quant' altro occorra per i lavori della Commissione regionale per la cooperazione;
5) esprimere, in caso di urgenza, parere nelle materie di competenza della Commissione regionale per la cooperazione.

Art. 14
 
Ciascuno dei quattro Comitati settoriali è presieduto dall' Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative ed è composto:
1) dal Direttore del Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;
2) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle Associazioni regionali cooperative di cui al punto 5 dell' articolo 11;
3) dai 5 rappresentanti effettivi e dai 5 rappresentanti supplenti che nella Commissione regionale per la cooperazione rappresentano le cooperative del settore interessato;
4) dal dipendente regionale che rappresenta nella Commissione regionale per la cooperazione il settore interessato.

Alle sedute del Comitato intervengono, a pieno titolo, quando si trattino argomenti attinenti alla loro competenza:
- il dipendente che nella Commissione regionale per la cooperazione rappresenta l' Ufficio della pianificazione e del bilancio;
- i tre rappresentanti di cui al punto 7 dell' articolo 11;
- il rappresentante dell' ESA;
- il rappresentante dell' ERSA.

Le funzioni di Presidente sono svolte in caso di assenza dell' Assessore dal Direttore del Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.
Le funzioni di segreteria dei Comitati sono svolti dalla segreteria della Commissione regionale per la cooperazione.
CAPO III
 Revisione delle cooperative
Art. 15
 
La vigilanza si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.
La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell' ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative.
Essa è diretta ad accertare principalmente:
a) l' osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;
c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell' ente;
d) l' esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall' ente;
e) la consistenza patrimoniale dell' ente e lo stato delle attività e delle passività.

La revisione straordinaria è eseguita, con l' osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie, ed è disposta in caso di grave irregolarità.
Le revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte dalle Amministrazioni dello Stato o degli altri Uffici regionali competenti nello specifico settore in cui opera la cooperativa.
Art. 16
 
Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 sono effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all' albo di cui all' articolo 19 della presente legge.
Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle Associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite da dipendenti della Regione, di livello non inferiore al quinto, esperti in materia o dai revisori iscritti nell' Albo regionale.
Art. 17
 
Gli enti cooperativi hanno l' obbligo di mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall' Amministrazione regionale, da sottoscriversi dal revisore e dal legale rappresentante dell' ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni. Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all' ente revisionato, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed eventualmente all' Associazione cui la cooperativa aderisce.
Entro quindici giorni dalla data del verbale, l' ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.
Il revisore è tenuto al segreto d' ufficio.
Art. 18
 
In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione, ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l' Ufficio diffida l' ente e provvedere alla regolarizzazione.
Qualora l' ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative a norma del precedente articolo 9.
I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative.
I provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo sono trascritti dal Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicati, a cura dell' Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essi devono essere inoltre comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l' annotazione nello Schedario Generale della Cooperazione.
Art. 19
 
È istituito presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato l' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Amministrazione regionale.
Nell'Albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani e degli altri paesi appartenenti all'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.
Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media - superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi indetti dall' Amministrazione regionale ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I revisori iscritti all' Albo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell' esercizio dell' attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
La domanda di iscrizione all' Albo, redatta su carta legale, va diretta alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato e corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) titolo di studio;
3) attestato di idoneità a revisore di cooperative rilasciato dall' Amministrazione regionale o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il certificato di iscrizione agli albi professionali o al registro dei revisori contabili sostituisce i documenti di cui al precedente comma.
Art. 20
 
Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all' assistenza ed allo sviluppo della cooperazione il Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative si avvale:
a) delle associazioni di cooperative operanti nella regione, di cui all' articolo 16;
b) di altre associazioni di cooperative che abbiano almeno duecento cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

A tal fine le associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono trasmettere al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) relazione annuale sulla attività di vigilanza ad esse demandata;
d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l' adesione;
e) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell' esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dal Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.
L' autorizzazione di cui al punto b) del primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, quando l' associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.
Art. 21
 
La Giunta regionale è autorizzata ad istituire corsi di formazione e di perfezionamento per revisori di cooperative.
Le modalità di istituzione e di finanziamento dei corsi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 22
 
La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione.
Per le revisioni previste dal primo comma dell' articolo 16 spetta all' Associazione cui l' ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell' articolo 8 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le Associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l' osservanza delle norme di cui all' articolo 20, penultimo comma, e con l' indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.
Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui al secondo comma dell' articolo 16, ai revisori spetta, a titolo di rimborso forfettario delle spese, una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 23
 
Sono poste a carico della Regione le spese relative alla procedura di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile e dell' articolo 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi Commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con una totale mancanza di attivo.
Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l' attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico della Regione la differenza necessaria.
Nei casi, altresì, in cui sia comprovata l' impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2543 del Codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 dello stesso Codice, nonché l' impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall' autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico della Regione integralmente o per la differenza necessaria.
PARTE III
 INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE
INIZIATIVE ASSOCIATIVE E COOPERATIVE
NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
Art. 24
 
L' Amministrazione regionale nell' ambito di una politica di sostegno, di incentivazione e di diffusione delle forme associative e cooperative è autorizzata a sostenere spese dirette per:
- l' organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;
- la partecipazione a rassegne, esposizioni e concorsi;
- l' assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
- la diffusione della conoscenza e la propaganda cooperativa con l' utilizzazione della stampa e di ogni altro mezzo di informazione e di comunicazione;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Per il pagamento delle spese di cui sopra potranno essere emessi ordini di accreditamento a favore di un funzionario delegato scelto fra il personale assegnato al Servizio di sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative di livello non inferiore al quinto.
Art. 25
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per l' attuazione delle loro finalità istituzionali alle tre Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aventi sede nella regione di cui al punto 5 dell' articolo 11, secondo i seguenti criteri:
a) il 43% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali, alle associazioni regionali di cui sopra, anche per il sostegno delle organizzazioni di propria emanazione o comunque ad esse facenti capo;
b) il restante 60% alle stesse associazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell' anno precedente risultino aderenti.

Su richiesta dell' associazione regionale la sovvenzione di cui al punto b) potrà essere suddivisa, in base al numero di cooperative aderenti al 31 dicembre dell' anno precedente, fra le associazioni provinciali facenti capo all' associazione medesima.
Art. 26
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, che risultino aderenti ad una delle associazioni nazionali di cui all' articolo 16 per l' attuazione di iniziative dirette: alla divulgazione e propaganda cooperativa; all' organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall' Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione, compresa la predisposizione di programmi e progetti cooperativi da inserire nella programmazione regionale.
Le stesse sovvenzioni possono essere concesse in via del tutto particolare anche a società cooperative per iniziative riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione.
Le domande per ottenere le sovvenzioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative accompagnate dal relativo programma e preventivo di spesa.
Gli enti beneficiari dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura dell' esercizio finanziario nel quale è stata concessa e pagata la sovvenzione stessa una dettagliata relazione sull' attività svolta rapportata al programma ed al preventivo precedentemente presentati.
La mancata presentazione della relazione o l' irregolarità della stessa potranno comportare la revoca da parte dell' Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.
Art. 27
 
L' Amministrazione regionale, al fine di apportare un contributo attraverso la conoscenza ed il metodo cooperativo all' educazione sociale, civile e morale dei giovani, è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per il raggiungimento delle proprie finalità, anche in conto gestione, al << Centro regionale per la cooperazione nelle scuole >>, associazione costituita sotto il patrocinio dell' Amministrazione regionale e con la partecipazione diretta delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Per la concessione della sovvenzione ordinaria annuale il << Centro regionale per la cooperazione delle scuola >> è tenuto:
a) sottoporre, per l' approvazione, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
b) inserire nel Consiglio direttivo un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del Servizio regionale di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;
c) trasmettere per l' accertamento della regolarità, entro il mese di aprile di ogni anno, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale.

PARTE IV
 NORME FINANZIARIE
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
 
Gli oneri di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 fanno carico al capitolo 3253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 29
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - Categoria III - il capitolo 1101 con la denominazione << Spese dirette per iniziative di sostegno, di incentivazione e di diffusione delle forme associative e cooperative >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddivisi in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - Categoria IV - il capitolo 1151 con la denominazione << Sovvenzione ordinaria alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 930 milioni, suddivisi in ragione di lire 310 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 26, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo i - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - Categoria IV - il capitolo 1152 con la denominazione << Sovvenzione alle Associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, aderenti alle Associazioni nazionali, per iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 330 milioni, suddiviso in ragione di lire 110 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - Categoria IV - il capitolo 1153 con la denominazione << Sovvenzione ordinaria al' Centro regionale per la cooperazione nelle scuolé per il raggiungimento delle sue finalità >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:
- per lire 1.050 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi);
- per lire 150 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 dd. 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 300 milioni (150 milioni per ciascun esercizio 1983 e 1984) mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli 1101, 1151, 1152 e 1153 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 30
 
Nella prima applicazione dell' articolo 26 della presente legge sono considerate valide le domande e la documentazione prescritta, già presentate al Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, purché prodotte nel rispetto del termine e con le modalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, anche relativamente ad iniziative già attuate nel corso del corrente esercizio.
Art. 31
 
Dall' entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- il capo I della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e sue successive modificazioni.

Art. 32
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.