LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 73

Interventi per lo sviluppo degli studi storici nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1982
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 
La Regione riconosce negli studi di storia contemporanea, relativi al Friuli - Venezia Giulia, uno strumento indispensabile di sviluppo culturale, nonché di promozione civile e sociale della comunità regionale.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui, al fine di sostenerne ed incrementarne l' attività, all' Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli - Venezia Giulia di Trieste ed all' Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, riconoscendo la loro funzione nell' ambito dello studio e della documentazione relativi alla storia contemporanea regionale anche come servizio aperto di archivio e biblioteca.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui, oltre che agli istituti di cui al precedente articolo, ai sottoelencati enti ed istituzioni, per il sostegno e lo sviluppo della loro attività di ricerca e di documentazione riguardanti la storia contemporanea del Friuli - Venezia Giulia:
- Deputazione di storia - patria per il Friuli di Udine;
- Deputazione di storia - patria per la Venezia Giulia di Trieste;
- Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato di Trieste e Gorizia con sede in Trieste;
- Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Comitato di Udine;
- Centro studi storico - religiosi del Friuli - Venezia Giulia di Trieste;
- Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli di Udine.

Art. 4
 
L' amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere finanziamenti ad enti ed associazioni, non compresi nei precedenti articoli, ad Istituti universitari, a studiosi e a ricercatori, anche associati allo scopo, per lo svolgimento e la pubblicazione di singole ricerche, dirette alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio storico del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 5
 
Gli studi e le ricerche oggetto della presente legge devono riguardare argomenti compresi in un arco di tempo che va dal Risorgimento italiano ai giorni nostri.
Art. 6
 
Le domande per la concessione dei finanziamenti, previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l' esercizio 1982, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge, e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.
Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - del piano dettagliato delle ricerche e degli studi programmati, del preventivo delle spese e inoltre, nel caso di enti o associazioni, del bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 7
 
Le domande di finanziamento presentate ai sensi degli articoli precedenti sono sottoposte alla Commissione regionale per la cultura, istituita con l' articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per il parere sull' ammissibilità a contributo, sulla base dei programmi di ricerca predisposti dai singoli richiedenti.
Art. 8
 
Per la commisurazione e l' utilizzo dei finanziamenti, previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni enunciate nell' articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Per la pubblicazione dell' elenco dei finanziamenti concessi si applica l' articolo 31 della legge suddetta.
Art. 9
 
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli disposti, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sia dall' amministrazione regionale, sia dalle amministrazioni provinciali, per i settori di rispettiva competenza.
Art. 10
 
Alla data di entrata in vigore della prese presente legge sono abrogati l' articolo 28 e l' ultimo comma dell' articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.
Art. 11
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982 - 1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo n. 2901 - con la denominazione: << Finanziamenti all' Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli - Venezia Giulia di Trieste ed all' Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine >> e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
Per le finalità previste dai precedenti articolo 3 e 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo n. 2902 - con la denominazione: << Finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, istituti universitari, nonché studiosi e ricercatori a sostegno dell' attività di ricerca e documentazione nel settore degli studi storici del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
All' onere di lire 480 milioni di cui ai precedenti commi si fa fronte come segue:
- per lire 300 milioni (100 milioni per ciascun esercizio dal 1982 al 1984) mediante storno di pari importo dal capitolo 2856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982;
- per lire 60 milioni relative all' esercizio 1982 mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982, e
- per lire 120 milioni (60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984) mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2 - primo comma - della legge regionale del 20 gennaio 1982 n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.