LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7

Provvidenze straordinarie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell' anno 1981.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per consentire prontamente alle aziende agricole - ivi comprese le cooperative che allevano bestiame - che hanno subito gravi danni alle strutture e/o alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell' anno 1981 di fronte alla conseguente diminuzione di reddito, potranno essere concessi - nelle zone delimitate dalla Giunta regionale a termini dell' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 - contributi negli interessi sui prestiti di soccorso al fine di ridurre il tasso a carico del prestatario alla misura del 4% annuo posticipato.
I prestiti di cui al precedente comma saranno commisurati - secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale - alla superficie aziendale condotta e al numero di capi di bestiame bovino allevati e potranno essere concessi sino all' importo di lire 10 milioni. Avranno la durata massima di 12 mesi e sono cumulabili con prestiti di esercizio per la conduzione aziendale agevolati a termini di altre leggi regionali.
Coloro che beneficiano dei prestiti agevolati di cui al presente articolo dovranno estinguere l' operazione, totalmente o per un importo pari al nuovo prestito ottenibile, in dipendenza di calamità verificatesi nel medesimo anno, di un prestito ad ammortamento quinquennale a termini degli articoli 5 o 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 o di altra legge regionale avente le medesime finalità della predetta legge.
Art. 2
 
Le domande volte a beneficiare della provvidenza di cui all' articolo precedente dovranno essere presentate agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto di delimitazione e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata da dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà relativa alla consistenza aziendale.
I prestiti potranno essere erogati dagli Istituti ed Enti abilitati al Credito agrario dietro nulla - osta rilasciato dagli Ispettorati stessi.
Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo negli interessi si provvederà sulla base di elenchi trimestrali presentati dagli istituti mutuanti. Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all' anno commerciale, dal giorno dell' erogazione o sconto della cambiale al giorno dell' estinzione compresi.
Le operazioni suddette fruiscono delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio - ivi comprese quelle di cui all' articolo 19, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - e sono garantite da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Fondo interbancario di garanzia, secondo quanto dispone l' articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Art. 3
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7379 con la denominazione: << Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1981 >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1 miliardo si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.