Art. 1
L' istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 2
Ferma restando la disciplina particolare prevista da specifiche norme di legge o regolamentari, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed organi collegiali in genere, previsti per legge o istituiti nelle forme di cui al precedente articolo 1, è compensata con un gettone di presenza in misura variabile che va da un minimo di lire 10.000 per seduta ad un massimo di lire 30.000 per seduta.
L' ammontare è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all' importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori.
Art. 3
Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.
L' equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell' incarico.
Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.
Art. 4
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli organi collegiali che, per disposizioni di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell' amministrazione regionale per l' espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all' attività istituzionale della Regione.
Art. 5
Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85.
Quando le leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.
Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.
Art. 6
Gli oneri previsti dai precedenti articolo 2, 3, 4 e 5 (con esclusione di quelli contemplati dall'
articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1965 n. 15, che gravano sul capitolo 1721) fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio dell' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 310 milioni, suddivise in ragione di lire 70 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
All' onere di lire 310 milioni di cui al precedente primo comma si fa fronte come segue:
- per lire 70 milioni, relativi all' esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per lire 240 milioni (120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1984) mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.