LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 52

Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/1982
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 18 novembre
1976, n. 60 e 23 novembre 1981, n. 77
Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:
<< I contributi sono concessi a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. >>.

Art. 2
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, il testo dell' articolo 4 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4 bis
 
L' attività riguardante il restauro è condotta d' intesa con i competenti organi dello Stato; quella riguardante la ricerca archeologica è effettuata subordinatamente alla concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dall' articolo 45 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e richiesta per il tramite della competente Soprintendenza. >>.

Art. 3
 
Nell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, le parole << immobili di notevole valore artistico, storico o culturale >> sono sostituite dalle parole << immobili che presentino notevole valore artistico, storico o culturale >>.
Art. 4
 
Il termine fissato dall' articolo 15 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 14 della medesima legge è riaperto, per la durata di 30 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Il punto 2) dell' articolo 15 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 è sostituito dal seguente:
<< 2) copia del decreto di vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari ovvero gli elementi per la classificazione e la schedatura dell' immobile secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

Art. 6
 
Nell' articolo 16 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, al primo comma è anteposto il seguente comma:
<< I contributi previsti dal precedente articolo 14 per il restauro e la sistemazione degli immobili ivi indicati sono concessi a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. >>.

CAPO II
 Conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone
colpite dai sismi del 1976
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad intraprendere iniziative per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976, fino a quando non sarà possibile la sua restituzione alle sedi originarie.
Art. 8
 
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 7 da parte del Museo diocesano di arte sacra di Udine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi finanziamenti al legale rappresentante della predetta istituzione.
Per le medesime finalità è autorizzata altresì l' utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
CAPO III
 Ulteriori interventi per la conservazione di beni culturali
e rifinanziamenti degli interventi previsti dagli articoli
37, punto 1) e 49 della legge regionale 18 novembre
1976, n. 60, nonche interpretazione autentica delle lettere
b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 1
settembre 1966, n. 27
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in casi del tutto eccezionali, contributi straordinari in misura non superiore al 90% della spesa prevista per il restauro di immobili che presentino particolare valore artistico o storico, adibiti a servizi di carattere collettivo, che siano stati devastati da eventi imprevedibili, comunque non naturali, qualora il mancato restauro comporti un irreversibile degrado degli immobili stessi.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario della misura massima di lire 700 milioni onde consentire l' acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche facenti parte del patrimonio del defunto prof. Diego de Henriquez, al fine dell' istituzione di un museo storico di guerra.
Art. 11
 
Il contributo straordinario previsto dal precedente articolo è concesso a seguito della presentazione, da parte del Comune di Trieste, di apposita istanza, corredata da una relazione illustrativa della qualità e della consistenza delle collezioni di cui trattasi, da un preventivo della spesa da sostenere per il loro acquisto e della documentazione attestante il preciso impegno, da parte degli eredi del defunto prof. Diego de Henriquez, ad addivenire alla loro cessione.
Art. 12
 
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.
Art. 13
 
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.
Art. 14
 
Gli interventi regionali previsti dall' articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, comprendono anche l' onere derivante dall' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 15
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per l' esercizio 1982, e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8090 con la denominazione: << Contributi per la conservazione, valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e storico recuperato nelle zone colpite dai sismi del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 160 milioni, si fa fronte come segue:
- per lire 40 milioni, relativi all' anno 1982, mediante utilizzo di quota di pari importo dall' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per lire 120 milioni relativi agli anni 1983 (60 milioni) e 1984 (60 milioni), mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.

Art. 16
 
Per le finalità stabilite dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8091 con la denominazione: << Contributi straordinari per il restauro di immobili di particolare valore artistico e storico adibiti a servizi di carattere collettivo devastati da eventi imprevedibili >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1982. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo di quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per il 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni nell' esercizio 1982 e lire 350 milioni nell' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo n. 8092 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Trieste per l' acquisizione delle collezioni storiche ed artistiche del defunto prof. Diego de Henriquez >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 18
 
L' onere di lire 200 milioni previsto dal precedente articolo 12, fa carico al capitolo 8045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
L' onere di lire 100 milioni previsto al precedente articolo 13, fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio 1982, il cui stanzia mento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982-1983. Al predetto onere di lire 100 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 19
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, integrato con l' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III, il capitolo 2802 con la denominazione: << Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 7131 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 18 del 12 febbraio 1982.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.