LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 1982, n. 50

Delega alle Amministrazioni provinciali e comunali del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1982
Materia:
130.07 - Funzioni delegate
430.01 - Trasporti

Art. 1
 
Per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall' articolo 10 del TU approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959, nel testo sostituito con l' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, le amministrazioni provinciali e comunali.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.