LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 agosto 1982, n. 49

Interventi regionali per la progettazione di opere igienico - sanitarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1982
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
 
Allo scopo di favorire la realizzazione di opere igienico - sanitarie, l' amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere la progettazione di opere igienico - sanitarie nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale del settore.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, per la progettazione di opere igienico - sanitarie, contributi in conto capitale nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile.
L' erogazione del contributo avrà luogo, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% dell' ammontare del contributo concesso all' atto della consegna alla Direzione regionale dei lavori pubblici della deliberazione di approvazione dell' affidamento dell' incarico, divenuta efficace ai sensi di legge; nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo concesso, all' atto della consegna alla Direzione regionale dei lavori pubblici della deliberazione di approvazione del progetto, divenuta efficace ai sensi di legge, corredata dalla fattura rilasciata dal professionista o dagli organismi di ricerca od altra organizzazione a cui è stato affidato l' incarico progettuale.
Art. 3
 
Nel caso in cui i progetti esecutivi godano dei benefici di cui alla presente legge la percentuale di cui all' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 viene ridotta al 5%.
Art. 4
 
Per la finalità prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 8401 con la denominazione << Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per la progettazione di opere igienico - sanitarie >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 20 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).