Art. 1
Per consentire all' Ente autonomo del porto di Trieste l' assolvimento dei compiti di istituto ad esso attribuiti dall'
articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e dagli articoli 1 e 2 del
DPR 2 ottobre 1978, n. 714, l' Amministrazione regionale è autorizzata - in applicazione dell' articolo 4, punto 1, della citata
legge n. 589/1967 - a concedere a detto Ente, quale contributo obbligatorio integrativo di quello annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale, l' ulteriore contributo di lire 3.000 milioni annui a partire dall' esercizio 1982 e fino all' esercizio 1991.
L' importo di cui al comma precedente è destinato alla realizzazione di programmi di investimento nell' ambito del porto di Trieste, ivi compresi i programmi già avviati e non portati a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
I programmi di cui all' articolo 1 comprendono: la realizzazione ed il completamento di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento del porto di Trieste; la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge; altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico dello scalo.
Art. 3
Ai fini dell' ottenimento del finanziamento di cui al precedente articolo 1, l' Ente autonomo del porto di Trieste deve presentare annualmente, alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un programma triennale contenente l' indicazione degli investimenti proposti, deliberati dall' organo competente dell' Ente medesimo, con relativo preventivo sommario di spesa e dimostrazione dei mezzi di finanziamento.
Art. 4
L' erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 1 avviene, successivamente all' approvazione, da parte della Giunta regionale, dei programmi previsti dall' articolo 3, in via anticipata fino all' intero ammontare dello stanziamento previsto in ciascun esercizio finanziario.
L' Ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza dal finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.
Art. 5
I contributi di cui all'
articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, possono essere concessi anche in relazione a mutui contratti per portare a compimento programmi di investimento avviati e non portati a termine prima dell' entrata in vigore della presente legge.
I contributi vengono versati direttamente all' Ente autonomo del porto di Trieste, nella misura indicata dal primo comma del presente articolo e per la durata del contratto di mutuo.
Art. 6
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario annuo di lire 1.500 milioni per 10 anni per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone.
Art. 7
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, ai fini del potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per la realizzazione ed il completamento di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, ivi comprese quelle necessarie alla sicurezza della navigazione.
Art. 8
In relazione agli interventi pluriennali di cui ai precedenti articoli 6 e 7, l' erogazione dei finanziamenti regionali vigenti in materia, in via anticipata, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto senza riserve dall' impresa e vistato dal legale rappresentante del consorzio interessato, nella misura corrispondente all' intero importo previsto dal provvedimento di concessione comprensivo di tutte le voci del quadro economico, ed entro i limiti dello stanziamento di ciascun esercizio finanziario.
L' Ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza dal finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare a titolo di rendiconto, i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi all' impiego dei finanziamenti erogati e ciò entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
Nel caso di assunzione di mutui da parte dei Consorzi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 6 e 7, l' Amministrazione regionale è autorizzata a garantire, mediante fidejussione, l' adempimento dell' obbligazione del mutuatario, per il capitale, gli interessi e le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti dell' Ente mutuante.
Art. 10
All'
articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi anche alle imprese esercenti l' autotrasporto delle merci in conto terzi, di cui all' articolo 7, primo comma, per le finalità ivi previste, sentita la Commissione di cui all' articolo 11. >>.
Art. 11
I benefici di cui all'
articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono applicabili alle operazioni di leasing i cui contratti sono stati stipulati nei due anni precedenti all' entrata in vigore della legge regionale medesima, purché le domande siano presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5592 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio.
Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte come segue:
a) per lire 7.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7.000 del precitato stato di previsione, e precisamente:
- per lire 6.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 15 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5;
b) per lire 1.000 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
c) per le restanti lire 1.000 milioni, relative all' esercizio 1983, mediante storno di lire 500 milioni dal capitolo 1953 e di lire 500 milioni dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.
Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 14
Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5593 con la denominazione: << Finanziamento straordinario annuo a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascun esercizio.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 15
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall' ultimo comma del precedente articolo 8 faranno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.
Art. 16
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5594 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno per il potenziamento dello scalo di Porto Nogaro >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte come segue:
a) per lire 500 milioni, relative all' esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
b) per le restanti lire 2.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:
- per lire 1.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;
- per lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5.
Art. 17
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 12 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 18
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.