Art. 2
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell' esercizio 1982, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 200 milioni relativi all' esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per le restanti lire 400 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 802 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.