LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1982, n. 31

Integrazione della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, relativi agli interventi regionali per lo sviluppo dell' azienda diretto - coltivatrice.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1982
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
Dopo il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente comma:
<< In aggiunta al fabbisogno di manodopera per i terreni verrà calcolata - in qualsiasi caso - la manodopera necessaria per l' allevamento di un capo grosso bovino ad ettaro o frazione di ettaro di terreno di acquistare o come sopra preposseduto. >>.

Dopo l' ultimo comma del medesimo articolo sono aggiunti i seguenti:
<< La superficie massima per azienda valutabile come ammissibile a mutuo ai fini dell' emissione del nulla - osta viene determinata in ettari 30, tra superficie in acquisto e superficie preposseduta dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, elevabili ad ettari se le unità lavorative, di età tra i 14 e 70 anni compresi, del nucleo familiare cui appartiene il richiedente sono più di cinque, ivi compreso il richiedente medesimo.
Agli effetti degli anzidetti limiti i terreni investiti a bosco, a ceduo, a prato stabile e a pascolo si calcolano al 50%.
Sono esclusi da tale limite le operazioni proposte da cooperative agricole di conduzione e gli acquisti di malghe con relativi pascoli. >>.

Art. 2
 
Il parere degli esperti previsto dal primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, deve riguardare oltre che la congruità del prezzo anche la validità dell' iniziativa.
Art. 3
 
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle operazioni assentite con nulla - osta dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, non si applicano alle operazioni assentite con nulla - osta prima del 3 ottobre 1981.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.