LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 26

Interventi per il potenziamento dei centri di formazione professionale IRFoP.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
Al fine di potenziare i Centri di formazione professionale dell' Istituto regionale per la formazione professionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' IRFoP contributi straordinari per l' ammontare complessivo di lire 3.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l' esercizio 1982 e lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8087 con la denominazione: << Contributi straordinari in conto capitale a favore dell' IRFoP per il potenziamento dei Centri di formazione professionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l' esercizio 1982 e lire 750 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 1.500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del II comma dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 2
 
L' erogazione del contributo è effettuata subordinatamente all' avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione dell' IRFoP, fino alla misura del 90% del costo dell' opera alla presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall' impresa e vistato dal legale rappresentante dell' Istituto. Per la parte restante, pari alla rata di saldo del contributo, a seguito di regolare presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.