TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Bilancio pluriennale
Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al Consiglio regionale l' aggiornamento di quello pluriennale, ricostituendone la medesima estensione triennale.
Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell' entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
Art. 2
Leggi di spesa
Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale la determinazione dell' entità della relativa spesa. Gli stanziamenti così determinati, con l' indicazione dei relativi capitoli di spesa, vengono riportati in apposito elenco da allegarsi alla legge predetta.
Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l' ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.
Per le spese in conto capitale (o di investimento), la Giunta regionale può autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l' assunzione di obbligazioni nei limiti dell' intero stanziamento previsto, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
Art. 3
Legge finanziaria
Al fine di adeguare le spese del bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di << legge finanziaria >> con la quale possono operarsi rifinanziamenti, nonché modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari.
Art. 4
Bilancio annuale di previsione
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Le entrate e le spese sono classificate ed analizzate in relazione alle vigenti norme in materia.
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l' ammontare presunto delle somme non impegnate alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da iscrivere, in quanto trasferite, in aumento delle spese che si prevede di impegnare di cui al successivo punto 3);
3) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell' anno cui il bilancio si riferisce;
4) l' ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell' anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
Tra le entrate di cui al punto 4) è iscritto altresì l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 3) e 4) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.
Art. 5
Impegni di spesa
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell' esercizio.
Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma dell' articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell' esercizio medesimo.
Ai fini dell' accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell' esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei Conti, ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all' esercizio scaduto sono accertate con decreto dell' Assessore alle finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti.
Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.
Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d' impegno.
La legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale, nella determinazione degli stanziamenti di cui all' articolo 2, primo comma, e la legge finanziaria, nell' apportare le modifiche di cui all' articolo 3, devono tener conto degli impegni assunti ai sensi del precedente terzo comma.
Art. 6
Stanziamenti di spese non impegnate
alla fine dell' esercizio
Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell' esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.
Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell' esercizio finanziario, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del bilancio dell' esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell' articolo 5 entro l' esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
L' assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere agli stanziamenti trasferiti in base al precedente comma con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.
Le somme via via trasferite - in base a norme legislative di deroga ai precedenti primo e secondo comma ed al successivo articolo 7 - oltre l' esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dall' esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.
Art. 7
Fondi globali
Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi globali per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
Le quote dei fondi globali di cui al precedente comma, qualora non utilizzate alla chiusura dell' esercizio finanziario, vengono trasferite all' esercizio successivo con la procedura prevista nel precedente articolo 6.
Art. 8
Gestione provvisoria del bilancio
Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all' inizio dell' esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'
articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'
articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Art. 9
Avanzo e disavanzo finanziario
L' avanzo finanziario, determinato con il rendiconto generale consuntivo deliberato dalla Giunta regionale, potrà essere utilizzato per il finanziamento di nuove o maggiori spese.
La copertura del disavanzo finanziario è disposta entro l' esercizio successivo a quello cui si riferisce, avvalendosi di maggiori o nuove entrate, di minori spese o del ricorso al mercato finanziario.
Art. 10
Assestamento e variazioni di bilancio
Entro il 30 giugno di ciascun esercizio la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge ai fini dell' assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell' esercizio precedente e delle somme trasferite ai sensi del precedente articolo 6.
Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, da deliberarsi, di norma, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
Art. 11
Particolari fondi assegnati alla Regione
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'
articolo 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.
Al quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale e del bilancio annuale è allegato un prospetto il quale metta a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'
articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ogni assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l' indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch' esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
Nei casi di assegnazioni dello Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell' esercizio immediatamente successivo.
Nel bilancio pluriennale ed annuale gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.
Nei casi di assegnazioni di fondi ai sensi del precedente terzo comma, il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione delle relative somme negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.
Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità possono essere autorizzati, con decorrenza dall' esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d' impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.
Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza delle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del precedente articolo 6 - venir trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti.
Le norme di cui ai precedenti secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma si applicano anche nei casi di assegnazioni a destinazione vincolata effettuate da parte degli organi della Comunità Economica Europea.
Art. 12
Prelevamenti dal Fondo delle spese impreviste
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione - istituendo, ove occorra, nuovi capitoli - ai capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dalla registrazione della Corte dei Conti al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell' esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.
Art. 13
Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie
e d' ordine
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione ai capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d' ordine allegati alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.
Art. 14
Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva, dell' ammontare pari alla differenza tra il totale delle entrate che si prevede di incassare ed il totale delle spese che si prevede di pagare, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con decreto dell' Assessore alle finanze, da registrare alla Corte dei Conti.
Art. 15
Residui perenti reclamati dai creditori
Per la reiscrizione ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi del precedente articolo 5, V comma, l' Assessore alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e, rispettivamente, dal fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, a seconda che trattasi di spese di parte corrente o di parte in conto capitale, istituendo, ove occorra, i necessari capitoli.
Al pagamento delle somme reclamate dai creditori ed iscritte ai sensi del precedente comma si provvede con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all' impegno.
Art. 16
Titoli di spesa
Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell' esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall' esercizio precedente ai sensi dell' articolo 6 della presente legge, riportando sui medesimi titoli l' importo corrispondente ad ogni singola imputazione.
Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l' importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.
Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell' esercizio, il Tesoriere è autorizzato a commutare d' ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.
I titoli di spesa estinti ai sensi del precedente comma si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all' accertamento dell' effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrare alla Corte dei Conti.
Art. 17
Pagamenti di ruoli di spesa fissa
L' autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.
Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l' Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.
Art. 18
Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi
impegni - Ordine scritto al Ragioniere Generale
per l' apposizione del visto ad atti d' impegno o a
titoli di pagamento
Nei casi in cui in base alle vigenti disposizioni la competenza a stipulare contratti è attribuita al Presidente della Giunta regionale o, rispettivamente, ai singoli Assessori, gli stessi provvedono anche all' approvazione dei relativi contratti ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa, salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di avocare a sé l' approvazione di contratti di particolare importanza, nel quale caso il Presidente è anche autorizzato ad assumere gli impegni di spesa in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, secondo alinea, della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
L' ordine scritto al Ragioniere Generale di apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento nei casi previsti dall' articolo 64 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, deve essere firmato, a seconda della materia, dal Presidente della Giunta o dall' Assessore competente.
Art. 19
Mutui e prestiti
La contrazione di mutui da parte della Regione può venir autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, o con successiva legge di variazione agli stessi, per provvedere a spese di investimento.
L' importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma precedente e di quelli eventualmente assunti per la copertura del disavanzo finanziario ai sensi del secondo comma del precedente articolo 9, nonché dei prestiti di cui all'
articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, non può superare il 20% dell' ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Al termine di ciascun esercizio cessa di aver vigore l' autorizzazione a contrarre mutui relativamente all' importo iscritto tra le entrate del bilancio per l' esercizio stesso.
Art. 20
Enti funzionali della Regione
In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, in qualunque forma costituiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al
DPR 18 dicembre 1979, n. 696. Per l' esecuzione delle disposizioni di cui al presente comma verrà emanato apposito regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
I bilanci ed i rendiconti degli enti ed organismi di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In allegato al conto consuntivo della Regione viene esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al precedente primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell' esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l' ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.