CAPO II
Scelta dei beneficiari di edilizia sovvenzionata
Art. 47
Definizione alloggi edilizia sovvenzionata
L' assegnazione e la cessione degli alloggi di cui al comma successivo viene effettuata secondo le norme del presente Titolo.
Ai fini di cui al presente Titolo rientrano nella edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà degli IACP, dei Comuni, delle Provincie e della Regione, od in gestione a qualsiasi titolo da parte degli IACP, con esclusione per:
a) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;
b) gli alloggi di servizio destinati a dipendenti di enti pubblici. Per alloggi di servizio si intendono quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Per detti alloggi la legge deve prevedere la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza il contratto di locazione;
c) gli alloggi destinati espressamente dalle leggi di finanziamento agli sfrattati;
d) gli alloggi di proprietà comunale, provinciale o regionale espressamente destinati a scopo assistenziale o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata;
e) gli alloggi assegnati, con natura di sistemazioni transitorie di parcheggio per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici;
e bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.
La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma a finalità o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto.
L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma, è attuata in conformità ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli Enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione.
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli IACP territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema - tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli IACP, l'ANCI e l'UPI.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 47, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 37/1988
3Parole soppresse al terzo comma da art. 60, comma 1, L. R. 18/1993
4Derogata la disciplina del terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 28/1995 nel testo modificato da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
5Parole aggiunte al secondo comma da art. 64, comma 1, L. R. 13/1998
6Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 64, comma 2, L. R. 13/1998
7Secondo comma interpretato da art. 139, comma 12, L. R. 13/1998
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000
9Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 48
All' assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 55, si provvede mediante pubblico concorso indetto dallo IACP competente per territorio.
L' Istituto indice il concorso per singoli Comuni o per comprensori di Comuni.
Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto, in luogo aperto al pubblico, nell' albo pretorile e nelle sedi di decentramento comunale del Comune in cui si trovano gli alloggi o dei Comuni compresi in un eventuale programma comprensoriale.
L' Istituto provvede ogni due anni a pubblicare in tutti i Comuni del territorio di competenza un avviso contenente per estratto la localizzazione ed il numero degli alloggi per i quali è prevista la pubblicazione dei bandi di concorso durante l'anno in corso.
Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.
Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.
Il bando deve indicare:
a) i requisiti soggettivi prescritti nonché gli altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
b) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione delle domande;
c) i documenti da allegare alla domanda;
d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero, ed il numero dei rispettivi vani nonché le modalità di determinazione del canone.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 49
Presentazione delle domande ed istruttoria
Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall' Istituto autonomo per le case popolari, da ritirarsi anche presso la sede del Comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei Comuni compresi nel comprensorio, devono essere presentate esclusivamente presso la sede dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alla domanda devono esser allegati i documenti prescritti dal bando.
L' Istituto autonomo per le case popolari procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso, all' istruttoria delle domande.
A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali e può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine termini perentori non inferiori a giorni 30, i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 50
La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi provvede, ove occorra, all' integrazione dell'istruttoria espletata dall' Istituto autonomo per le case popolari e, almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori, formula la graduatoria provvisoria.
La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni all' albo comunale e presso l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, ed inoltre, per estratto, nelle sedi di decentramento comunale.
Ai lavoratori emigrati all' estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all' estero, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso. Entro i 30 giorni ulteriormente successivi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 2, L. R. 24/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 51
La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:
1)
ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando:
a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all' abitazione, quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala ecc. o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della misura di improprietà del ricovero o del degrado dell'edificio, dell'antigienicità dell'alloggio. Per la valutazione dell'antigienicità è peraltro sufficiente la permanenza nell' alloggio da almeno 1 anno;
b)
in coabitazione con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
- non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;
c) all' estero e che intendano rimpatriare: punti 3;
2)
ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:
a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle autorità competenti: punti 6;
b) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6;
c)
in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo; nel caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo l'entrata in vigore della
legge 9 dicembre 1998, n. 431
: punti 6;
d) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare - o i nuclei familiari, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell'età dei conviventi;
e) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, sia distante almeno 70 chilometri e sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto in più di un'ora: punti 2; in più di due ore: punti 3; in più di tre ore: punti 4. Il computo viene effettuato tenendo conto del tempo impiegato dai mezzi pubblici di trasporto per percorrere il tragitto fra il Comune di residenza ed il Comune sede del luogo di lavoro;
3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: 1/2 punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 punto e 1/2, e via di seguito con incremento di 1/2 punto per ogni ulteriore unità. Ai richiedenti il cui coniuge alla data del bando sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore 1/2 punto. L' ulteriore punteggio per gravidanza viene confermato prima della consegna dell'alloggio previa esibizione del certificato di nascita;
4) in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare, determinato ai sensi degli articoli 24 e 25, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso previo abbattimento di una quota fissa per spese comuni determinata dalla Commissione di cui all' ultimo comma dell'articolo 30: da 1 a 5 punti. Ai richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all' estero e che intendono rimpatriare vengono attribuiti 5 punti;
5) ai richiedenti che corrispondono per il canone di affitto dell'alloggio occupato alla data del bando, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento, dal 20% al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare: punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5;
6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile - militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell'INPS con grado pari o superiore al 33%: punti 1;
7) ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi: punti 5.
Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri con prole minore a carico, non conviventi con altra persona.
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 53, 2 punti sono, altresì, attribuiti per ogni anno, o frazione d'anno non inferiore ai sei mesi, di permanenza in graduatoria.
Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative.
I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettere a), b), c), con quelli di cui al punto 1, lettere a), b), e al punto 2, lettere d), e).
I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di 1/2 punto.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 37/1988
2Parole sostituite al primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 45/1993 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l' entrata in vigore della legge regionale 45/93.
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 24, comma 2, L. R. 45/1993 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l' entrata in vigore della legge regionale 45/93.
4Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/1999
5Parole aggiunte al primo comma da art. 13, comma 2, L. R. 9/1999
6Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 2, L. R. 9/1999
7Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 9, L. R. 13/2002
8Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 9, L. R. 13/2002
9Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 52
Particolari disposizioni per gli sfrattati
Per coloro nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio di abitazioni, non motivati da morosità, immoralità o inadempienze contrattuali, il termine per la presentazione della domanda di assegnazione è prorogato al giorno in cui la Commissione formula la graduatoria provvisoria.
Ai fini di cui al primo comma, le comunicazioni di disdetta del contratto di locazione fatte pervenire ad inquilini assistiti da Comuni e IPAB sono equiparate ai provvedimenti di rilascio di abitazioni.
Allo stesso termine è altresì prorogata la possibilità di presentare copia del provvedimento di cui al primo comma per quanti ne sono investiti posteriormente alla scadenza del bando.
Coloro nei confronti dei quali vengono emessi i provvedimenti esecutivi di cui al primo comma possono presentare domanda anche dopo la formulazione della graduatoria provvisoria o definitiva e concorrere per l'assegnazione di un alloggio di risulta.
Nel caso di cui al comma precedente, il richiedente viene inserito nella graduatoria già definitiva previa notizia ai controinteressati i quali possono ricorrere entro 10 giorni dalla notifica alla stessa Commissione. Per controinteressati si intendono coloro che seguono in graduatoria il richiedente fino a concorrenza del numero di alloggi di risulta da assegnare.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 65, comma 1, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al quinto comma da art. 16, comma 10, L. R. 13/2002
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 53
Efficacia della graduatoria
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva - salvo quanto disposto dall' ultimo comma - che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni o comunque fino a quando non venga aggiornata.
La Commissione procede ogni due anni - per l'assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venir costruite o rendersi comunque disponibili - all' aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria.
A tal fine, l'Istituto provvede alla pubblicazione di bandi integrativi non appena si verifichi una disponibilità di alloggi apprezzabile.
Gli alloggi situati ai piani terreni ed eventualmente ai primi piani dovranno essere assegnati con precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione ed a tutti coloro che versano in condizioni particolari di disagio, dipendenti da malattia o infermità. L' assegnazione di detti alloggi è disposta dal Presidente dello IACP prima di procedere alla scelta degli alloggi come indicato dal quarto comma del successivo articolo 56.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 54
Riserva per particolari categorie di persone
L'Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq. 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie, di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane.
L'istituto può inoltre disporre anche su documentata segnalazione delle organizzazioni interessate la realizzazione di tipi particolari di alloggio da riservare a speciali categorie di richiedenti, che dovranno essere individuati con riferimento a particolari condizioni di disagio fisico dipendenti da gravi e permanenti menomazioni fisiche.
L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER), anche su segnalazione delle organizzazioni e associazioni interessate, dispone la riserva di alloggi da destinare ai lavoratori emigranti come definiti dall'articolo 24, comma 10, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'azienda avente sede in regione o che comunque prestino la propria attività lavorativa nell'ambito della regione stessa.
L'aliquota di alloggi di cui ai precedenti commi non potrà superare il 30% del totale di alloggi da assegnare.
L'assegnazione avviene in base a graduatorie speciali riservate esclusivamente a ciascuna delle quattro categorie di richiedenti evidenziate, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.
Per giovani coppie si intendono i nuclei familiari formatisi nel biennio precedente a quello della data di pubblicazione del bando di concorso e coloro i quali intendono contrarre matrimonio. Alle giovani coppie sono equiparati i giovani singoli con figli conviventi a carico.
Per anziani si intendono le persone singole che abbiano superato il sessantesimo anno d' età alla data di pubblicazione del bando, ovvero i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantesimo anno di età.
Per giovani accolti in istituti assistenziali si intendono quelle persone che per il superamento dei limiti d' età e della situazione personale di bisogno hanno perduto il titolo all' ospitalità convittuale presso istituti assistenziali pubblici o privati convenzionati e sono privi di sostegno familiare.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 49/1993
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 11, L. R. 13/2002
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 55
Riserva per pubblica utilità
L'Assessore regionale ai lavori pubblici, anche su richiesta degli enti pubblici interessati, può disporre la sospensione di concorsi in atto e riservare un' aliquota degli alloggi compresi in detti bandi di concorso al fine di provvedere alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari in dipendenza di provvedimenti di sgombero delle autorità competenti di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi da espropriare, destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.
La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall' articolo 24 per gli interventi di edilizia sovvenzionata.
Per coloro che - investiti dai provvedimenti di sgombero di cui al primo comma - non hanno i requisiti prescritti dall' articolo 24 per l'edilizia sovvenzionata, ma quelli per interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, viene prevista la priorità nell' assegnazione degli alloggi - parcheggio finanziati con leggi regionali o statali e destinati agli sfrattati.
Nel caso si verifichino pubbliche calamità sul territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'IACP può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stessa, come pure può essere disposta la riserva ai sensi dei commi precedenti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 56
Assegnazione degli alloggi
L' assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio da assegnare e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nonché delle esigenze di vicinanza abitativa di nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità.
L' assegnazione predetta viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che fissa i termini e le modalità per la scelta dell'alloggio, per la stipulazione del contratto e per la consegna delle abitazioni.
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani, esclusa la cucina ed accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di uno.
La scelta degli alloggi, nell' ambito di quelli da assegnare, è compiuta degli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, con precedenza per gli assegnatari del cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap come previsto dal precedente articolo 53, ultimo comma.
Entro il termine di 8 giorni e, per gli emigrati all' estero, di 16 giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l'accettazione dell'assegnazione stessa.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all' alloggio ad essi assegnato, nel qual caso non perdono il diritto a concorrere alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria quali risulteranno anche in seguito agli aggiornamenti annuali.
L' alloggio deve essere stabilmente occupato dall' assegnatario e da suoi familiari entro 30 giorni e, se trattasi di lavoratore emigrato all' estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.
L' inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall' assegnazione.
La dichiarazione di decadenza - previa contestazione all' assegnatario, mediante lettera raccomandata, dell'inottemperanza, con la fissazione di un termine non inferiore a 10 e non superiore a 20 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari con proprio decreto che comporta la risoluzione del contratto.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratore emigrato all' estero.
Il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Il Pretore adito ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal Pretore con decreto in calce al ricorso.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 37/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
5Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57
L' assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere, in cambio, l'assegnazione di un altro alloggio resosi disponibile.
Spetta al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio decidere in merito all' accoglimento della domanda di cambio.
Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può inoltre concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:
a) da variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da motivi di salute o da gravi necessità familiari;
d) dall' impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione - comprensivo della quota accessoria per i servizi - di cui al successivo articolo 65.
Ai fini di cui al secondo e terzo comma, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari decide su conforme parere di una apposita Commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto e formata dal Presidente, o dal Vicepresidente, che la presiede, dal rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari e dal rappresentante delle organizzazioni sindacali.
Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto - comprensivo della quota accessoria per servizi - degli alloggi messi a concorso, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può disporre, d' intesa con gli assegnatari, lo scambio con altri alloggi a fitto più basso.
Note:
1Sesto comma abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 18/1993
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 24, L. R. 3/2002
4Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 58
In caso di decesso del concorrente, dell'assegnatario, o dell'inquilino hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto, - limitatamente ai fini di cui al presente articolo - nell' ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.
Chi subentra nella domanda, nell' assegnazione, o nella locazione ovvero nella domanda di cessione in proprietà al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nel suo stato di famiglia, e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l'edilizia convenzionata.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all' eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistano i requisiti previsti per l'edilizia convenzionata.
Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, lo IACP volturerà la locazione in favore della persona che assumerà la qualifica di capo famiglia, previa verifica, da parte della Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge, della sussistenza dei requisiti previsti per l'edilizia convenzionata nei confronti dei subentranti.
Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al primo comma o di loro rinuncia, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma.
In difetto degli eredi o delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi precedenti, la domanda o l'assegnazione decadono.
L'Istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono pure alle domande di assegnazione a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso invece di contratti di locazione a riscatto o con patto di futura vendita già stipulati, la successione nella posizione giuridica dell'inquilino deceduto è disciplinata dalle norme di diritto comune o da altre norme speciali in vigore.
In deroga a quanto disposto dai precedenti commi secondo e settimo, è consentita la cessione degli alloggi anche agli eredi privi dei requisiti prescritti, purché il decesso del titolare del rapporto locativo sia intervenuto dopo il versamento all'Istituto delle somme dovute.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 45/1993
2Quinto comma sostituito da art. 25, comma 2, L. R. 45/1993
3Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 31/1995
4Quarto comma sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 13/1998
5Aggiunto dopo il nono comma un comma da art. 66, comma 2, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina del nono comma da art. 66, comma 3, L. R. 13/1998
7Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 59
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 60
Annullamento dell' assegnazione
Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, l'annullamento dell'assegnazione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 37/1988
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61
Revoca dell' assegnazione
Il Presidente dell'IACP dispone in qualunque tempo, con proprio decreto, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi:
a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l' usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall' acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall' alloggio di edilizia sovvenzionata;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Presidente dell'IACP giustificata da gravi motivi;
c) abbia sublocato l'alloggio a terzi;
d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno; in tal caso, il Presidente dell'IACP promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;
e) abbia per due anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di due terzi al limite annualmente in vigore per l'accesso all' edilizia sovvenzionata;
f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;
f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
Il Presidente dell'IACP può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell'immobile.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1988
2Parole sostituite al primo comma da art. 25, comma 2, L. R. 37/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 25, comma 3, L. R. 37/1988
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
5Parole sostituite al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 45/1993
6Parole sostituite al primo comma da art. 197, comma 2, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/1996
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1996
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 67, L. R. 13/1998
10Parole sostituite al primo comma da art. 67, comma 4, L. R. 13/1998
11Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 19/1999
12Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62
Il Presidente dell'IACP dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti.
Il termine del rilascio non può essere superiore a 6 mesi.
Gli occupanti senza titolo sono esclusi da qualsiasi intervento di edilizia residenziale pubblica.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63
Avverso i provvedimenti del Presidente dell'IACP emessi ai sensi degli articoli 60, 61, 62 è dato ricorrere, nel termine e con le modalità e gli effetti previste dall'
articolo 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035
, al Pretore del mandamento in cui è situato l'alloggio.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 37/1988
2Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 28 ottobre 1996, n. 390, la illegittimita' costituzionale del presente articolo.
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64
Assegnazione degli alloggi di risulta
All' assegnazione degli alloggi che risultino disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 60, 61, 62 si provvede ai sensi dell'articolo 53.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 27, comma 1, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65
(Canone di locazione e piani finanziari)
1.
Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:
a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico;
b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;
c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.
2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.
3.
Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui:
a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso, e comunque nella misura più vantaggiosa per l'utente in riferimento al valore catastale dell'alloggio e alla capacità reddituale dell'interessato;
b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;
c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio.
4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'articolo 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.
5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.
7.
I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalità:
a) all'esecuzione di opere di recupero;
b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;
c) al ripianamento dei disavanzi pregressi;
d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 27, comma 1, L. R. 37/1988
2Parole sostituite al settimo comma da art. 27, comma 2, L. R. 37/1988
3Parole soppresse al sesto comma da art. 62, comma 1, L. R. 18/1993
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L. R. 44/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
5Parole sostituite al settimo comma da art. 197, comma 2, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
6Settimo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 31/1995 , con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7Secondo comma sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 13/1998
8Settimo comma sostituito da art. 68, comma 2, L. R. 13/1998
9Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 24/1999 , con i limiti previsti dall' articolo 28 della medesima L.R. 24/99.
10Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
11Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 55, L. R. 1/2004
Art. 66
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 2, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 67
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 68
1.
È rimesso alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all'
articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli IACP territorialmente competenti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.
2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.
3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.
4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.
5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.
6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.
7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 29/1987
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 44/1993
3Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 28, comma 1, L. R. 45/1993
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 28, comma 2, L. R. 45/1993
5Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 4, L. R. 28/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 28/1995 nel testo modificato da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
7Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 9/1999
8Parole soppresse al comma 3 da art. 24, comma 2, L. R. 24/1999
9Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 70
Determinazione del prezzo
Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.
Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall' assegnatario.
Il pagamento del prezzo può avvenire in unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili.
Nel caso di pagamento rateale del prezzo il richiedente deve anticipare in contanti il 25% dello stesso.
Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse calcolato al tasso legale su base annua.
Il trasferimento della proprietà ha luogo all' atto della stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all' anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata o comunque all'incremento del patrimonio immobiliare degli IACP. Tali somme possono, inoltre, essere destinate dagli IACP anche al pagamento di imposte, su autorizzazione dell'Amministrazione regionale da concedersi, anche in modo differenziato per ciascun Ente, nell'ambito del provvedimento di cui al precedente articolo 65, sesto comma.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 30, primo comma, L. R. 18/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 44/1993
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 4, L. R. 44/1993
4Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 29, comma 1, L. R. 45/1993
5Parole sostituite al quarto comma da art. 29, comma 2, L. R. 45/1993 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l' entrata in vigore della legge regionale 45/93.
6Settimo comma sostituito da art. 29, comma 3, L. R. 45/1993 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, ex articolo 65, comma 2, della medesima legge, alle sole domande presentate dopo l' entrata in vigore della legge regionale 45/93.
7Parole aggiunte all'undicesimo comma da art. 197, comma 3, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
8Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 1, L. R. 31/1995
9Parole aggiunte al dodicesimo comma da art. 69, comma 1, L. R. 13/1998
10Decimo comma sostituito da art. 11, comma 6, L. R. 4/1999
11Integrata la disciplina del decimo comma da art. 11, comma 7, L. R. 4/1999
12Primo comma sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 24/1999
13Secondo comma abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 24/1999
14Terzo comma abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 24/1999
15Quarto comma abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 24/1999
16Quinto comma abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 24/1999
17Sesto comma abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 24/1999
18Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 28, comma 3, L. R. 24/1999
19Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 71
Regime degli alloggi ceduti
Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo per atto tra vivi o locato, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.
Il vincolo di cui al primo comma deve essere trascritto ed annotato sui registri immobiliari a cura dell'IACP ed a spese dell'interessato.
Gli acquirenti hanno tuttavia facoltà di locare od alienare l'alloggio prima che siano trascorsi 10 anni, in caso di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare, o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'IACP.
In caso di alienazione, prima del decorso di 10 anni, deve essere preventivamente data comunicazione all' IACP il quale può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione all' acquisto per un prezzo pari a quello di cessione - detratto l'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto corrispondere a titolo di locazione - rivalutato sulla base della variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5 quater, comma 6, L. R. 44/1993
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 45/1993
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 24/1999
4Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 71 bis
(Riacquisizione di alloggi venduti)
1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.
2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'articolo 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'articolo 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 70.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 24/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 72
Estensione della normativa
Le modalità di determinazione dei canoni di locazione previsti dalla presente legge si applicano pure agli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Provincie, della Regione e dello Stato.
Le norme di cui ai precedenti articoli 69, 70 e 71 si applicano pure alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dello Stato ed in gestione agli IACP, ovvero di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione.
La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 71 si applica a tutti gli alloggi in gestione da parte degli IACP.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 28, comma 1, L. R. 37/1988
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 28, comma 2, L. R. 37/1988
3Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 73
Gli IACP autorizzano, ogni due anni, la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.
L' autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 50% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
Gli IACP possono altresì obbligare alla gestione autonoma gli assegnatari di alloggi compresi in uno stabile nel quale oltre il 50% degli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita o ceduti in proprietà.
L' autogestione si riferisce ai servizi indicati nel terzo comma dell'articolo 65 e può estendersi all' impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.
Le amministrazione autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all' Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti ed il 30% della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 65. Quest' ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 74
Alloggi per lavoratori agricoli dipendenti
Gli alloggi, realizzati e riservati ai lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi della
legge 30 dicembre 1960, n. 1676
, verranno assegnati con i criteri e le modalità della presente legge.
In caso di insufficienza di domande di lavoratori agricoli dipendenti, gli alloggi stessi dovranno venire attribuiti in base alle graduatorie generali già in atto nel Comune sede dei lavori o nei Comuni del comprensorio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.