LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1982, n. 30

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58 e 7 giugno 1979, n. 24 recanti norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1982
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il termine del 31 dicembre 1981 previsto dall' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 è prorogato al 31 dicembre 1985.
Sono inoltre prorogati alla stessa data del 31 dicembre 1985, i termini del 31 dicembre 1981 previsti dall' articolo 18, primo e quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Il limite di cui al primo comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica ad un numero massimo di 30 unità.
La norma di cui al quarto comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel limite di 600 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell' organico del personale del ruolo unico regionale e nel limite di 400 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell' organico del personale del ruolo unico regionale.
Restano salvi i diversi limiti fissati dalla vigente legislazione regionale, compreso quello previsto dall' ultimo comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, per il personale appartenente all' VIII livello.
Art. 2
 
Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati, e gravemente danneggiati indicati nel DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, già attribuite al Presidente della Giunta regionale con l' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono devolute all' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Per l' esercizio delle competenze devolute ai sensi del comma precedente non trova applicazione il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
Art. 3
 
Il Comitato tecnico straordinario, istituito con l' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è soppresso.
Le attribuzioni demandate al predetto Comitato tecnico straordinario dalle vigenti leggi regionali sono devolute alla sezione urbanistica del Comitato tecnico regionale presso la Direzione regionale dei lavori pubblici, istituita con l' articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.
Art. 5
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolga da almeno tre anni le funzioni di Segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è inquadrato all' VIII livello funzionale retributivo del ruolo unico regionale del personale regionale.
Agli incarichi elencati nel primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, va aggiunto, dopo il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, quella di Segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli.
Nella prima applicazione della presente legge, per la conferma dell' incarico di Segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, si prescinde dall' anzianità nel livello prevista dal precitato articolo 24, primo comma.
L' inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Il dipendente di cui al presente articolo viene inquadrato con lo stipendio previsto dalla norma di cui al secondo comma dell' articolo 194 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Ai fini della determinazione dell' anzianità e della progressione economica nel livello d' inquadramento, è valutato per intero il servizio prestato presso l' Amministrazione regionale.
Al Segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli spetta la medesima indennità prevista per il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale dal IV comma dell' articolo 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 6
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ed ai sensi dell' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica rivestita presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera, o livello o qualifica è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera o livello o qualifica immediatamente inferiore.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.