Art. 2
Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi ENLRP, ENTV, ENPMF e UIAI, la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:
a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) assegno perequativo;
c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell' ENTV;
d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.
Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- acconto previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo d' inquadramento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui ai precedenti commi viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del comma precedente;
b) acconto previsto per l' anno 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
c) importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980.
Al personale di cui al precedente articolo 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il
DPR 16 ottobre 1979, n. 509, viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 12 aprile 1980, la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento alla data predetta, comprensivo di classi e scatti acquisiti.
Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del comma precedente;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 408 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, detratto l' importo di cui alla seconda interlinea di cui al precedente comma;
c) la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.
Note:
1Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole soppresse all'ottavo comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
3Parole aggiunte al terzo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982
4Parole aggiunte al settimo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982