LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

TITOLO I
 NORME PER L' INQUADRAMENTO NEL RUOLO
UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI
ALL' ARTICOLO 5 DEL DPR 18 DICEMBRE 1979,
N. 839
Art. 1
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, in servizio presso l' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge - fatta eccezione per il personale assegnato ai Comuni, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - è inquadrato, con effetto dal 12 aprile 1980, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A), salvo, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 2
 
Per il personale di cui al precedente articolo 1, proveniente dai soppressi ENLRP, ENTV, ENPMF e UIAI, la posizione tabellare nella qualifica di inquadramento è determinata, a decorrere dal 12 aprile 1980, sommando i seguenti elementi del trattamento economico in godimento alla data predetta:
a) stipendio comprensivo di classi e scatti acquisiti;
b) assegno perequativo;
c) assegni temporanei e tabellari per il personale dell' ENTV;
d) acconti concessi in forza di regolamenti già in vigore e di norme statali.

Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.
Al personale di cui al primo comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti primo e secondo comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- acconto previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo d' inquadramento.

A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui ai precedenti commi viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del comma precedente;
b) acconto previsto per l' anno 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55;
c) importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980.

Al personale di cui al precedente articolo 1, nei confronti del quale ha trovato applicazione, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, viene attribuita nella qualifica d' inquadramento, a decorrere dal 12 aprile 1980, la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento alla data predetta, comprensivo di classi e scatti acquisiti.
Al personale di cui al precedente comma non viene attribuito l' aumento previsto per i dipendenti regionali dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 108 sub articolo 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11.
Al personale di cui al quinto comma sono attribuiti, con decorrenza 12 aprile 1980, i livelli funzionali - retributivi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo il criterio di equiparazione di cui all' articolo 171 della medesima legge regionale. Lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dalla data suddetta, sommando i seguenti elementi:
- stipendio spettante in base alla posizione tabellare determinata ai sensi dei precedenti quinto e sesto comma;
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione:
a) per il personale proveniente dai soppressi ENLRP - ENTV - ENPMF e UIAI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la somma dello stipendio e dell' eventuale assegno perequativo corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi maturati nella classe in godimento; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
b) per il personale proveniente dai soppressi ENAOLI, ONPI, ENAL e ENAPI:
- rateo determinato al 12 aprile 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 12 aprile 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite ai sensi dell' articolo 40, ottavo e nono comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509 e tenuto conto del disposto di cui all' articolo 24 del medesimo DPR 509/1979; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509;
- eventuale importo corrispondente alla differenza tra quanto determinato ai sensi delle precedenti interlinee e lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.

A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del comma precedente;
b) importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e gli aumenti conseguiti alla data del 12 aprile 1980 per effetto dell' applicazione dell' articolo 408 primo comma, seconda e terza interlinea, e terzo comma del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, detratto l' importo di cui alla seconda interlinea di cui al precedente comma;
c) la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato, presso l' Ente di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 ed i benefici conseguiti per effetto dell' applicazione dell' articolo 40, primo comma, quarta interlinea, del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.

Note:
1Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole soppresse all'ottavo comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
3Parole aggiunte al terzo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982
4Parole aggiunte al settimo comma da art. 30, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 3
 
La progressione economica del personale di cui al precedente articolo 2 si sviluppa in classi biennali, comunque non superiori a 8, nella misura di cui alla Tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero determinato secondo quanto disposto dal quinto comma dell' articolo 176 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4
 
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale di cui all' articolo 1 della presente legge venga attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico fisso e continuativo spettante al 12 aprile 1980 per la corrispondente carriera, qualifica o livello d'appartenenza, in forza di regolamenti e di norme statali già in vigore, comprensivo degli acconti di cui all' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, è attribuito un assegno personale, non pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento predetto e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al precedente comma verrà assorbito con i futuri aumenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.
Art. 5
 
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al precedente articolo 1 presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma, per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.
Art. 6
 
Tra i criteri di valutazione ai fini dell' applicazione dell' articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il personale inquadrato ai sensi del Titolo I della presente legge saranno comprese anche le funzioni svolte in base alla qualifica rivestita presso l' Ente di provenienza.
Art. 7
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aumentato in corrispondenza, per livello retributivo funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
TITOLO II
 NORME PER L' INQUADRAMENTO NEI RUOLI
ORGANICI DEI COMUNI DEL PERSONALE DI CUI
ALL' ARTICOLO 5 DEL DPR 18 DICEMBRE 1979,
N. 839 E DEGLI ARTICOLI 4 E 14 DELLA LEGGE
REGIONALE 22 DICEMBRE 1980, N. 70.
Art. 8
 
Il personale di cui all' articolo 5, primo, secondo ed ultimo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, assegnato ai Comuni in forza degli articoli 4 e 14 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sarà inquadrato con effetto dal 1 febbraio 1981 nel ruolo organico del Comune presso il quale risulta assegnato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale già adibito ai servizi assistenziali di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' inquadramento nei ruoli organici dei Comuni di assegnazione avrà luogo con effetto dal 22 giugno 1981.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 65/1982
Art. 9
 
L' inquadramento del personale di cui al precedente articolo 8 nei ruoli organici dei Comuni avverrà, con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di un anno dall' entrata in vigore della presente legge, nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o carriera o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla Tabella B) e con il trattamento economico in godimento alla data del 1 febbraio 1981 ovvero del 22 giugno 1981 per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 8, da determinarsi ai sensi del precedente articolo 2.
Al personale di cui al presente articolo non potranno comunque essere concessi ulteriori benefici contrattuali per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Al personale di cui al precedente articolo 8, nei confronti del quale veniva applicato, ai fini del trattamento economico, il DPR 16 ottobre 1979, n. 509, e che ha operato ed operi nelle strutture degli Enti locali in turni avvicendati viene corrisposta dalla data del 12 aprile 1980 fino all' entrata a regime dell' accordo del personale dipendente dagli Enti locali, relativo al triennio 1982-84, l' indennità di turno spettante secondo l' ordinamento di provenienza.
A decorrere dal 1 dicembre 1981, la misura dell' indennità di cui al comma precedente non è suscettibile degli incrementi previsti dall' ultimo comma dell' allegato 3 del DPR 26 maggio 1976, n. 411, richiamato dal primo comma dell' articolo 27 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 28/1983
Art. 10
 
Al personale di cui al precedente articolo 8 viene corrisposto, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni di assegnazione, il trattamento economico previsto dall' articolo 2 della presente legge fino alla corresponsione del trattamento di inquadramento nei ruoli organici dei Comuni.
Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi d' inquadramento di cui alla Tabella B) si tiene conto dell' anzianità maturata dal personale a decorrere dal 12 aprile 1980.
Nei confronti del personale suindicato troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
Art. 11
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale assunto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 55, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1981 presso le strutture operative e gli uffici trasferiti, è mantenuto in servizio, a decorrere dal 1 gennaio 1982, da parte del Comune di destinazione, sino alla data dell' inquadramento nel rispettivo ruolo organico, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.
L' inquadramento avrà luogo con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine di cui al precedente articolo 9, previo superamento di prove di esame da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le prove di cui al precedente comma, consistenti in esami - colloquio o prova pratica, verteranno su argomenti inerenti i compiti istituzionali dei Comuni in materia socio - assistenziale e dovranno avere riguardo, altresì, alle esperienze lavorative degli interessati nello stesso settore.
In caso di mancata indizione da parte dei Comuni delle prove di esame, entro il termine di cui al secondo comma, ovvero in caso di mancato superamento da parte degli interessati delle prove indette, i relativi rapporti di lavoro s' intendono risolti di diritto.
Al personale di cui al presente articolo spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1982 e sino alla corresponsione del trattamento d' inquadramento, il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale previsto per il personale di analogo livello retributivo - funzionale del ruolo degli Enti locali.
Il personale di cui al presente articolo verrà inquadrato nello stipendio iniziale previsto per il livello retributivo - funzionale spettante ai sensi del precedente comma.
Art. 12
 
Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 8 e 11 avverranno in posizione soprannumeraria sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che modificheranno gli organici dei rispettivi Enti locali, in conseguenza delle nuove funzioni attribuite agli Enti medesimi dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 ovvero che istituiranno le dotazioni organiche dei servizi socio - assistenziali delle Unità sanitarie locali.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 14
 
Il personale di cui agli articoli 1 e 8, cessato dal servizio nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato dall' Amministrazione regionale secondo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2.
Art. 15
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.