LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 85

Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, concernente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 
Agli organi collegiali che, per disposizione di legge statale, vengono costituiti con provvedimento dell' Amministrazione regionale per l' espletamento di compiti non esclusivamente attinenti all' attività istituzionale della Regione, sono applicabili, nelle stesse forme e modi, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 1 faranno carico ai capitoli 1716 e 1721 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 i quali presentano sufficiente disponibilità.