Art.   5
        
       
        
        
        Alla  copertura  della  somma  di   lire   9.133.603.305, relativa alla differenza fra le variazioni in aumento  e  le variazioni in diminuzione previste dalla tabella <<  C  >>  di cui  al  precedente  articolo  3  si  provvede,   per   lire 5.699.500.000, con la differenza  di  pari  importo  fra  la variazione in aumento prevista dalla tabella <<  A  >> di  cui al precedente articolo 1  e  le  variazioni  in  diminuzione previste dalla tabella <<  B  >> di cui al precedente articolo 2 e, per lire 3.434.103.305, mediante utilizzo di una  quota di pari importo dell' avanzo  finanziario  accertato  al  31 dicembre 1980 con  il  rendiconto  generale  consuntivo  per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della  Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
       
      
        Art.   6
        
       
        
        
        I sottoindicati capitoli dello stato di previsione  della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio  per   l' esercizio   finanziario   1981,   vengono trasferiti di rubrica come di seguito specificato:
- cap. 1753 dalla rubrica n. 3 alla rubrica n. 2 -   Presidenza della Giunta - Segreteria Generale;
- cap. 2306 dalla rubrica n. 5 alla rubrica n. 6 -   Direzione regionale igiene e sanità.
 
       
      
        Art.   7
        
       
        
        
        Nello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti  i  capitoli 630,  631,  632  e  633  con  la  classificazione   indicata nell' annessa tabella <<  D  >>.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti  i  capitoli 8004, 8928 e la Partita n. 3 - Rubrica  n.  9  -  del  fondo globale iscritto al capitolo 7000,  con  la  classificazione indicata nell' annessa tabella <<  D  >>.
       
      
        Art.   8
        
       
        
        
        Le annualità successive al 1983 del limite di impegno di lire 638.000 assegnato dallo Stato ai sensi   dell' 
articolo 10, lettera a), della  legge  10  maggio  1976,  n.  352  ed iscritto  sui  capitoli  558  dello  stato   di   previsione dell' entrata e 7303 dello stato di previsione  della  spesa del  piano  finanziario  1981-1983  e   del   bilancio   per l' esercizio 1981 con l' articolo 4  della  presente  legge, come dalla tabella  <<   D   >>,  ad  essa  allegata,  faranno carico, per gli esercizi dal 1984 al 2000, ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
 
       
      
        Art.   9
        
       
        
        
        Le variazioni relative ai capitoli 401,  402,  504,  511, 910, 912, 913, 950, 951, 2304, 2312, 2454, 2460, 2504, 2885, 3324, 3326, 5317, 5568, 7247, 8078, 8081, 8208,  8503,  301, 310 dello stato di  previsione  della  spesa,  disposte  col precedente articolo 3, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato  al  piano  finanziario  per  gli esercizi  1981-1983  ed  al  bilancio   per     l' esercizio finanziario 1981, approvato con l' 
articolo  5  della  legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6.
 
       
      
        Art. 10
        
       
        
        
        Le quote annuali del contributo speciale pluriennale, ammontante complessivamente a lire 400 miliardi, assegnato dallo Stato ai sensi dell' 
articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, iscritte sul capitolo 652 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, vengono riversate, a decorrere dall' esercizio 1981, sul capitolo 651 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
 
        
        
        Corrispondentemente, le quote del predetto contributo iscritte nel bilancio regionale a fronte delle suddette assegnazioni con l' 
articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - rimaste disponibili sul capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi - vengono riversate sul capitolo 6990 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
 
        
        
        La quota rimasta disponibile sullo stanziamento iscritto sul capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 a fronte delle erogazioni affluite ai sensi dell' 
articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con esclusione di quelle relative al contributo speciale pluriennale di lire 400 miliardi assegnato dallo Stato ai sensi dell' 
articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, viene riversata sul capitolo 6991 del medesimo stato di previsione.
 
        
        
        Le disponibilità di cui ai precedenti tre commi, comportano, relativamente al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio 1981, le variazioni qui di seguito specificate:
- per quanto riguarda lo stato di previsione dell' entrata:
 | Esercizio 1981 | Esercizio 1982 | Esercizio 1983 | 
| cap. 651 | + 20.000.000.000 | + 20.000.000.000 | + 20.000.000.000 | 
| cap. 652 | - 20.000.000.000 | - 20.000.000.000 | - 20.000.000.000 | 
- per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa:
 | Esercizio 1981 | Esercizio 1982 | Esercizio 1983 | 
| cap. 6990 | - 10.694.255 - 975.967.828 ( comp. deriv.) + 300.000.000 ( comp. deriv.) | ---- ----
  ----
  | ---- ----
  + 950.000.000
  | 
| cap. 6991 | + 10.694.255 + 975.967.828 ( comp. deriv.) - 300.000.000 ( comp. deriv.) | ---- ----
  ----
  | ---- ----
  - 950.000.000
  | 
 
        
        
        In relazione al disposto dei precedenti primo, secondo e terzo comma le denominazioni dei capitoli 651 e 652 dello stato di previsione dell' entrata e 6990 dello stato di previsione della spesa dei più volte citati piano e bilancio, vengono così modificate:
- capitolo 651: << Contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>;
- capitolo 652: << Assegnazioni per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>;
- capitolo 6990: << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >>.
 
       
      
        Art.  11
        
       
        
        
        
        
        
        Le autorizzazioni di  prelievo  fin  qui  previste  dalle leggi regionali a carico dei Fondi iscritti ai capitoli 6990 e 6991, con esclusione di quelle riferentisi  ai  contributi speciali pluriennali citati nel precedente  articolo  10,  a decorrere dall' entrata in vigore della  presente  legge  si intendono riferite a carico del capitolo 6991  <<   Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  >>.
        
        
        I prelievi di somme dal citato <<  Fondo  di  solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale  e  la rinascita  del  Friuli  -  Venezia  Giulia   >>  e  la   loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi  regionali  di attuazione dell' 
articolo 1 della legge 29 maggio  1976,  n. 336 e degli articoli 1 e 2 della 
legge 8 agosto 1977, n. 546 sono  disposti  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta  regionale stessa, da registrarsi  alla  Corte  dei  conti  sentita  la speciale Commissione consiliare.
 
       
      
        Art.  12
        
       
        
        
        
        
        
        Per  le  finalità  di  cui  al   comma   precedente   è autorizzata la spesa di lire 2  miliardi  per   l' esercizio 1981.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e  del  bilancio  per l' esercizio 1981 viene istituito al Titolo II -  Sezione  V - Rubrica  n. 2 - Economia  montana  -  Categoria  XI  -  il capitolo  5872   con   la   denominazione:   <<    Contributi straordinari da assegnare ai  Consorzi  per   l' Ufficio  di economia  e  bonifica  montana  per   la   copertura   delle passività già di pertinenza degli Enti, Consorzi e Sezioni di cui  all' 
articolo  24  ter,  terzo  comma,  della  legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni  >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante  utilizzo  -  ai sensi del 
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n.  12  -  di  una  quota  di  pari  importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre  1980  con il rendiconto generale consuntivo  per   l' esercizio  1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale  n.  1817 del 4 maggio 1981.