LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84

Variazioni al Piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (secondo provvedimento) e autorizzazione di spesa a favore delle Comunità montane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1981
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
In attuazione degli articoli 3 e 4 del decreto legge del 26 settembre 1981, n. 539, nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Alla copertura della somma di lire 9.133.603.305, relativa alla differenza fra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione previste dalla tabella << C >> di cui al precedente articolo 3 si provvede, per lire 5.699.500.000, con la differenza di pari importo fra la variazione in aumento prevista dalla tabella << A >> di cui al precedente articolo 1 e le variazioni in diminuzione previste dalla tabella << B >> di cui al precedente articolo 2 e, per lire 3.434.103.305, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 6
 
I sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, vengono trasferiti di rubrica come di seguito specificato:
- cap. 1753 dalla rubrica n. 3 alla rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale;
- cap. 2306 dalla rubrica n. 5 alla rubrica n. 6 - Direzione regionale igiene e sanità.

Art. 7
 
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 630, 631, 632 e 633 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << D >>.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 vengono istituiti i capitoli 8004, 8928 e la Partita n. 3 - Rubrica n. 9 - del fondo globale iscritto al capitolo 7000, con la classificazione indicata nell' annessa tabella << D >>.
Art. 8
 
Le annualità successive al 1983 del limite di impegno di lire 638.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352 ed iscritto sui capitoli 558 dello stato di previsione dell' entrata e 7303 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 con l' articolo 4 della presente legge, come dalla tabella << D >>, ad essa allegata, faranno carico, per gli esercizi dal 1984 al 2000, ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 9
 
Le variazioni relative ai capitoli 401, 402, 504, 511, 910, 912, 913, 950, 951, 2304, 2312, 2454, 2460, 2504, 2885, 3324, 3326, 5317, 5568, 7247, 8078, 8081, 8208, 8503, 301, 310 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 3, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1981, approvato con l' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6.
Art. 10
 
Le quote annuali del contributo speciale pluriennale, ammontante complessivamente a lire 400 miliardi, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, iscritte sul capitolo 652 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, vengono riversate, a decorrere dall' esercizio 1981, sul capitolo 651 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Corrispondentemente, le quote del predetto contributo iscritte nel bilancio regionale a fronte delle suddette assegnazioni con l' articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - rimaste disponibili sul capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi - vengono riversate sul capitolo 6990 del medesimo stato di previsione e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
La quota rimasta disponibile sullo stanziamento iscritto sul capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 a fronte delle erogazioni affluite ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con esclusione di quelle relative al contributo speciale pluriennale di lire 400 miliardi assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, viene riversata sul capitolo 6991 del medesimo stato di previsione.
Le disponibilità di cui ai precedenti tre commi, comportano, relativamente al piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 ed al bilancio per l' esercizio 1981, le variazioni qui di seguito specificate:
- per quanto riguarda lo stato di previsione dell' entrata:
Esercizio
1981
Esercizio
1982
Esercizio
1983
cap. 651+ 20.000.000.000+ 20.000.000.000+ 20.000.000.000
cap. 652- 20.000.000.000- 20.000.000.000- 20.000.000.000

- per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa:
Esercizio
1981
Esercizio
1982
Esercizio
1983
cap. 6990- 10.694.255
- 975.967.828
( comp. deriv.)
+ 300.000.000
( comp. deriv.)
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+ 950.000.000
cap. 6991+ 10.694.255
+ 975.967.828
( comp. deriv.)
- 300.000.000
( comp. deriv.)
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- 950.000.000


In relazione al disposto dei precedenti primo, secondo e terzo comma le denominazioni dei capitoli 651 e 652 dello stato di previsione dell' entrata e 6990 dello stato di previsione della spesa dei più volte citati piano e bilancio, vengono così modificate:
- capitolo 651: << Contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>;
- capitolo 652: << Assegnazioni per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>;
- capitolo 6990: << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >>.

Art. 11
 
Le assegnazioni disposte da Enti, da Associazioni e da privati ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, affluiranno al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
Le autorizzazioni di prelievo fin qui previste dalle leggi regionali a carico dei Fondi iscritti ai capitoli 6990 e 6991, con esclusione di quelle riferentisi ai contributi speciali pluriennali citati nel precedente articolo 10, a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge si intendono riferite a carico del capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
I prelievi di somme dal citato << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione dell' articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546 sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale Commissione consiliare.
Art. 12
 
Alle Comunità montane sono concessi contributi straordinari da assegnare ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività, già di pertinenza degli Enti, Consorzi e Sezioni di cui all' articolo 24 ter, terzo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, così come inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, e nelle quali i Consorzi anzidetti succedono ai sensi del penultimo comma della citata norma.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Economia montana - Categoria XI - il capitolo 5872 con la denominazione: << Contributi straordinari da assegnare ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività già di pertinenza degli Enti, Consorzi e Sezioni di cui all' articolo 24 ter, terzo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1981, cui si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - di una quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 13
 
Nella legge regionale 10 novembre 1981, n. 75 il primo comma dell' articolo 9 viene sostituito con il seguente:
<< Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI viene istituito il capitolo 8603 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l' acquisto, il rinnovo, l' ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relativi ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l' acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali necessari all' esercizio dell' attività e contributi alle cooperative di produzione di lavoro e loro consorzi per l' acquisto ed il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all' attività dell' impresa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 930 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 680 milioni per l' esercizio 1981. >>

Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.