LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83

Interventi per favorire la realizzazione di centri e di residenze sociali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/1981
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 Oggetto e finalità della legge
La Regione Friuli - Venezia Giulia, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla gestione coordinata ed integrata dei servizi dell' Unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio e nell' ambito del riordino e della riqualificazione dell' assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, promuove, a favore delle persone anziane, disabili e handicappate, l' istituzione ed il funzionamento di un idoneo sistema di centri e residenze sociali.
I servizi sono rivolti a fornire:
a) un' assistenza diurna a carattere riabilitativo, terapeutico - occupazionale e ricreativo, di sostegno alla vita domestica e di relazione;
b) una residenza sociale, con adeguata assistenza socio - sanitaria, quando non sia possibile la permanenza dei soggetti nell' ambiente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui permanga tale impossibilità.

Art. 2
 Ambiti territoriali
L' istituzione dei servizi di cui al precedente articolo deve essere realizzata tenendo presenti gli ambiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, nonché le indicazioni del piano socio - assistenziale della Regione, e utilizzando in via assolutamente prioritaria, anche mediante trasformazione, strutture già esistenti nel territorio.
Art. 3
 Soggetti degli interventi
I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi ai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle Unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché ad altri idonei soggetti pubblici o privati, in armonia con i principi e con le procedure della programmazione regionale e ferma restando l' osservanza di quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
I soggetti diversi dai comuni singoli o associati devono previamente stipulare apposita convenzione con il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o con l' Unità locale socio - sanitaria di cui il comune stesso fa parte, secondo le direttive all' uopo emanate dalla Giunta regionale.
Gli immobili per i quali siano stati concessi contributi destinati a residenze sociali devono conservare tale destinazione per almeno venti anni. Di tale vincolo deve essere assunto formale impegno nelle deliberazioni o nelle convenzioni.
CAPO II
 Interventi specifici
Art. 4
 Natura degli interventi
Per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 1 della presente legge e per l' attuazione degli interventi specifici del Titolo II, Capo I, legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi in conto capitale per la costruzione, l' acquisto e la trasformazione di immobili;
b) contributi annui costanti, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dai contributi in conto capitale di cui alla precedente lettera a).

Con riguardo alle strutture menzionate al precedente comma, nonché alle residenze sociali per anziani autosufficienti, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere:
a) contributi annui costanti per opere di completamento, ammodernamento ed adattamento;
b) contributi in conto capitale per l' arredamento e per le attrezzature.

I contributi in conto capitale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono concessi nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi annui costanti sono concessi per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.
I contributi per l' arredamento e per le attrezzature sono concessi sino alla percentuale massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella relativa all' imposta sul valore aggiunto. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento di residenze sociali o centri diurni, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere altresì concessi per la realizzazione di iniziative attinenti ad immobili ubicati nelle zone terremotate del Friuli che già non beneficino delle provvidenze previste dalla normativa regionale concernente l' opera di riparazione, risanamento e ricostruzione.
I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributi annui costanti e contratti da soggetti diversi da quelli previsti dall' articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.
La concessione della garanzia sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.
Art. 5
 Domande di contributo
Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
1. deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dell' iniziativa;
2. progetto di massima dell' opera;
3. relazione illustrativa dell' iniziativa e preventivo di spesa;
4. preventivo di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature e di arredi.

I soggetti diversi dai Comuni singoli o associati dovranno allegare alla domanda copia della convenzione prevista dal secondo comma del precedente articolo 3.
Art. 6
 Programmi d' intervento
La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e nel limite dei finanziamenti all' uopo disponibili, approva annualmente, in relazione alle domande di cui al precedente articolo, appositi programmi d' intervento, dando assoluta precedenza alle iniziative destinate a zone carenti di servizi ed a quelle relative a trasformazione di strutture già esistenti.
Art. 7
 Erogazione dei finanziamenti
L' erogazione dei finanziamenti avrà luogo:
a) per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 4 nei quali siano destinatari enti pubblici, con le seguenti modalità:
- fino alla misura del 50% dell' ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa e vistato dal legale rappresentante dell' ente;
- nella misura dell' ulteriore 45% dopo l' accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e dell' avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell' importo contrattuale;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge;
b) per gli altri contributi, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

CAPO III
 Tipologia delle strutture
Art. 8
 
In attesa della puntuale ed organica determinazione, in sede di piano socio - assistenziale regionale, degli standards strutturali ed organizzativi delle strutture alle quali si riferisce la presente legge, le medesime dovranno conformarsi ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 9
 
Per l' anno in corso, alla prima applicazione della presente legge si prescinderà dall' obbligo della previa convenzione contemplato dal secondo comma del precedente articolo 3.
Art. 10
 
Salvo gli effetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai contributi di cui all' articolo 4 della presente legge possono essere ammesse le opere o le parti di esse già in corso di realizzazione ovvero in fase di appalto non assistite da altri contributi regionali.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 11
 
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma del precedente articolo 4 è autorizzata, per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa di lire 2.500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8515 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la costruzione, l' acquisto e la trasformazione di immobili per la realizzazione di centri diurni per anziani o disabili, o di residenze sociali per anziani non autosufficienti o per handicappati gravi, nonché per l' arredamento e per le attrezzature delle strutture stesse e delle residenze sociali per anziani autosufficienti >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.
Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).
Art. 12
 
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e del secondo comma del precedente articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, il limite d' impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8516 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, l' acquisto e la trasformazione di immobili per la realizzazione di centri diurni per anziani o disabili, o di residenze sociali per anziani non autosufficienti o per handicappati gravi, nonché per opere di completamento, ammodernamento ed adattamento delle strutture stesse e delle residenze sociali per anziani autosufficienti >> e con lo stanziamento di lire 2.100 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.