Art. 4
Natura degli interventi
Per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 1 della presente legge e per l' attuazione degli interventi specifici del
Titolo II, Capo I, legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi in conto capitale per la costruzione, l' acquisto e la trasformazione di immobili;
b) contributi annui costanti, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dai contributi in conto capitale di cui alla precedente lettera a).
Con riguardo alle strutture menzionate al precedente comma, nonché alle residenze sociali per anziani autosufficienti, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere:
a) contributi annui costanti per opere di completamento, ammodernamento ed adattamento;
b) contributi in conto capitale per l' arredamento e per le attrezzature.
I contributi in conto capitale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono concessi nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi annui costanti sono concessi per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.
I contributi per l' arredamento e per le attrezzature sono concessi sino alla percentuale massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella relativa all' imposta sul valore aggiunto. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento di residenze sociali o centri diurni, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere altresì concessi per la realizzazione di iniziative attinenti ad immobili ubicati nelle zone terremotate del Friuli che già non beneficino delle provvidenze previste dalla normativa regionale concernente l' opera di riparazione, risanamento e ricostruzione.
La concessione della garanzia sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.
Art. 5
Domande di contributo
Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell' assistenza sociale, dell' emigrazione e della cooperazione entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
1. deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dell' iniziativa;
2. progetto di massima dell' opera;
3. relazione illustrativa dell' iniziativa e preventivo di spesa;
4. preventivo di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature e di arredi.
I soggetti diversi dai Comuni singoli o associati dovranno allegare alla domanda copia della convenzione prevista dal secondo comma del precedente articolo 3.
Art. 6
Programmi d' intervento
La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e nel limite dei finanziamenti all' uopo disponibili, approva annualmente, in relazione alle domande di cui al precedente articolo, appositi programmi d' intervento, dando assoluta precedenza alle iniziative destinate a zone carenti di servizi ed a quelle relative a trasformazione di strutture già esistenti.
Art. 7
Erogazione dei finanziamenti
L' erogazione dei finanziamenti avrà luogo:
a) per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 4 nei quali siano destinatari enti pubblici, con le seguenti modalità:
- fino alla misura del 50% dell' ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa e vistato dal legale rappresentante dell' ente;
- nella misura dell' ulteriore 45% dopo l' accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e dell' avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell' importo contrattuale;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge;
b) per gli altri contributi, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.