Le  domande  di  concessione  dei   contributi   previsti dall' articolo  precedente  devono  essere  presentate  alla Direzione  regionale   dell' istruzione,  della   formazione professionale e delle attività culturali  entro  30  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e devono essere corredate da:
1) la deliberazione dell' organo  competente   dell' ente  o    dell' istituzione, con cui  si  autorizza   l' avvio  del    procedimento amministrativo  diretto  alla  realizzazione    dell' opera ed al conseguimento del contributo;
2) una  dichiarazione   della   competente   Soprintendenza,    attestante  il  notevole  valore  artistico,  storico   o    culturale dell' immobile;
3) una dichiarazione dell' ente  richiedente,  attestante  i    contributi eventualmente concesso dallo Stato o da  altri    enti pubblici per la medesima iniziativa;
4) una relazione dalla quale  risultino   l' uso  attuale  e    quello previsto dell' immobile;
5) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore    dell' immobile da acquistare;
6) nel caso  di  sistemazione,  una  relazione  dalla  quale    risultino:
a - la misura della degradazione dell' immobile;    b - la natura e l' entità dei lavori da eseguire;    c - la spesa preventivata per  l' esecuzione  dei  lavori        medesimi.