CAPO I
Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi nei
settori dell' irrigazione e del riordino fondiario
Art. 1
Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.
Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7167 con la denominazione: << Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all' irrigazione, ad uso plurimo >> e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 15 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall' articolo 1, lettere a) e b) della
legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 3
La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
Per l' esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d' acqua da realizzare ai sensi dell' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell'
articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO II
Norme di integrazione e rifinanziamento di leggi
riguardanti mutui e prestiti agevolati
Art. 5
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.
L' onere di lire 2.700 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.700 milioni per il piano, di cui lire 900 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 41 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
L' onere relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 6
L' ultimo comma dell'
articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'
articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalla aziende e dalle cooperative prestatarie, tasso che verrà determinato - con deliberazione della Giunta regionale - in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Per i prestiti assentiti con parere ispettoriale in data anteriore all' adozione della surriferita deliberazione giuntale, il tasso di interesse dovuto dalle aziende e cooperative prestatarie sarà uguale a quello determinato dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso nel pagamento degli interessi con il Decreto ministeriale 7 aprile 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976 o a quello risultante da eventuali modifiche al medesimo. >>.
Art. 7
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1981 lire 500 milioni
- esercizi dal 1982 al 2010 lire 2.000 milioni - esercizio 2011 lire 1.500 milioni.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3, dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:
- per lire 3.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1981 dalla Partita n. 42;
- per le restanti lire 1.000 milioni dalla Partita n. 40.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 8
A favore dei coltivatori diretti proprietari i cui fondi siano soggetti ad esproprio in misura rilevante per la realizzazione di opere di interesse pubblico potranno essere accordate con priorità le provvidenze di cui alla
legge regionale 16 maggio 1973, n. 45. L' importo mutuabile verrà stabilito in base al prezzo ritenuto congruo dall' Ispettorato provinciale dell' agricoltura per il fondo di acquisto anche se il prezzo di mercato da corrispondere al venditore sia maggiore.
Art. 9
Per aziende familiari diretto coltivatrici, ai fini dell' applicazione dell'
articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intendono quelle aziende per le quali il fabbisogno di manodopera per i terreni da acquistare, calcolato in base a parametri ettaro - coltura stabiliti dalla Giunta regionale, non ecceda di oltre un decimo quello assicurato dal richiedente e dai di lui miliari coltivatori, tenuto conto dei terreni preposseduti dal richiedente medesimo e dai familiari.
Ai soli fini dell' applicazione di questa disposizione, fatto salvo quanto previsto all'
articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori anche quei familiari, figli dell' acquirente, che siano studenti di una scuola agraria o della facoltà di agraria.
L' accertamento dei terreni effettivamente preposseduti dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, di cui al primo comma del presente articolo, avverrà in base a dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 10
L' aumento del tasso agevolato di cui al precedente comma si applica alle operazioni per le quali verrà concesso nulla - osta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Nella concessione dei nulla - osta per l' ottenimento delle agevolazioni di cui alla
legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, deve essere accordata priorità, nell' ambito di ciascuna delle preferenze previste dall' articolo 7 della legge stessa, alle domande avanzate da imprenditori agricoli di età comprese tra i 18 e i 40 anni.
CAPO III
Produzione per agevolare il ricorso al credito agrario di
conduzione da parte di aziende e cooperative agricole
Art. 12
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da Istituti esercenti il credito agrario a termini dell'
articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei prestatari. Tale tasso sarà stabilito con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi.
La differenza tra il tasso d' interesse - comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro il limite per tale tipo di operazioni con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'
articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie, sarà liquidata conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 13.
Art. 13
L' agevolazione di cui al precedente articolo 12 potrà essere accordata per i prestiti, di durata non superiore all' anno, concessi alle aziende agricole per le necessità della conduzione e per l' utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli nonché alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi.
Art. 14
La Giunta regionale, con la medesima delibera con la quale autorizza la spesa dei fondi stanziati per i fini di cui al precedente articolo 13, stabilirà il riparto dei fondi a favore dei singoli Istituti ed Enti di credito ai quali, contemporaneamente, verrà data facoltà di concedere i prestiti agevolati di cui alla presente legge.
Prima di erogare prestiti agevolati di importo superiore ai 10 milioni per gli operatori singoli o le società, o ai 40 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, l' Istituto o l' Ente di credito dovrà chiedere ed ottenere il preventivo parare favorevole dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura competente per territorio.
I prestiti dovranno essere concessi con priorità, nell' ambito delle quote stabilite dalla Giunta regionale secondo quanto dispone l' articolo successivo, ai coltivatori diretti e ai mezzadri, conduttori di aziende ad indirizzo zootecnico, e alle stalle sociali cooperative, intendendo per queste le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze di età superiore ai 12 mesi e tori adibiti alla fecondazione naturale.
Alla concessione e contemporanea liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti di credito si provvede sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun Istituto od Ente dovrà produrre, rimanendo ad esso la responsabilità dell' esatto impiego delle somme erogate a prestito.
Il calcolo degli interessi verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all' anno commerciale, dal giorno dell' erogazione a quello della scadenza compresi.
Art. 15
La Giunta regionale stabilisce, in occasione di ogni riparto, la quota di stanziamento da riservare alle cooperative agricole che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi compresi gli allevamenti cooperativi diversi da quelli indicati di seguito, quella da riservare alle aziende ed alle stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze e tori adibiti alla fecondazione naturale e la quota per le altre aziende.
Gli Istituti di credito, ai fini della concessione e della commisurazione dei prestiti, acquisiranno dai richiedenti ove trattasi di cooperative, i sottoelencati documenti:
- copia dell' ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal Presidente;
- certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
- certificato rilasciato dal Tribunale attestante l' iscrizione della cooperativa del registro delle società, chi ne ha la rappresentanza, ed in quale posizione amministrativa si trova.
Per le aziende dovrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà attestante la superficie aziendale comunque condotta e la ripartizione colturale prevista per l' annata agraria per la quale viene chiesto il finanziamento.
Per le sole aziende ad indirizzo zootecnico e per le stalle sociali cooperative che richiedano la commisurazione del prestito secondo i parametri di cui al penultimo comma del presente articolo, l' Istituto di credito dovrà chiedere parere all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura attestante la consistenza delle vacche, delle manze nonché dei tori adibiti alla fecondazione naturale esistenti.
I prestiti a favore di cooperative saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall' ultimo bilancio approvato; per le cooperative di recente costituzione dovrà essere chiesto il parere di cui al precedente articolo 14 all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.
I prestiti a favore di aziende saranno commisurati secondo parametri forfetari onnicomprensivi ettarocoltura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche e manze nonché tori adibiti alla fecondazione naturale di età superiore ai 12 mesi, potranno beneficiare di una commisurazione particolare, riguardante tutte le necessità aziendali, secondo parametri forfetari onnicomprensivi, determinati in lire 700 mila per ciascuna vacca, in lire 300 mila per ciascuna manza e di lire 1.000.000 per ciascun toro adibito alla fecondazione naturale esistenti al momento dell' accertamento.
L' importo massimo concedibile a prestito agevolato dovrà essere comunque contenuto entro il limite riferito a 150 capi per le aziende e a 250 capi per le stalle sociali cooperative.
Art. 17
Alle operazioni di prestito di cui al presente Capo si applicano le disposizioni e le agevolazioni recate dal RDL 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché, per quanto non contrastanti, quelle di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910.
La concessione del contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da Istituti ed Enti prima dell' entrata in vigore della presente legge regionale, avverrà secondo quanto previsto dalla
legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.
Il contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali aventi le stesse finalità.
La Direzione regionale dell' agricoltura è facoltizzata a disporre accertamenti presso gli Istituti ed Enti allo scopo di verificare l' esatta concessione dei prestiti.
Gli Istituti ed Enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti le notizie ed i documenti occorrenti per l' espletamento di tali controlli.
Art. 18
Per le finalità previste dall' articolo 12 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 l' ulteriore spesa complessiva di lire 6.419 milioni, di cui lire 4.649 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 6.419 milioni fa carico al capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.419 milioni per il piano, di cui lire 4.649 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.419 milioni si provvede come segue:
a) per lire 2.960 milioni di cui lire 1.190 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi):
b) per le restanti lire 3.459 milioni per l' esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7335 del precitato stato di previsione.
Conseguentemente allo storno disposto con la lettera b) del precedente comma, il capitolo 7335 di spesa - avente la destinazione prevista dall' assegnazione statale iscritta per l' esercizio 1981 nel capitolo 612 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio stesso, come indicato nella parte A del prospetto delle assegnazioni con destinazione vincolata e per programmi di sviluppo allegato, ai sensi del
primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, al quadro generale riassuntivo del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, - viene sostituito, per l' esercizio 1981, con il capitolo 7272 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
Art. 19
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.