TITOLO I
Procedure della programmazione regionale
Art. 1
La Regione e la programmazione
La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell' intera comunità, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.
A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.
La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell' ambito delle proprie competenze.
Art. 2
Ruolo della Regione e delle Province
Soggetto della programmazione regionale è la Regione.
La programmazione regionale è esercitata, nell' ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.
La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l' organica attuazione del piano regionale di sviluppo.
Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 3
Partecipazione alla programmazione
I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.
Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 6
(Progetti e accordi di programma)
1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.
2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.
4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2002
Art. 7
Fondo intersettoriale per nuovi interventi
Quando nell' arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell' ambito del primo piano triennale della legislatura successiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 27/1985
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 23/1987
3Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 27/1985
2Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 12
Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,
n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 13
Funzione programmatoria delle Province
Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.
Nell' esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.
I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all' Ufficio di piano che ne cura l' istruttoria ai fini dell' inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.
Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.
Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l' esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 14
Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e
le Province
L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.
Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 15
Trasferimento di funzioni e conferimento
di deleghe agli Enti locali
Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli Enti locali l' esercizio di funzioni regionali.
La Regione verrà così a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli Enti locali.
Per l' attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuzioni.
TITOLO II
Istituzione di organismi collegati all' attività
di programmazione
Art. 16
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 17
( ABROGATO )
Note:
1Il Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 19
Comitato consultivo per l' impiego delle risorse
finanziarie e suoi compiti
L'
articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 1
Al fine di coordinare l' utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l' accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.
Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell' ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;
- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia. >>.
Art. 20
Articolazione del Comitato in Commissioni
e loro relazioni
Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:
a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.
Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.
Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 21
Composizione del Comitato
La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Del Comitato faranno parte:
a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
e) le società finanziarie regionali;
f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.