Art.   1
        
       
        
        
        In attesa della riorganizzazione dell' apparato regionale le competenze in materia  di  energia  e  di  infrastrutture energetiche  spettanti  alla  Regione  sono  gestite   dalla Direzione   regionale   dei   lavori   pubblici,    Servizio dell' idraulica.
        
        
        Per quel che riguarda  i  problemi  energetici  rimangono ferme  le  competenze  della   Direzione   regionale   della pianificazione e  bilancio  in  materia  di  programmazione, generale, promozione e coordinamento.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       
        
        
        Al  fine  di  indicare  gli  obiettivi,  i  metodi  e  le priorità   della   distribuzione   di   gas   combustibili, l' Amministrazione regionale predispone un  piano  regionale per l' utilizzo del gas metano nel territorio della Regione.
        
        
        Detto piano verrà approvato dal Consiglio regionale.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       
        
        
        La Regione è autorizzata a  concedere  ai  Comuni,  loro Consorzi e Comunità montane contributi annui costanti,  per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura  massima del  7%  della  spesa  riconosciuta  ammissibile   sostenuta dall' ente pubblico per la  costruzione,  il  completamento, l' estensione   od   il   miglioramento   della   rete    di distribuzione dei gas combustibili.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       
        
        
        La Regione è altresì autorizzata a concedere a  Comuni, loro  Consorzi  e  Comunità  montane,  situati  nelle  zone terremotate, per le medesime finalità di cui  all' articolo 3,  contributi  in  conto  capitale  nella  misura   massima dell' 80% della  spesa  ammissibile,  sostenuta   dall' ente pubblico.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       
        
        
        I Comuni, loro Consorzi e Comunità montane che intendano usufruire  dei  contributi  della  presente   legge   devono corredare  la  relativa  domanda  di  un   piano   economico finanziario.
        
        
        Il progetto delle opere deve inoltre essere  conforme  al piano regionale di cui all' articolo 2.
       
      
      
      
        Art.   6
        
       
        
        
        La Concessione dei contributi di cui alla presente  legge è  consentita  anche   nell' ipotesi  in  cui  la  rete  di distribuzione  dei  gas  combustibili  sia  in   regime   di condominio tra l' ente beneficiario e la società o ente che gestisce  la  rete   stessa,   purché   sia   prevista   la possibilità di riscatto della  rete  da  parte   dell' ente pubblico.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       
        
        
        
        
        
        Gli interventi, alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge  già  assentiti  ai  sensi  della  normativa abrogata in forza del precedente comma, sono fatti  salvi  a tutti gli effetti.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   8
        
       
        
        
        Per le finalità previste dal precedente  articolo  3  è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite  di impegno di lire 500 milioni.
        
        
        Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981  al 1990.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al  Titolo  II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8388 con la denominazione: <<  Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane  per  la  costruzione,  il completamento, l'estensione od il miglioramento  della  rete di  distribuzione  dei  gas  combustibili   >>   e   con   lo stanziamento complessivo di lire 1500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1981  al 1983, di cui  lire  500  milioni  relativi   all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
        
        
        Al predetto onere complessivo di  lire  1500  milioni  si provvede   mediante    prelevamento    di    pari    importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del  piano  finanziario  per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio  1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell' elenco n.  5  allegato al piano ed al bilancio citati).
        
        
        Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       
        
        
        Per la concessione dei contributi di  cui  al  precedente articolo 4 è  autorizzata,  per   l' esercizio  finanziario 1981, la spesa di lire 6500 milioni.
        
        
        Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e  del  bilancio  per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo  II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8389 con la denominazione: <<   Contributi  in  conto  capitale  a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane situati nelle zone terremotate,   per   la   costruzione,   il   completamento, l' estensione   od   il   miglioramento   della   rete    di distribuzione dei gas combustibili  >> e con lo  stanziamento di lire 6.500 milioni per l' esercizio 1981.
        
        
        Al predetto onere  di  lire  6.500  milioni  si  provvede mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di  previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed  al  bilancio citati).