Art. 1
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1981, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
È approvato in lire 3.688.112.407.000 il totale generale della spesa della Regione per il piano finanziario relativo al triennio 1981-1983, annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 1.650.717.669.000 il totale generale della spesa per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 3
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' esercizio 1981, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4
Sono approvati il quadro generale riassuntivo del piano finanziario per il triennio 1981-1983 e quello del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1981, annessi alla presente legge.
Art. 5
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale ai sensi dell'
art. 8 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, sono autorizzati con riferimento al piano finanziario 1981-1983 e al bilancio dell' esercizio 1981 negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 6
Per gli effetti di cui all'
art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 8
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 9
L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 1953) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 10
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 11
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto di corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
La stessa procedura si applica per l' iscrizione nel bilancio regionale delle assegnazioni effettuate a favore della Regione dagli organi della Comunità Economica Europea.
Art. 12
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1981 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per le spese ripartite in annualità, disposte dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui al primo comma del precedente articolo 11.
Art. 13
I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, si istituiscono capitoli aggiunti al bilancio stesso, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessorato alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 14
I residui risultanti al 1 gennaio 1981 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1981, soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 15
Entro il 20 gennaio la Direzione Regionale della Ragioneria Generale predispone e presenta alla Giunta regionale il preventivo di cassa dell' anno.
Il preventivo di cassa comprende gli incassi ed i pagamenti, in conto competenza ed in conto residui, dei quali è prevista la realizzazione nell' anno solare in corso.
Entro il 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre, la Direzione Regionale della Ragioneria Generale procede all' aggiornamento del preventivo annuale di cassa ed alla sua presentazione alla Giunta regionale.
Ai fini previsti dai precedenti commi, la Segreteria Generale, la Segreteria Generale Straordinaria, le Direzioni regionali e gli Uffici autonomi, ciascuno per i capitoli di propria competenza, trasmettono alla Direzione Regionale della Ragioneria Generale i dati previsionali degli incassi e dei pagamenti e le successive modifiche alla valutazione iniziale.
Art. 16
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1981.