LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 58

Ulteriori concessioni di fidejussioni regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunti da Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali di cui alla legge regionale 8 giugno 1979, n. 27 e l' Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia con sede legale in Udine assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali di cui al primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri, ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire sei miliardi.
Art. 2
 
La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle Finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
Art. 3
 
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle Finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Art. 4
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 40 milioni per l' esercizio 1981.
La spesa di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 40 milioni per l' esercizio 1981.
Al maggior onere complessivo di lire 200 milioni, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.