LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 luglio 1981, n. 47

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
I giovani assunti dagli Enti di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 in corso di svolgimento alla data del 28 febbraio 1981, sono ammessi a sostenere l' esame di idoneità per l' immissione nei ruoli della Regione e degli Enti locali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.
Art. 2
 
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell' articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 28 febbraio 1981, purché non si siano dimessi volontariamente.
Art. 3
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 90 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l' esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista, ai sensi dell' articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l' esercizio 1981.