LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 34

Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1981
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

CAPO I
 Norme per la tutela della flora spontanea
Art. 1
 
La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l' estinzione delle specie più rare del patrimonio floristico del Friuli - Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un maggiore e più equilibrato godimento.
Ai fini della presente legge il patrimonio indicato dal primo comma si considera costituito da tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea.
Art. 2
 
Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:
1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)
3) Erucastrum palustre( Pir.) Vis. (Brassica palustre)
4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)
5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)
6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste)
7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo)
8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)
9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)
10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)
11) Lilium martagon L. (Giglio martagone)
12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)
13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)
14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)
16) Peonia officinalis L. (Peonia)
17) Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia)
18) Primula auricula L. (Orecchia d' orso)
19) Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana)
20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).

L' elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province.
Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.
Art. 3
 
Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all' articolo precedente, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 10 (dieci) assi fiorali (steli fioriferi o fruttiferi) o di fronde se si tratta di felci, e di non più di un chilogrammo di muschio o di licheni allo stato fresco.
Art. 4
 
È vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontanee o parti di esse nonché di commerciare od offrire in vendita le stesse.
Art. 5
 
La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate al precedente articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici ed officinali, previa autorizzazione dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentito l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
L' autorizzazione è personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e le località della raccolta nonché la quantità e la qualità delle specie interessate.
L' autorizzazione ha durata massima di un anno e può essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.
Art. 6
 
In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:
1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)
2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)
3) Galium mollugo L. (Caglio bianco)
4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)
5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)
6) Papaver rhoeas L. (Papavero)
7) Urtica dioica L. (Ortica)
8) Mentha sp. L. (Menta)
9) Humulus Lupulus L. (Luppolo)
10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)
11) Cardamine pratensis L. (Crescione)
12) Tragopogon pratensis L. (Barba di becco)
13) Symphytum officinale L. (Consolida maggiore)
14) Ruta graveolens L. (Ruta)
15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa)
16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)
17) Origanum vulgare L. (Origano)
18) Melissa officinalis L. (Melissa)
19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)
20) Rubus idaeus L. (Lampone)
21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)
22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)
23) Vaccinium vitis - idaea L. (Mirtillo rosso)
24) Fragaria vesca L. (Fragola)
25) Arnica montana L. (Arnica)
26) Rosa canina L. (Rosa selvatica).

Art. 7
 
Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un certificato di provenienza.
Nessuna limitazione è posta a chi coltivi a qualunque titolo il terreno per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate o cresciute spontaneamente nel fondo, di quelle infestanti i terreni coltivati, nonché di quelle che si trovino entro il perimetro dei prati e dei prati - pascoli allorché vengano coinvolte nel taglio d' insieme con la fienagione e che sono eliminate mediante il diserbo dei fossi, scarpate e canali.
CAPO II
 Norme per la tutela dei funghi spontanei
Art. 8
 
Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi spontanei, questi, nel territorio della Regione, sono soggetti a vincolo di protezione.
Può comunque essere ammessa la raccolta ed il trasporto per una quantità giornaliera per persona non superiore ai limiti previsti dal Regolamento di cui agli articoli successivi.
È vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.
Art. 9
 
Ai fini della raccolta dei funghi il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia è suddiviso, in riserve che coincidono con i limiti amministrativi di ciascun Comune, fatto salvo il disposto del successivo articolo 13.
Le Comunità montane per i territori di rispettiva competenza e, per il restante territorio, le Province stabiliscono con proprio Regolamento, secondo uno schema predisposto dalla Regione, i quantitativi massimi ammessi per persona e per ciascun giorno della raccolta dei funghi ed ogni altro criterio di gestione del patrimonio fungino, nei limiti comunque previsti dalla presente legge.
Ciascun Comune può anche interdire su tutto o parte del proprio territorio la raccolta dei funghi previa apposita tabellazione.
Il Regolamento di cui al presente articolo fissa anche il numero massimo complessivo di permessi che ciascun Comune può rilasciare ai raccoglitori che ne facciano domanda; a tal fine viene istituito un registro dei permessi rilasciati.
Art. 10
 
Il permesso rilasciato da un Comune classificato montano è valido su tutto il territorio della Comunità montana di appartenenza di detto Comune.
Art. 11
 
Qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Sindaco può autorizzare, nel territorio di propria competenza, nel limite massimo di cinque permessi annuali ogni mille ettari di territorio boscato, la raccolta dei funghi nelle quantità che verranno stabilite dal Regolamento.
L' autorizzazione è personale e deve indicare il perimetro delle località di raccolta, la quantità massima giornaliera concessa e la durata del permesso che non può comunque eccedere l' arco dell' anno solare nel quale è stato rilasciato.
Detta autorizzazione è riservata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o di integrazione del reddito.
La richiesta di autorizzazione è rivolta al Sindaco.
Art. 12
 
Il Sindaco, previo parere dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente, può concedere l' autorizzazione, su presentazione di apposita domanda, ad Enti ed Istituti che abbiano scopo scientifico, didattico o di ricerca, per la raccolta di funghi in deroga ai limiti e alle modalità previsti dalla presente legge.
Art. 13
 
La raccolta dei funghi può essere comunque interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l' approvazione di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l' esplicito divieto.
Art. 14
 
È vietato, nell' ambito del territorio della Regione, effettuare la raccolta dei funghi durante la notte da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.
È vietato, altresì, usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all' atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi ed areati.
Art. 15
 
Su proposta dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la raccolta dei funghi può essere vietata in quelle zone dove la Direzione regionale delle foreste preveda il verificarsi, nell' ecosistema forestale, di sensibili modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
CAPO III
 Tutela di alcune specie della fauna minore
Art. 16
 
Nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia è vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonché asportare commerciare e vendere uova, larve e adulti di detta specie.
Art. 17
 
È vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere Helix (chiocciole).
Art. 18
 
È vietato catturare il gambero d' acqua dolce (Astacus).
CAPO IV
 Norma transitoria
Art. 19
 
Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune o dalla Comunità montana territorialmente competenti.
I sentieri di montagna e le mulattiere, nonché le strade forestali sono considerati, ai fini della presente legge, percorsi fuori strada.
Sono esclusi dall' osservazione del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nella sistemazione delle piste sciistiche, nonché i veicoli in servizio statale o regionale.
CAPO V
 Vigilanza e sanzioni
Art. 20
 
Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 500.000.
La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, nell' ambito delle zone di raccolta, sia opposto rifiuto all' apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto.
La raccolta delle piante protette, dei funghi e della fauna minore in violazione delle disposizioni della presente legge comporta altresì la loro confisca in via amministrativa.
Art. 21
 
Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si rinvia alla disciplina dettata con la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.
CAPO VI
Art. 22
 
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:
<< All' accertamento delle violazioni, di cui all' articolo 1 - escluse quelle delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura della osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla Direzione regionale o al Servizio autonomo, od agli Uffici regionali, rispettivamente competenti, nonché gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale. >>.

Art. 23
 
Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull' applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall' Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo.
CAPO VII
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 24
 
La Regione è autorizzata ad assumere le spese concernenti l' organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora spontanea, dei funghi e della fauna minore di cui alla presente legge.
Art. 25
 
Le iniziative di cui al precedente articolo saranno attuate dalla Regione per il tramite delle Comunità montane o delle Province competenti per territorio.
Art. 26
 
La Regione è autorizzata a concedere contributi sulle spese sostenute da Enti ed Associazioni operanti nel settore della protezione della natura e che svolgono un ruolo attivo per l' attuazione delle norme della presente legge.
Art. 27
 
Art. 28
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8839 con la denominazione: << Spese per l' organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 28 primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8839 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.