Art. 4
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:
esercizio 1981 | lire | 500 milioni |
esercizio 1982 | lire | 750 milioni |
esercizi dal 1983 al 2000 | lire | 1.000 milioni |
esercizio 2001 | lire | 500 milioni |
esercizio 2002 | lire | 250 milioni |
L' onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto dei precedenti articoli 1 e 3, la denominazione del capitolo 8066 viene così modificata: << Contributi annui costanti a favore degli Enti obbligati e loro Consorzi, nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell' effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione >>.
Art. 5
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della
legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1981, la spesa di lire 600 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8085 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore degli Enti obbligati e dei loro Consorzi, e degli altri Enti ed istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna ed alla scuola dell' obbligo >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).