LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 32

Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1981
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste un contributo straordinario per adattare ed attrezzare, in locali idonei a mostre permanenti, la parte sottostante del bastione denominato << Lalio >> nel castello di San Giusto.
Il contributo può essere concesso verso presentazione di un programma generale delle opere da eseguire e delle attrezzature da acquistare, contenente l' indicazione della spesa da sostenere.
Sul programma richiamato al precedente comma è tenuto ad esprimere parere il Consiglio comunale di Trieste.
Il contributo indicato al precedente primo comma sarà di entità pari a quella della spesa esposta nel programma, ma non potrà eccedere l' importo di lire 500 milioni; la spesa dianzi citata potrà comprendere, per la parte afferente alle opere, un importo forfettario, a titolo di rimborso spese generali e di collaudo, non eccedente il 7% del costo dei lavori.
L' intervento finanziario regionale potrà essere disposto anche con riguardo ad opere eseguite e ad attrezzature acquistate all' atto della concessione del contributo, purché alle singole iniziative sia stato dato avvio dopo il prescritto parere del Consiglio comunale di Trieste.
Art. 2
 
In deroga a quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e successive modificazioni, il contributo di cui all' articolo 1 sarà erogato con il seguente criterio:
- una quota pari al 75% del contributo stesso, in via anticipata, anche contestualmente alla concessione del contributo;
- la restante quota ad avvenuta conclusione del programma di cui al secondo comma del precedente articolo 1, verso presentazione, da parte dell' Azienda beneficiaria, dei provvedimenti di approvazione della contabilità finale dei singoli lotti in cui verrà ripartita l' iniziativa, nonché - per quanto concerne i lavori - degli atti di collaudo ovvero delle attestazioni della regolare esecuzione.

Art. 3
 
Il contributo previsto dall' articolo 1 va concesso a favore dell' Azienda autonoma del turismo che - ai sensi e per gli effetti dell' articolo 28 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 - dovesse subentrare all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste.
Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8633 con la denominazione: << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste per la sistemazione di locali nel castello di San Giusto >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8616 del precitato stato previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.