LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1981, n. 31

Contributi annuali a favore delle Aziende autonome del turismo della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1981
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - entro i limiti di stanziamento indicati al successivo articolo 3 - contributi annuali alle Aziende autonome del turismo, previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche.
I contributi previsti dal precedente comma - qualora all' atto della loro formale concessione non risultino costituiti gli enti richiamati al comma precedente - vanno concessi a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti al momento dell' emissione del relativo decreto.
Art. 2
 
L' entità dei singoli contributi, di cui all' articolo precedente, va determinata tenendo conto delle esigenze delle singole aziende, in relazione alla necessità di potenziamento delle loro attività istituzionali, nonché degli interessi regionali nel settore del turismo con particolare riguardo all' importanza turistica delle zone in cui le aziende operano.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3517 con la denominazione: << Contributi alle Aziende autonome del turismo della regione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del citato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 lo stanziamento del precitato capitolo 3517 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al già citato piano e bilancio.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.