Art. 2
Per gli oneri previsti dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8342 con la denominazione: << Finanziamenti di studi per l' individuazione degli ambiti territoriali su cui è tecnicamente ed economicamente opportuno intervenire con progetti unitari ed in forma consorziata e spese per l' elaborazione dei progetti di massima e di studi di fattibilità delle opere e degli impianti di cui all'
articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 >> e con lo stanziamento di lire 35 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 35 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Art. 3
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
esercizio 1981 | lire 1.000 milioni |
esercizio 1982 | lire 2.000 milioni |
esercizi dal 1983 al 2000 | lire 3.000 milioni |
esercizio 2001 | lire 2.000 milioni |
esercizio 2002 | lire 1.000 milioni |
L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'
articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni e dall'
articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la realizzazione delle opere pubbliche indicate dall'
articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >>.
Art. 4
Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'
articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'
articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'
articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >>.
Art. 5
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8372 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'
articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'
articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'
articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della
legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 20 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).