LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1981, n. 28

Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli - Venezia Giulia nonché dell' autotrasporto merci in conto terzi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 Sviluppo dei traffici di interesse della regione
Friuli - Venezia Giulia
Art. 1
 
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari per la attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi: all' Ente autonomo del Porto di Trieste, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai loro Consorzi e alle loro Aziende speciali nonché agli Enti pubblici, compresi gli Enti pubblici economici; a società a partecipazione pubblica, nonché a consorzi cui partecipino Enti pubblici e/o Società a partecipazione pubblica che abbiano sede nel territorio regionale.
Art. 2
 
Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 1, da presentarsi alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
Qualora richiedenti siano società o consorzi, devono essere allegati alla domanda anche copia dell' atto costitutivo e dello statuto, con la composizione delle cariche sociali e, per i consorzi, l' elenco delle imprese aderenti autenticato dal Presidente.
Art. 3
 
La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi di cui all' articolo 1, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
Per quanto concerne l' utilizzazione dei contributi ed i rendiconti relativi all' impiego degli stessi da presentarsi all' Amministrazione regionale, dopo l' attuazione delle iniziative per le quali i contributi medesimi sono stati concessi, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 37.
Art. 4
 
Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte al registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni sugli interessi dei muti contratti per le seguenti finalità:
- costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all' attività dell' impresa compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;
- acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all' attività delle imprese.

L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60% del tasso di riferimento per le imprese singole, e quella del 70% per le cooperative o consorzi.
Il tasso di riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del Tesoro per i finanziamenti agevolati al settore commerciale di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
Le domande vanno presentate per il tramite degli Istituti di Credito e degli Enti convenzionati con l' Amministrazione regionale per le operazioni di credito di cui alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
 Comitato regionale dei porti e dei traffici
Art. 5
 
È istituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, il Comitato regionale dei porti e dei traffici, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali, che lo presiede;
b) dal Direttore marittimo di Trieste;
c) dal Comandante del compartimento marittimo di Monfalcone;
d) dal Presidente dell' Ente autonomo del Porto di Trieste;
e) dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;
f) dai Presidenti dell' Ente zona industriale di Trieste, del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno;
g) dai rappresentanti dei Comuni di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro;
h) da un rappresentante delle Province designato dalla sezione regionale dell' UPI;
i) dal Capo del Compartimento doganale;
l) dal Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato;
m) dall' Ingegnere Capo della Sezione autonoma del Genio Civile per le opere marittime di Trieste;
n) da sei rappresentanti degli imprenditori scelti fra le categorie degli armatori, spedizionieri, agenti marittimi, industriali, commercianti all' ingrosso, autotrasportatori iscritti all' albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
p) da due rappresentanti delle compagnie portuali;
q) da tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato;
r) dal Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali;
s) dal Dirigente del Servizio regionale dei porti ed attività emporiali;
t) dal Dirigente del Servizio regionale della pianificazione territoriale.

Nel Comitato, in corrispondenza di ciascuno dei componenti effettivi estranei all' Amministrazione regionale, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
Il Comitato elegge nel proprio ambito il Vicepresidente che assume la presidenza in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Giunta o dell' Assessore delegato.
I membri del Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare.
Il Comitato, con proprio regolamento, provvederà a stabilire le modalità per lo svolgimento delle sue attività.
Art. 6
 
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) sul programma regionale dei porti, nonché sui piani regolatori e sui programmi di sviluppo dei porti regionali;
b) sulle iniziative e sugli interventi idonei ad incrementare i traffici che fanno capo ai porti regionali, con particolare riguardo ai problemi delle linee marittime, dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture di collegamento;
c) sulle altre iniziative ed interventi che riguardino, direttamente o indirettamente, l' economia marittima del Friuli - Venezia Giulia;
d) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal suo presidente.

CAPO III
 Interventi a favore dell' autotrasporto delle merci
in conto terzi
Art. 7
 
Allo scopo di favorire l' ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo del settore dell' autotrasporto delle merci in conto terzi nell' ambito della regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi, che siano iscritte all' albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, abbiano sede nel territorio regionale e siano iscritte al registro delle ditte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure all' albo provinciale delle imprese artigiane, contributi annui costanti sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, con prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario, dei seguenti beni:
a) autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, di tutti i tipi, idonei all' attività di autotrasporto delle merci;
b) impianti, macchinari ed attrezzature per l' attività, per il funzionamento, per la manutenzione e per la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci.

I contributi di cui sopra possono essere concessi, limitatamente all' acquisto dei beni di cui alla lettera b), anche a consorzi, purché le imprese aderenti siano iscritte all' albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali anticipate per il numero degli anni stabilito dal contratto per l' operazione di << leasing >> e per non più di cinque anni e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi nel caso si tratti di imprese singole, e del 30% dello stesso prezzo, nel caso di cooperative e consorzi.
Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l' opportunità, è pure autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società finanziaria regionale Friuli-Venenzia Giulia - locazioni industriali di sviluppo - Friulia LIS SpA, trasferendo in tal caso alla medesima società i relativi fondi stanziati all' articolo 16.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano il primo ed il secondo comma dell' articolo 4 nonché l' articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, intendendosi sostituita la dizione << Assessorato dell' industria e del commercio >>, con la dizione << Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali >>; nell' ipotesi di cui al precedente comma, le domande di contributo vanno presentate, con le medesime modalità, alla Friulia LIS SpA.
Art. 8
 
Al fine di favorire lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l' esercizio dell' attività di autotrasporto delle merci in conto terzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari annuali a favore di:
- cooperative e consorzi aventi sede legale nel territorio regionale, costituiti da imprese che siano iscritte all' albo degli autotrasportatori in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, purché le eventuali imprese aderenti che abbiano sede legale fuori dal territorio regionale non superino il 20% dei consorziati;
- associazioni di categoria che svolgono attività od iniziative, come previsto dal successivo terzo comma, a favore di imprese aderenti con le caratteristiche sopracitate.

Fra i consorzi sono compresi anche quelli misti, costituiti promiscuamente tra imprese industriali e artigiane, nonché i consorzi di secondo grado, costituiti da più consorzi e/o cooperative aventi i requisiti di cui al primo comma.
I contributi sono concessi sulle spese necessarie per:
a) migliorare l' organizzazione ed il funzionamento delle imprese associate sostenendo e sviluppando l' assistenza amministrativa, tecnica e commerciale;
b) favorire l' acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità sociali;
c) contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi;
d) realizzare iniziative volte alla ricerca di nuovi mercati esterni ed alla promozione dell' attività di settore.

Art. 9
 
Allo scopo di concorrere allo sviluppo e al rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell' autotrasporto merci che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l' accesso al credito, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi volti ad integrare il << fondo rischi >> dei consorzi di cui al precedente articolo che fra i propri compiti statutari abbiano anche quello di prestare garanzie alle operazioni creditizie ai propri associati, secondo apposite convenzioni con gli Istituti di credito a ciò abilitati.
Art. 10
 
Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi previsti agli articoli 8 e 9, le domande devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, corredate dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, del consorzio o dell' associazione debitamente registrato;
- elenco delle imprese o dei soci aderenti rispettivamente al consorzio, alla cooperativa o all' associazione, autenticato dal Presidente e, nel caso di consorzi di II grado, anche dal Presidente degli enti consorziati per quanto concerne l' elenco dei partecipanti a questi ultimi;
- composizione delle cariche sociali;
- programma d' attività e relazione tecnico - finanziaria concernente l' iniziativa da attuare;
- preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato; e inoltre, per le finalità di cui all' articolo 9:
- copia autenticata della convenzione stipulata con gli Istituti di credito;
- attestato dell' avvenuta costituzione e deposito del << fondo rischi >>.

L' impiego dei contributi stessi dovrà essere dimostrato nei tempi e modi stabiliti nei provvedimenti di concessione.
Art. 11
 
Presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita una apposita Commissione regionale per lo sviluppo dell' autotrasporto delle merci in conto terzi, organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
La suddetta Commissione regionale è così composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, con funzioni di vice presidente;
c) dai direttori di Servizio dei trasporti e traffici nonché dei porti ed attività emporiali;
d) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello locale;
e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
La Commissione:
1) esprime pareri e formula proposte concernenti l' attività di autotrasporto di merci in conto terzi, con particolare riguardo al Friuli - Venezia Giulia;
2) esprime parere sulle singole domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 7 - ove non ricorra l' ipotesi prevista dal quarto comma dello stesso articolo 7 - nonché dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 12
 
Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dagli articoli 4, 7, 8 e 9 della presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre provvidenze regionali o statali.
La richiesta di contributo dovrà in allegato contenere una dichiarazione attestante che per lo stesso scopo non si sono ottenuti altri finanziamenti con leggi regionali o statali.
Art. 13
 
Le domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40 e della legge 6 dicembre 1976, n. 63, dai soggetti indicati rispettivamente ai precedenti articoli 4 e 7, che si trovano in fase istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide agli effetti degli articoli medesimi.
Art. 14
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 511 con la denominazione: << Contributi per l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici di interesse della Regione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 511 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Art. 15
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - Il capitolo 5582 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di spedizione per la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento e l' ammodernamento dei locali aziendali, per l' acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7 sono autorizzati nell' esercizio 1981 due limiti di impegno, rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 100 milioni e, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 500 milioni per l' esercizio 1981;
- lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983;
- lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985;
- lire 100 milioni per l' esercizio 1986.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5583 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle imprese iscritte all' Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e relative carrozzerie intercambiabili, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi alle annualità autorizzate per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1986 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 17
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 8 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5584 con la denominazione: << Contributi alle cooperative ed ai Consorzi costituiti da imprese iscritte all' albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle Associazioni di categoria che raggruppano le suddette imprese, per favorire lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l' esercizio dell' attività di autotrasporto delle merci in conto terzi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 5584 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.
Art. 18
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5585 con la denominazione: << Contributi per l' integrazione del " fondo rischi" dei consorzi costituiti da imprese iscritte all' Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che abbiano il compito di prestare garanzie alle operazioni creditizie ai propri associati >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 19
 
In conseguenza dell' abrogazione dell' articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, disposta con il precedente articolo 13, la denominazione del capitolo 8601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene così modificata: << Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sugli interessi dei mutui destinati all' acquisto, all' ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all' acquisto, al completamento o all' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle imprese ed aziende medesime (legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, articoli 14 e 15, legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, articolo 1 legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, articoli 13 e 19, legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 e articoli 35 e 70 legge regionale 28 luglio 1980, n. 27) >>.
Art. 20
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.