LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 1981, n. 27

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1981
Materia:
340.02 - Tempo libero
420.06 - Impianti sportivi

Art. 1
 
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzato, nell' esercizio 1981, un limite d' impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 72 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 2
 
All' articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è aggiunto il seguente sesto comma:
<< La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - con l' indicazione delle somme relative - degli Enti ed Associazioni che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente Capo. >>